§ 38.10.21 - L. 10 febbraio 1989, n. 48.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.10 lavori pubblici
Data:10/02/1989
Numero:48


Sommario
Art. 7.      1. L'articolo 25 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, è abrogato.
Art. 8.      1. Il settimo comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, è abrogato.
Art. 9.      1. Il termine di denuncia per le iscrizioni al catasto ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, è [...]
Art. 10. 
Art. 11.      1. Sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1989 l'attività ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di cui all'articolo 17 della [...]
Art. 12.      1. Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti e indifferibili negli istituti penitenziari, è prorogato al 31 dicembre [...]


§ 38.10.21 - L. 10 febbraio 1989, n. 48.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

(G.U. 14 febbraio 1989, n. 37).

 

     Artt. 1 - 6. (Omissis)

 

Capo II

Disposizioni in materia di opere pubbliche

 

Art. 7.

     1. L'articolo 25 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, è abrogato.

 

     Art. 8.

     1. Il settimo comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, è abrogato.

 

     Art. 9.

     1. Il termine di denuncia per le iscrizioni al catasto ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1989 con l'applicazione di tutte le procedure tecnico-amministrative in vigore all'atto della promulgazione della citata legge n. 47 del 1985.

 

     Art. 10. [1]

 

     Art. 11.

     1. Sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1989 l'attività ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, prorogati da ultimo dal decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47.

     2. Alla spesa derivante dall'attuazione del comma 1, valutata in lire 800 milioni per il 1989, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte sul capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso anno, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate agli appositi capitoli per le finalità di cui al comma 1.

 

     Art. 12.

     1. Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti e indifferibili negli istituti penitenziari, è prorogato al 31 dicembre 1989, in conformità con il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64.

 

     Artt. 13. - 22. (Omissis)

 

 


[1] Sostituisce l'art. 13 del D.L. 29 dicembre 1987, n. 534.