§ 98.1.12744 - D.M. 20 novembre 1987, n. 485.
Suddivisione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dello stanziamento di lire 100 miliardi destinato, ai sensi della [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:20/11/1987
Numero:485


Sommario
Art. 1.      Al fine di realizzare le azioni di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), della legge 8 novembre 1986, n. 752, lo stanziamento di lire 100 miliardi destinato, ai sensi [...]
Art. 2.      Per realizzare le finalità di cui al precedente articolo le regioni e le province autonome erogano contributi finanziari agli imprenditori agricoli, singoli o associati, [...]
Art. 3.      Il contributo di cui al precedente art. 2, è concedibile per la realizzazione di operazioni dirette
Art. 4.      Per accedere al contributo relativo alla sostituzione, il richiedente dovrà dimostrare al competente ufficio regionale la proprietà e l'età della macchina da rottamare [...]
Art. 5.      Il comitato tecnico di cui all'art. 8 del decreto ministeriale del 3 marzo 1987 potrà anche individuare speciali macchine di carattere dimostrativo da destinare, in via [...]


§ 98.1.12744 - D.M. 20 novembre 1987, n. 485.

Suddivisione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dello stanziamento di lire 100 miliardi destinato, ai sensi della delibera CIPE del 23 aprile 1987, all'innovazione, allo sviluppo della meccanizzazione agricola ed alla sostituzione delle macchine.

(G.U. 30 novembre 1987, n. 280)

 

 

     IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

     Visto il programma quadro del piano agricolo nazionale, approvato dal Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare - CIPAA, il 1° agosto 1985;

     Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura ed in particolare l'art. 4, comma 2, lettera c), che ammette, tra l'altro, al finanziamento azioni dirette all'innovazione e sviluppo della meccanizzazione agricola, anche mediante incentivi per la sperimentazione e contributi per la sostituzione di macchine agricole;

     Visto il proprio decreto ministeriale del 3 marzo 1987 con il quale sono state disciplinate le iniziative da intraprendere per incentivare l'innovazione e lo sviluppo della meccanizzazione agricola;

     Vista la delibera CIPE del 23 aprile 1987 ed in particolare l'allegato C/1, lettera c) che destina, per lo stesso anno 1987, lo stanziamento complessivo di lire 103 miliardi per l'innovazione e lo sviluppo della meccanizzazione agricola, per la sostituzione delle macchine e per la sperimentazione di nuove macchine;

     Considerato che in armonia con le linee del suddetto programma quadro del piano agricolo nazionale è opportuno procedere ulteriormente all'adeguamento tecnologico del macchinario agricolo ed alla riduzione dei costi di produzione dell'agricoltura perseguendo l'obiettivo del risparmio energetico, della polivalenza di impiego, della eliminazione dei mezzi insicuri, della diminuzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico, nonché del miglioramento del comfort e dell'ergonomia;

     Considerato che l'art. 8 del citato decreto ministeriale del 3 marzo 1987 ha previsto la costituzione di un comitato tecnico che deve identificare le macchine, le attrezzature e l'impiantistica costituenti novità tecnica o di nuova introduzione a livello di territorio con il compito di fornire periodicamente l'elenco all'amministrazione;

     Considerata la circolare ministeriale del 7 ottobre 1987 che reca una prima dettagliata elencazione delle varie categorie di macchine, attrezzature ed impiantistica riconosciute innovative;

     Considerato che in sede di attuazione della normativa prevista dal citato decreto ministeriale del 3 marzo 1987 si sono manifestate talune difficoltà applicative che, come segnalato dalle regioni e dagli organismi specializzati, interessano soprattutto l'entità del beneficio ammesso ed il meccanismo della rottamazione;

     Ritenuto che per le sopra esposte considerazioni si rende necessario introdurre alcune modifiche ed integrazioni alla normativa recata dal suddetto decreto ministeriale del 3 marzo 1987, al fine di rendere l'articolazione delle misure ivi contenute più idonea alle esigenze di intervento;

     Ritenuto altresì di procedere alla ripartizione della somma di lire 100 miliardi, stanziata ai sensi della delibera CIPE del 23 aprile 1987, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

     Ritenuto infine di provvedere alla sostituzione del decreto ministeriale del 3 marzo 1987 con un nuovo decreto ministeriale;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Al fine di realizzare le azioni di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), della legge 8 novembre 1986, n. 752, lo stanziamento di lire 100 miliardi destinato, ai sensi della delibera CIPE del 23 aprile 1987, all'innovazione, allo sviluppo della meccanizzazione agricola ed alla sostituzione delle macchine, è ripartito fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo la tabella allegata al presente decreto, di cui è parte integrante.

 

          Art. 2.

     Per realizzare le finalità di cui al precedente articolo le regioni e le province autonome erogano contributi finanziari agli imprenditori agricoli, singoli o associati, nonché alle imprese che lavorano per conto terzi.

     Detti contributi, rapportati al prezzo di acquisto al netto di IVA, possono essere concessi:

     in conto capitale, in caso di acquisto;

     in conto canoni, in caso di locazione finanziaria.

     I contributi sono erogabili nel limite massimo dell'entità percentuale prevista dalla normativa comunitaria.

     Nell'ambito della ripartizione di cui al precedente articolo, ciascuna regione e provincia autonoma, nella redazione dei programmi di intervento, può stabilire priorità in rapporto alle esigenze di sviluppo della meccanizzazione e può differenziare l'entità dei contributi da erogare per tenere conto di particolari situazioni economico-agrarie e di struttura del proprio territorio.

     Dovranno essere in ogni caso privilegiati gli imprenditori agricoli di collina e di montagna e le operazioni di sostituzione delle macchine più vecchie.

 

          Art. 3.

     Il contributo di cui al precedente art. 2, è concedibile per la realizzazione di operazioni dirette:

     a) all'acquisto o locazione finanziaria delle macchine, attrezzature ed impiantistica agricola riconosciute innovative;

     b) all'acquisto o locazione finanziaria di trattrici: in tal caso, la spesa massima da ammettere a contributo per beneficiario non può superare, nel periodo di operatività della legge n. 752/86, i 200 milioni di lire per imprenditore singolo ed i 500 milioni di lire per imprenditori associati ed imprese che lavorano per conto terzi;

     c) all'acquisto o locazione finanziaria di mietitrebbiatrici e di altre macchine semoventi per la raccolta dei prodotti agricoli: in tal caso, la spesa massima da ammettere a contributo per beneficiario non può superare, nel periodo di operatività della citata legge n. 752/86, i 300 milioni di lire per imprenditore singolo ed i 600 milioni di lire per imprenditori associati ed imprese che lavorano per conto terzi;

     d) all'acquisto o locazione finanziaria di motocoltivatori, motoagricole e motozappatrici.

 

          Art. 4.

     Per accedere al contributo relativo alla sostituzione, il richiedente dovrà dimostrare al competente ufficio regionale la proprietà e l'età della macchina da rottamare mediante consegna del libretto di circolazione e della targa o, in mancanza di questi, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anche ai fini successori. Le operazioni di rottamazione devono riguardare macchine con anzianità minima di quindici anni per le trattrici e di dieci anni per le mietitrebbiatrici e le altre macchine semoventi per la raccolta dei prodotti agricoli.

     Dalla documentazione esibita dovrà risultare che la macchina da sostituire è di proprietà del richiedente da almeno tre anni.

     Il beneficiario dovrà impegnarsi con dichiarazione scritta a non vendere la macchina acquistata o locata per un periodo non inferiore a cinque anni decorrente dalla data di acquisto o locazione finanziaria della macchina medesima.

     Il pagamento del contributo è subordinato all'esibizione di regolare fattura quietanzata, attestante l'avvenuto acquisto della nuova macchina, o del contratto di locazione finanziaria.

     Per accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e, successivamente, il rispetto da parte dei beneficiari delle disposizioni che regolano gli interventi del presente decreto, le regioni e le province autonome dispongono l'effettuazione di controlli a campione.

 

          Art. 5.

     Il comitato tecnico di cui all'art. 8 del decreto ministeriale del 3 marzo 1987 potrà anche individuare speciali macchine di carattere dimostrativo da destinare, in via sperimentale, ad esigenze eccezionali collegate a nuovi cicli produttivi.

     Per tali macchine, il cui acquisto è riservato ad organismi pubblici regionali, ad associazioni dei produttori agricoli riconosciute e loro unioni, nonché a cooperative agricole e loro consorzi di grado superiore, potrà essere concesso un contributo fino al 90% del prezzo di acquisto al netto di IVA.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana . É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

     Legge 8 novembre 1986, n. 752, Art. 4, comma 2, lettera c) Ripartizione dello stanziamento alle regioni ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano - delibera CIPE del 23 aprile 1987

Regioni

%

Importi (in milioni di lire)

Piemonte

7,978

7.978

Valle d'Aosta

0,491

491

Lombardia

6,276

6.276

Bolzano

1,610

1.610

Trento

1,425

1.425

Veneto

9,012

9.012

Friuli - Venezia Giulia

2,234

2.234

Liguria

0,719

719

Emilia Romagna

10,972

10.972

Toscana

7,221

7.221

Umbria

3,286

3.286

Marche

4,247

4.247

Lazio

5,540

5.540

Abruzzo

3,866

3.866

Molise

1,590

1.590

Campania

4,465

4.465

Puglia

6,975

6.975

Basilicata

3,235

3.235

Calabria

3,538

3.538

Sicilia

8,383

8.383

Sardegna

6,937

6.937

Totale

100,000

100.000