§ 98.1.12511 - D.M. 9 luglio 1987, n. 328.
Criteri di massima in ordine all'idoneità dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici


Settore:Normativa nazionale
Data:09/07/1987
Numero:328


Sommario
Art. 1.      1. Le officine di produzione dei prodotti cosmetici devono soddisfare i criteri di massima sull'idoneità dei locali e delle attrezzature descritti nell'allegato, che fa [...]


§ 98.1.12511 - D.M. 9 luglio 1987, n. 328.

Criteri di massima in ordine all'idoneità dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici

(G.U. 4 agosto 1987, n. 180)

 

 

     IL MINISTRO DELLA SANITÀ

     di concerto con

     IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

     Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante norme per l'attuazione delle Direttiva della Comunità economica europea, sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

     Visti, in particolare, il comma 2 dell'art. 6 e il comma 4 dell'art. 10, concernenti la fissazione dei criteri in ordine alla idoneità dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici;

     Viste le indicazioni fornite, a tal riguardo, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, con nota del 28 gennaio 1987;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     1. Le officine di produzione dei prodotti cosmetici devono soddisfare i criteri di massima sull'idoneità dei locali e delle attrezzature descritti nell'allegato, che fa parte integrante del presente decreto.

     2. Le officine di produzione dei cosmetici devono essere adeguate ai criteri di cui al precedente comma 1 entro il 31 dicembre 1987 .

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

     Allegato

     6. Organizzazione dell'officina di produzione e confezionamento.

     6.1 Il lavoro nelle officine di produzione deve essere idoneamente organizzato in funzione delle esigenze produttive. Al fine di verificare lo stato di pulizia e di igiene dei reparti delle officine di produzione devono essere previsti monitoraggi periodici. Tali controlli indicheranno i più appropriati metodi di pulizia e sanitizzazione ordinaria e straordinaria.

     6.2 Il direttore tecnico è responsabile della corretta esecuzione delle operazioni di produzione e confezionamento, nonché delle condizioni generali di igiene e salubrità dei reparti di produzione e confezionamento e dei reparti di deposito del prodotto finito, in conformità alle prescrizioni contenute nel presente decreto.

     6.3 A tal fine, il direttore tecnico deve organizzare la produzione in modo tale da garantire la corretta esecuzione di tutte le operazioni svolte nei singoli reparti, tenendo conto delle specifiche caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche del prodotto, nonché dell'attività del personale preposto.

     6.4 Il direttore tecnico, nel caso in cui svolga la sua attività con un rapporto di lavoro di tipo professionale, ovvero qualora non sia presente quotidianamente nell'officina di produzione e confezionamento, vigila affinché tutte le operazioni vengano effettuate correttamente, in conformità alle disposizioni e alle procedure a tal fine dallo stesso predisposte.