§ 98.1.10274 - D.M. 25 ottobre 1990, n. 427.
Regolamento concernente modificazione al decreto ministeriale 29 agosto 1989, n. 321, con il quale è stato adottato il regolamento recante [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:25/10/1990
Numero:427


Sommario
Art. unico.      All'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 21 settembre 1989, n. 321, dopo le parole "ricerca scientifica e tecnologica" sono aggiunte le parole "e affari sociali"


§ 98.1.10274 - D.M. 25 ottobre 1990, n. 427.

Regolamento concernente modificazione al decreto ministeriale 29 agosto 1989, n. 321, con il quale è stato adottato il regolamento recante criteri generali per la programmazione degli interventi e il coordinamento tra enti competenti nel settore dell'edilizia sanitaria in riferimento al piano pluriennale di investimenti, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 3, della legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67.

(G.U. 10 gennaio 1991, n. 8)

 

 

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (finanziaria 1988);

     Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il proprio decreto 29 agosto 1989, n. 321, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 1989, n. 221, con il quale è stato emanato regolamento recante criteri generali per la programmazione degli interventi e il coordinamento tra enti competenti nel settore dell'edilizia sanitaria in riferimento al piano pluriennale di investimenti, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 3, della legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67;

     Ravvisata l'opportunità di prevedere in seno al comitato consultivo per il coordinamento con altre amministrazioni istituito con l'art. 4 del predetto decreto n. 321/1989 un rappresentante designato dal Ministro senza portafoglio per gli affari sociali;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 1989, n. 220, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali;

     Sentito il Consiglio sanitario nazionale;

     Sentito il nucleo di valutazione;

     Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990;

     Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri DAGL n. 3189/8.10;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. unico.

     All'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 21 settembre 1989, n. 321, dopo le parole "ricerca scientifica e tecnologica" sono aggiunte le parole "e affari sociali".

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.