§ 38.12.13 - D.P.R. 24 marzo 2003, n. 136.
Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe - RID, a norma dell'articolo 91 del decreto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.12 norme tecniche
Data:24/03/2003
Numero:136


Sommario
Art. 1.  Istituzione del Registro italiano dighe
Art. 2.  Organi del RID
Art. 3.  Il presidente
Art. 4.  Il consiglio di amministrazione
Art. 5.  Il comitato tecnico-scientifico
Art. 6.  Il collegio dei revisori dei conti
Art. 7.  Il direttore generale
Art. 8.  Consulta degli iscritti
Art. 9.  Vigilanza governativa
Art. 10.  Compiti ed attribuzioni del RID
Art. 11.  Organizzazione del RID
Art. 12.  Entrate del RID
Art. 13.  Iscrizione al RID
Art. 14.  Norme transitorie e finali


§ 38.12.13 - D.P.R. 24 marzo 2003, n. 136.

Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe - RID, a norma dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

(G.U. 16 giugno 2003, n. 137)

 

     Art. 1. Istituzione del Registro italiano dighe

     1. Il Registro italiano dighe - RID, di seguito denominato: "RID", istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è ente pubblico non economico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, con sede in Roma.

     2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti esercita la vigilanza sull'ente di cui al comma 1.

 

          Art. 2. Organi del RID

     1. Sono organi del RID:

     a) il presidente;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il collegio dei revisori dei conti.

 

          Art. 3. Il presidente

     1. Il presidente, legale rappresentante del RID, è scelto tra soggetti aventi comprovata esperienza derivante dallo svolgimento di analoghe funzioni presso amministrazioni o enti pubblici o privati; è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; rappresenta l'ente nei rapporti istituzionali, anche a livello internazionale; esercita i poteri e le funzioni previste dallo statuto del RID.

 

          Art. 4. Il consiglio di amministrazione

     1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri di cui:

     a) due membri tecnici esperti in materia di dighe, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra la Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

     b) un membro esperto in materie giuridiche;

     c) un membro esperto in gestione d'impresa, designato dalla Conferenza di cui alla lettera a).

     2. I membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, restano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Le nomine sono effettuate almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio.

     3. In caso di cessazione dall'incarico del presidente o di uno o più membri del consiglio prima della scadenza del quinquennio, si procede alla sostituzione con le modalità ed i criteri previsti per la nomina. I nuovi componenti, ad eccezione del caso di cessazione anticipata dell'intero consiglio, durano in carica per la residua parte del quinquennio.

     4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi per il presidente e per i membri del consiglio di amministrazione, con imputazione a carico del bilancio del RID.

     5. Il consiglio di amministrazione:

     a) adotta, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, lo statuto dell'ente, da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

     b) approva, su proposta del direttore generale, le determinazioni relative all'articolazione interna, all'organico ed all'ordinamento del personale, coerenti con le particolari attività di carattere professionale necessarie al perseguimento dei fini istituzionali e nell'ambito della normativa contrattuale prevista per il comparto di appartenenza;

     c) adotta il regolamento di contabilità e gestione del RID da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; il regolamento dovrà prevedere l'assoggettamento alla normativa sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, nonché agli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

     d) individua gli obiettivi, i programmi, le priorità e le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, ripartendo le risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità; definisce criteri e modalità per il monitoraggio e la valutazione dei risultati;

     e) approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo, nonché gli schemi previsionali pluriennali;

     f) approva le direttive tecniche di cui all'articolo 10, comma 5;

     g) adotta disposizioni al fine di accelerare la conclusione delle attività delle commissioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, già istituite alla data di entrata in vigore del presente decreto;

     h) si esprime sulle proposte della consulta degli iscritti di cui all'articolo 8, nonché su ogni altra questione non espressamente deferita ad altro organo;

     i) autorizza la stipula di convenzioni con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'espletamento delle attività di competenza degli uffici periferici di cui all'articolo 11, con l'utilizzo di personale degli enti suddetti;

     l) determina i criteri ed i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle altre attività svolte dal RID, ivi comprese quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166;

     m) nomina il direttore generale, previo assenso del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

     n) nomina i dirigenti dell'ente, su proposta del direttore generale;

     o) nomina i membri del comitato tecnico-scientifico e, con apposita delibera, determina le modalità di funzionamento del predetto organo di consulenza e stabilisce le indennità per i componenti del comitato, con imputazione sul bilancio del RID.

 

          Art. 5. Il comitato tecnico-scientifico

     1. I componenti del comitato tecnico-scientifico, organo di consulenza del RID, durano in carica cinque anni, rinnovabili.

     2. I componenti del comitato, in numero non superiore a dodici, sono scelti nell'ambito di esperti, di cui due indicati dalla consulta degli iscritti e gli altri sulla base del criterio di assicurare adeguata ed equilibrata presenza di:

     a) esponenti delle varie discipline tecnico-specialistiche;

     b) esperti nei campi della progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio delle dighe.

     3. Nel caso di cessazione anticipata dall'incarico di membri del comitato, si procede in analogia a quanto disposto dall'articolo 4, comma 3.

     4. Il direttore generale convoca il comitato tecnico-scientifico che esprime pareri non vincolanti su:

     a) proposte di direttive tecniche di cui all'articolo 10, comma 5;

     b) questioni di particolare rilevanza tecnica;

     c) ogni altra questione di competenza del RID, ad esso specificatamente demandata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

     d) questioni proposte dalle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano.

 

          Art. 6. Il collegio dei revisori dei conti

     1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e da due membri, iscritti al registro dei revisori contabili, di cui uno designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'altro dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un membro supplente designato dalla medesima Conferenza. La nomina avviene con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

     2. Con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi, le indennità ed i rimborsi per i componenti del collegio, con imputazione sul bilancio del RID.

     3. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni ed i singoli membri possono essere confermati una sola volta. Le nomine sono effettuate almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio.

     4. Nel caso di cessazione anticipata dall'incarico di membri del collegio, si procede in analogia a quanto disposto dall'articolo 4, comma 3.

     5. Il collegio dei revisori dei conti esercita le proprie funzioni in conformità a quanto stabilito dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile e dall'articolo 4, comma 5, lettera c).

 

          Art. 7. Il direttore generale

     1. Il direttore generale è scelto tra soggetti in possesso di laurea in ingegneria, aventi comprovata professionalità in materia di dighe e adeguata esperienza gestionale ed organizzativa. Dura in carica tre anni, rinnovabili al massimo due volte. La scadenza naturale del mandato del consiglio di amministrazione non comporta la cessazione dall'incarico del direttore generale. In caso di anticipato rinnovo dell'organo collegiale egli resta in carica per i sei mesi successivi alla data di nomina del nuovo consiglio che provvede, entro lo stesso termine, alla sua conferma o sostituzione con le modalità di cui all'articolo 4, comma 5.

     2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato da un contratto di diritto privato, fatto salvo il diritto di opzione per il sistema previdenziale eventualmente in corso alla data della nomina. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati, a domanda, in posizione fuori ruolo o in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

     3. Il direttore generale è il responsabile della gestione tecnica e amministrativa del RID e del raggiungimento degli obiettivi programmatici individuati dal consiglio di amministrazione; esercita altresì tutti i compiti previsti dallo statuto dell'Ente.

 

          Art. 8. Consulta degli iscritti

     1. E' istituita la consulta degli iscritti con funzioni consultive e propositive relativamente a questioni di prioritario interesse per gli iscritti di cui all'articolo 13, comma 1; dura in carica 5 anni e risiede presso la sede centrale del RID, che provvede alle esigenze di segreteria.

     2. Gli iscritti al RID eleggono i propri rappresentanti nella consulta ed approvano un proprio regolamento.

     3. La consulta viene convocata almeno una volta l'anno dal direttore generale del RID, nonché su richiesta di almeno la metà dei componenti la consulta medesima nella quale sono specificati gli argomenti da porre all'ordine del giorno. I pareri della consulta sono trasmessi dal direttore generale al consiglio di amministrazione, anche per le determinazioni di sua competenza, da adottarsi ai sensi del comma 8.

     4. La consulta è costituita da:

     a) cinque rappresentanti degli iscritti che eserciscono serbatoi ad uso idroelettrico;

     b) tre rappresentanti degli iscritti che eserciscono serbatoi ad uso irriguo;

     c) tre rappresentanti degli iscritti che eserciscono serbatoi ad uso potabile;

     d) un rappresentante degli iscritti che eserciscono serbatoi adibiti ad altro uso. Ai fini della predetta costituzione, per i serbatoi ad uso promiscuo si fa riferimento all'uso prevalente.

     5. Sono considerate comunque, ai sensi del comma 1, di prioritario interesse le questioni relative alle materie di cui all'articolo 4, comma 5, lettere d), prima parte, f) e g). L'acquisizione del parere della consulta avviene altresì sulle determinazioni concernenti le entrate di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c).

     6. La consulta elegge tra i propri membri il coordinatore.

     7. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale del RID, o un suo delegato; può altresì parteciparvi un membro del collegio dei revisori dei conti.

     8. La consulta esprime i pareri entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa documentazione trasmessa a cura del direttore generale del RID. In caso di mancata espressione dei pareri entro il predetto termine, il consiglio di amministrazione adotta comunque le relative determinazioni.

     9. Le spese per la partecipazione alle sedute della consulta non possono far carico al bilancio del RID.

 

          Art. 9. Vigilanza governativa

     1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti esercita funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività del RID. In particolare:

     a) vigila che l'attività del RID corrisponda ai fini pubblico-istituzionali e si attui con criteri di efficacia, efficienza, economicità e sicurezza e formula, ove lo ritenga necessario, indirizzi a carattere generale per il loro migliore perseguimento;

     b) scioglie il consiglio di amministrazione, nominando contestualmente un commissario straordinario per la durata necessaria a garantire la continuità della gestione, in caso di gravi e reiterate violazioni, accertate nell'espletamento dei compiti di vigilanza di cui alla lettera a); può, altresì, revocare il mandato ad un singolo membro, nel caso in cui le suddette violazioni siano a questo addebitabili, nonché per sopravvenuto impedimento fisico o giuridico all'assolvimento delle funzioni;

     c) autorizza l'effettuazione di attività di consulenza o collaborazione svolta sia a titolo gratuito che oneroso, con organismi governativi di Stati esteri.

     2. Le delibere di approvazione del bilancio di previsione, delle variazioni e del conto consuntivo, nonché le delibere relative all'articolo 4, comma 5, lettere a), b) e c), sono sottoposte all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

     3. Il RID è soggetto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

 

          Art. 10. Compiti ed attribuzioni del RID

     1. Il RID, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, assolve a tutti i compiti attribuiti dalle disposizioni vigenti al Servizio nazionale dighe.

     2. Con il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, saranno definite, ai sensi dell'articolo 91, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le modalità di espletamento dei compiti del RID, concernenti, fra l'altro, gli aspetti ambientali e di sicurezza idraulica derivanti dalla gestione del sistema costituito dall'invaso, dal relativo sbarramento e da tutte le opere complementari e accessorie, nonché la vigilanza sulle condotte forzate con dighe a monte di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

     3. Il RID fornisce consulenza tecnica specialistica per l'emanazione della normativa tecnica in materia di dighe, nonché dati e assistenza tecnica agli organi competenti in materia di protezione civile, per situazioni nelle quali siano coinvolte dighe.

     4. Il RID altresì, sulla base di apposite convenzioni:

     a) organizza corsi di formazione ed aggiornamento su argomenti interessanti il campo delle dighe;

     b) svolge, per opere non soggette alla successiva approvazione da parte del RID, e su richiesta di amministrazioni, enti pubblici, o privati, funzioni di assistenza tecnica, consulenza o di perizia tecnica in materia, valutazioni di congruità economica, avanzamento qualitativo e quantitativo ai fini di certificazione di spesa, nonché compiti di certificazione di qualità ed accreditamento, anche associandosi con altri organismi, per quanto attiene alla progettazione, costruzione e all'esercizio delle dighe ed altri settori tecnologicamente affini;

     c) partecipa con propri rappresentanti ad organismi associativi, nazionali ed internazionali, aventi come scopo l'avanzamento delle conoscenze scientifiche e tecniche nelle discipline correlate alle dighe;

     d) promuove studi e conferenze di esperti e stipula accordi con organismi, anche esteri, nelle materie di proprio interesse.

     5. Il RID emana direttive nelle materie di competenza, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa generale, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

     a) suddivisione delle dighe in classi di rischio, al fine di una diversificazione delle modalità di redazione e presentazione dei progetti e delle condizioni imposte nelle fasi di costruzione e di esercizio delle opere;

     b) individuazione dei codici di calcolo automatico di verificata affidabilità per la definizione e lo sviluppo dei progetti e indicazione delle modalità di rappresentazione dei relativi risultati;

     c) determinazione e standardizzazione dei metodi e delle prove necessarie per garantire i controlli qualitativi e quantitativi nel corso dei lavori;

     d) definizione dei requisiti tecnici, costruttivi e funzionali per l'omologazione della strumentazione per il controllo delle dighe;

     e) individuazione delle modalità di trattamento e archiviazione informatica dei dati strumentali e della loro teletrasmissione alla banca dati del RID.

 

          Art. 11. Organizzazione del RID

     1. L'organizzazione del RID è, in fase transitoria, strutturata sulla base del soppresso Servizio nazionale dighe in funzione degli ulteriori compiti e della personalità giuridica attribuiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Territorialmente il RID è articolato in una sede centrale ed in uffici periferici. L'organico del servizio è determinato secondo l'allegata tabella A).

     2. Gli uffici periferici in prima applicazione hanno sede in Torino, Milano, Venezia, Firenze, Perugia, Napoli, Catanzaro, Cagliari e Palermo. In successiva applicazione, sentite le regioni interessate, gli uffici possono avere ubicazione diversa o aggiuntiva, in relazione al numero di dighe presenti sul territorio ed alle eventuali situazioni di rischio, ovvero a sopravvenute esigenze, con determinazione del consiglio di amministrazione.

 

          Art. 12. Entrate del RID

     1. Costituiscono entrate del RID:

     a) le somme iscritte annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in misura pari alle somme destinate nel corrente esercizio finanziario al funzionamento del soppresso Servizio nazionale dighe, comprese nelle risorse iscritte nell'ambito delle unità previsionali di base di parte corrente e di conto capitale di pertinenza del centro di responsabilità "servizi tecnici nazionali" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

     b) le entrate derivanti dalle prestazioni o convenzioni di cui all'articolo 10;

     c) le quote annue di iscrizione per le dighe di cui all'articolo 13, comma 1, dovute quale compartecipazione alle spese da parte degli utenti dei servizi, nei modi previsti dalla legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, nel rispetto del criterio della proporzionalità e dei vantaggi conseguiti; per le dighe in costruzione l'iscrizione avviene all'atto dell'autorizzazione al primo invaso e prima dell'inizio dello stesso.

     2. Le entrate previste al comma 1, lettera a), affluiscono al bilancio del RID su apposita unità previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le entrate previste alla lettera c) del medesimo comma affluiscono direttamente al bilancio del RID.

     3. Le entrate previste al comma 1, lettera b), affluiscono direttamente al bilancio del RID, secondo termini e modalità stabiliti dal regolamento di contabilità e gestione e sono utilizzate per gli scopi da esso previsti. Il consiglio di amministrazione stabilisce inoltre, con apposita delibera, la destinazione degli eventuali avanzi economici, ferma restando l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze della quota proporzionale delle somme di cui alla lettera a) del comma 1.

 

          Art. 13. Iscrizione al RID

     1. Tutte le dighe di ritenuta aventi le caratteristiche di cui all'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, devono essere iscritte nel Registro italiano dighe all'atto dell'autorizzazione al primo invaso e prima dell'inizio dello stesso. All'iscrizione ed agli obblighi da essa derivanti sono tenuti i concessionari o richiedenti la concessione di derivazione d'acqua, i proprietari delle opere e, in solido, i gestori delle dighe. Per le dighe già in esercizio, sperimentale o ordinario, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'iscrizione avviene nei termini indicati dalla legge 1° agosto 2002, n. 166.

 

          Art. 14. Norme transitorie e finali

     1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

     a) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede alle designazioni di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, comma 1. Entro i successivi venti giorni, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nomina il consiglio di amministrazione;

     b) il Ministro dell'economia e delle finanze effettua la designazione di cui all'articolo 6, comma 1; entro i successivi venti giorni, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina il collegio dei revisori dei conti.

     2. Allo scopo di assicurare continuità nello svolgimento dei compiti istituzionali, il direttore del soppresso Servizio nazionale dighe continua ad esercitare le funzioni di direttore generale del RID fino alla nomina del direttore generale di cui all'articolo 7, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Entro novanta giorni dalla data di insediamento, il consiglio di amministrazione adotta le determinazioni di cui all'articolo 4, comma 5, lettere a) e c).

     4. Sono trasferiti al RID tutti i rapporti giuridici, i beni mobili strumentali ed i locali demaniali già assegnati al Servizio nazionale dighe, nonché quota parte delle strutture e delle dotazioni tecniche e finanziarie del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali relative al funzionamento del soppresso Servizio nazionale dighe. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, sono abrogati, in particolare, l'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, nonché l'articolo 25 del medesimo regolamento, come modificato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106; l'articolo 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363.

     5. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è trasferito al RID, senza soluzione di continuità, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale appartenente al ruolo del Servizio nazionale dighe di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106. Su istanza degli interessati è consentito l'inserimento nei ruoli del RID, con le connesse risorse finanziare, del personale in posizione di fuori ruolo ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, comandato presso il Servizio nazionale dighe, nonché di quello comunque in servizio presso il Servizio nazionale dighe alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero alla data del 1° agosto 2002. Al fine di completare il contingente di personale necessario alla gestione amministrativa del Servizio si provvede, nei limiti della complessiva dotazione organica di cui alla allegata tabella A), mediante le procedure previste dal titolo II, capo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Su istanza degli interessati e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, è consentito l'inserimento nei ruoli del RID del personale comandato o fuori ruolo la cui posizione sia cessata nei due anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto.

     6. Il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è emanato entro sei mesi a decorrere dalla data di approvazione dello statuto.

     7. Fino al completamento delle procedure di inquadramento ed alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo del RID, al personale trasferito al RID di cui al comma 5 è mantenuto il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti attuali e loro rinnovi applicati presso gli enti, le amministrazioni ed organismi di provenienza al momento dell'inquadramento.

     8. Sono fatte salve le competenze in materia di dighe delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 

TABELLA A

ORGANICO DEL REGISTRO ITALIANO DIGHE

 

Funzioni di livello dirigenziale generale

1

Funzioni di livello dirigenziale tecnico

18

Funzioni di livello dirigenziale amministrativo

2

Organico personale non dirigente

172

 

     Nota esplicativa sulla tabella A)

 

Funzioni di livello dirigenziale generale

1 (*)

Funzioni di livello dirigenziale

20 (**)

Organico personale non dirigente

172 (***)

 

     (*) Il direttore generale.

     (**) Totale dei dirigenti tecnici del Servizio nazionale dighe (n. 20).

     (***) Totale dell'organico del personale non dirigente del Servizio nazionale dighe (n. 172).