§ 98.1.12670 - D.M. 12 ottobre 1987, n. 482.
Modificazioni all'allegato B della legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e dell'etichettatura dei prodotti tessili.


Settore:Normativa nazionale
Data:12/10/1987
Numero:482


Sommario
Art. 1.      1. All'allegato B alla legge 26 novembre 1973, n. 883, modificato con l'art. 10 della legge 4 ottobre 1986, n. 669, sono apportate le seguenti aggiunte e variazioni


§ 98.1.12670 - D.M. 12 ottobre 1987, n. 482.

Modificazioni all'allegato B della legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e dell'etichettatura dei prodotti tessili.

(G.U. 27 novembre 1987, n. 278)

 

 

     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

     Vista la legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e dell'etichettatura dei prodotti tessili;

     Vista la legge 4 ottobre 1986, n. 669, di modificazione ed integrazione della legge 26 novembre 1973, n. 883;

     Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 87/140/CEE del 6 febbraio 1987 che modifica l'allegato II della direttiva n. 71/307/CEE del 26 luglio 1971, modificata da ultimo dalla direttiva n. 83/623/CEE del 25 novembre 1983;

     Considerato che l'allegato B della citata legge 26 novembre 1973, n. 883, prescrive ai numeri 1, 2 e 3 due diversi tassi convenzionali per il calcolo della composizione dei prodotti cardati o pettinati contenenti lane e/o peli; che non è sempre possibile riconoscere se un prodotto appartenga al ciclo del cardato o del pettinato; che pertanto è opportuno autorizzare i laboratori, nei casi dubbi, ad applicare un tasso convenzionale unico;

     Considerato che al n. 28, dello stesso allegato non è necessario differenziare i vari tipi di fibra poliammidica o nylon, i cui tassi convenzionali devono quindi essere unificati;

     Considerato che al n. 38 dello stesso allegato relativo alla fibra "vetro tessile" il termine "filamento" deve essere soppresso in quanto tale fibra può presentarsi anche sotto forma non continua;

     Considerato che il provvedimento comunitario è stato notificato al Governo italiano in data 12 febbraio 1987;

     Visto l'art. 8 della legge 4 ottobre 1986, n. 669, che modifica ed integra l'art. 26 della legge 26 novembre 1973, n. 883;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     1. All'allegato B alla legge 26 novembre 1973, n. 883, modificato con l'art. 10 della legge 4 ottobre 1986, n. 669, sono apportate le seguenti aggiunte e variazioni:

     nella colonna "Percentuali" in corrispondenza ai numeri 1, 2 e 3 relativamente alle fibre cardate in "lana e peli" e in "peli", all'indicazione percentuale 17 è apposta una nota di richiamo a piè pagina del seguente tenore: "Il tasso convenzionale del 17,00% è applicato nel caso in cui non sia possibile accertare se il prodotto tessile contenente lana e/o peli appartenga al ciclo pettinato o cardato";

     al n. 28 il testo delle colonne "Fibre" e "Percentuali" si legge:

     "Poliammidica o nylon:

fibra non continua

6,25

filamento

5,75":

     al n. 38 il testo delle colonne "Fibre" e "Percentuali" si legge:

     "Vetro tessile:

di diametro medio superiore a 5 òm

2,00

di diametro medio pari o inferiore a 5 òm

3,00

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.