§ 38.6.8 - D.M. 29 agosto 1989, n. 321.
Regolamento recante criteri generali per la programmazione degli interventi e il coordinamento tra enti competenti nel settore dell'edilizia sanitaria [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.6 edilizia ospedaliera
Data:29/08/1989
Numero:321


Sommario
Art. 1.  Individuazione dei criteri.
Art. 2.  Standard delle strutture residenziali e integrazioni funzionali.
Art. 3.  Correlazioni con indicazione di programmazione a scala sovraregionale o nazionale.
Art. 4.  Modalità di coordinamento con altre amministrazioni.
Art. 5.  Criteri per la programmazione regionale.
Art. 6.  Articolazione del programma e procedure.
Art. 7.  Studi di fattibilità.
Art. 8.  Interventi in corso di svolgimento del programma.
Art. 9.  Verifiche sullo stato di attuazione.
Art. 10.  Entrata in vigore.


§ 38.6.8 - D.M. 29 agosto 1989, n. 321.

Regolamento recante criteri generali per la programmazione degli interventi e il coordinamento tra enti competenti nel settore dell'edilizia sanitaria in riferimento al piano pluriennale di investimenti, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 3, della legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67.

(G.U. 21 settembre 1989, n. 221).

 

Art. 1. Individuazione dei criteri.

     1. Gli interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono destinati al conseguimento degli obiettivi indicati nell'articolo stesso attraverso i seguenti criteri:

     a) il riequilibrio qualitativo e quantitativo delle dotazioni sanitarie strutturali e tecnologiche va realizzato sia nell'ambito interregionale, mediante riserva di finanziamenti in ragione del 50 per cento alle regioni dell'Italia meridionale e insulare, sia all'interno delle singole regioni avendo riguardo alla razionalizzazione dei sistemi ospedalieri delle aree metropolitane di Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Palermo e delle aree polarizzate sulle città di Bari, Bologna, Catania, Firenze e Venezia;

     b) per la realizzazione o l'acquisizione di strutture residenziali per anziani prevalentemente non autosufficienti e di quelle per handicappati e disabili psichici e sensoriali sono riservati, sulla disponibilità di 10 mila miliardi complessiva del primo triennio, miliardi 2.670, di cui miliardi 400 per strutture destinate ad handicappati e disabili;

     c) le percentuali dei posti letto di cui al comma 2, lettere b) e c), del citato art. 20 si riferiscono al numero dei posti letto pubblici complessivi nazionali, ivi compresi quelli degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nonché i policlinici universitari, secondo la riorganizzazione di cui al decreto ministeriale 13 settembre 1988, tenendo conto della necessità di assicurare idonea distribuzione territoriale alle varie specializzazioni e, a più larga maglia, alle alte specialità. Gli interventi di riorganizzazione della rete ospedaliera debbono essere finalizzati a realizzare la concentrazione in ospedali di dimensioni tra 300 e 800 posti letto, di un numero di specializzazioni che copra la massima parte dei bisogni assistenziali della popolazione dell'area territoriale di riferimento. Va riservato ad un numero limitato di ospedali di alta complessità e ad elevata tecnologia il trattamento delle patologie di particolare gravità, secondo le indicazioni del sopracitato decreto ministeriale 13 settembre 1988, valido e operante in attesa delle norme di modifica della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dei relativi decreti di attuazione;

     d) nelle strutture ospedaliere vanno realizzati servizi ambulatoriali a supporto delle esigenze territoriali dell'unità sanitaria locale;

     e) le esigenze di ammodernamento e potenziamento tecnologico vanno soddisfatte in particolare dove il servizio pubblico è stato in passato costretto al frequente ricorso al settore privato convenzionato;

     f) sulla disponibilità complessiva di 10 mila miliardi relativa al primo triennio, una quota del 5% deve essere riservata al potenziamento delle strutture riguardanti la prevenzione collettiva;

     g) la manutenzione straordinaria del patrimonio sanitario pubblico, da realizzare con le risorse in conto capitale del fondo sanitario nazionale, riguarda in particolare alcune misure contingenti e non procrastinabili, fra le quali il miglioramento del decoro e del conforto delle strutture sanitarie frequentate dai cittadini, ivi comprese:

     1) la riduzione delle barriere architettoniche;

     2) la manutenzione straordinaria dei forni inceneritori e delle strutture connesse;

     3) l'adozione delle più urgenti misure dirette a prevenire le infezioni ospedaliere;

     h) nell'adeguamento alle norme di sicurezza occorre considerare prioritariamente la messa a norma di impianti e attrezzature e il contenimento dei consumi energetici.

 

     Art. 2. Standard delle strutture residenziali e integrazioni funzionali.

     1. Le residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili non autosufficienti vanno realizzate come strutture residenziali extraospedaliere, caratterizzate dalla integrazione funzionale ed organica dei servizi sanitari e di quelli socio-sanitari.

     2. Gli interventi da compiere ai sensi del precedente art. 1, comma 1, lett. b), per quanto concerne le residenze sanitarie assistenziali si conformano agli standard dimensionali e funzionali fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera f), della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché ai criteri riguardanti l'integrazione ed il coordinamento dei servizi sociali con i servizi sanitari di distretto e ospedalieri ai fini dell'assistenza da erogare agli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali, che saranno determinati con apposito atto.

 

     Art. 3. Correlazioni con indicazione di programmazione a scala sovraregionale o nazionale.

     1. La localizzazione di interventi strutturali o tecnologici di rilievo interregionale è concordata tra le regioni e province autonome limitrofe ed è verificata con il Ministero della sanità, con riferimento alle indicazioni di programmazione a scala nazionale.

     2. La localizzazione di interventi strutturali connessi ai reparti ospedalieri protetti per detenuti ricoverati, riguardando esigenze di preminente rilievo statale, sono concordate dal Ministero della sanità, previo parere del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro dell'interno con le regioni e province autonome di insediamento degli interventi stessi.

 

     Art. 4. Modalità di coordinamento con altre amministrazioni.

     1. Per assicurare l'impiego ottimale delle risorse disponibili, ed accrescere l'effetto cumulativo degli investimenti pubblici in materia di edilizia sanitaria da qualunque istituzione disposti, e per consentire il controllo preventivo degli effetti tecnico-sanitari e gestionali delle opere finanziate con l'intervento di altre amministrazioni, è costituito un comitato consultivo per il coordinamento.

     Detto comitato è composto da:

     il Ministro della sanità, che lo coordina;

     sette componenti designati dal Consiglio sanitario nazionale tra i rappresentanti delle regioni, membri dello stesso Consiglio;

     tre componenti designati dal nucleo di valutazione nel proprio ambito;

     tre componenti designati dal Ministro della sanità;

     un componente designato da ciascuna delle seguenti amministrazioni centrali: Bilancio e programmazione economica, Lavori pubblici, Interventi straordinari nel Mezzogiorno, Protezione civile, Aree urbane nonché Università e ricerca scientifica e tecnologica e affari sociali [1];

     il dirigente generale di Servizio centrale della programmazione sanitaria.

Il comitato si avvale della segreteria del nucleo di valutazione.

     2. Per gli apporti di amministrazioni locali o di istituzioni pubbliche di livello regionale, il coordinamento in sede di predisposizione del programma regionale degli investimenti è realizzato dalle regioni o province autonome.

 

     Art. 5. Criteri per la programmazione regionale.

     1. Il programma triennale di investimenti relativo al triennio 1988-90 deve indicare analiticamente, per ciascuno degli obiettivi, quali interventi si prevede di effettuare nel triennio. Nella domanda di ammissione al finanziamento, sono precisati la localizzazione e il costo previsto.

     2. Il programma triennale degli investimenti deve precisare anche le esigenze strutturali dei programmi di intervento predisposti nel progetto di piano sanitario proposto per il triennio 1989-91, con esclusione del programma relativo all'AIDS, da finanziare separatamente.

     3. Le regioni e le province autonome presentano ciascuna un programma triennale di investimenti per il periodo 1989-91, da finanziare sulle disponibilità del triennio 1988-90. Nel predisporre il programma le regioni e le province autonome tengono conto della necessità che alle regioni meridionali ed insulari deve essere riservato il 50 per cento delle disponibilità finanziarie e assumono, come parametro di riferimento per la determinazione delle quote di mutuo da attribuire nel primo triennio, l'incidenza percentuale di ciascuna regione o provincia autonoma, quale desumibile dalla ripartizione della quota indistinta del fondo sanitario nazionale di parte corrente del 1989 all'interno della zona d'Italia di appartenenza, con applicazione di tale percentuale alla quota da attribuire a ciascuna di esse. Il programma triennale va riferito ad un programma globale di durata decennale, relativo a tutti gli obiettivi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

     4. Nell'ambito delle disponibilità complessive, il programma triennale degli investimenti tiene conto anche degli eventuali interventi di rilievo regionale o provinciale previsti dal piano sanitario regionale o provinciale. Possono, altresì, essere considerate opere incompiute iniziate con finanziamenti di altre amministrazioni.

     5. Le scelte regionali e delle province autonome e la selezione nazionale, in caso di eccesso di domande, devono tenere conto delle priorità e delle indicazioni del piano sanitario nazionale nonché di quelle dei piani sanitari regionali e di provincia autonoma ad esso coerenti.

 

     Art. 6. Articolazione del programma e procedure.

     1. Il Ministro della sanità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la procedura prevista per il fondo sanitario nazionale ed applicando il criterio indicato all'art. 5, comma 3, formula una proposta di ripartizione delle quote di mutuo da riservare alle regioni e province autonome e la trasmette al C.I.P.E. che delibera in merito entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

     2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto - e, comunque, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del C.I.P.E. determinazione delle quote di mutuo qualora la medesima delibera non intervenga entro il termine sopra indicato - le regioni e province autonome sono tenute ad inviare al Ministero della sanità il programma del triennio 1988-90, possibilmente articolato anno per anno, corredato da una relazione che illustri le ragioni delle scelte effettuate e la validità tecnico-sanitaria ed economica delle proposte avanzate, con allegati i seguenti elaborati:

     planimetrie a scala adeguata che mostrino la localizzazione e gli interventi proposti e consentano di valutare il riequilibrio ipotizzato;

     per le opere maggiori, uno studio di fattibilità in conformità a quanto previsto dal successivo art. 7, e un progetto a scala 1:200 corredato da una nota illustrativa e da schemi distributivi che diano dimostrazione della qualità edilizia e del contenimento dei costi di gestione. In caso di ritardo, le opere possono essere programmate a partire dal secondo anno del triennio;

     per le opere incompiute da completare, il calcolo dei costi e dei benefici nella duplice ipotesi di completamento o di abbandono dell'opera incompiuta.

     3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 2, il Ministro della sanità, sentito il proprio nucleo di valutazione, elabora il programma nazionale degli investimenti per il triennio 1988-90 e lo sottopone al C.I.P.E. per l'approvazione. Per le opere corredate da studi di fattibilità che non hanno dato adito a rilievi da parte del nucleo di valutazione, l'inserimento nel programma nazionale degli investimenti del triennio 1988-90 è definitivo; per quelle il cui studio di fattibilità viene inviato in un secondo momento, l'inclusione nel programma è da intendersi effettuata in via provvisoria, sotto condizione di verifica positiva dello studio di fattibilità da parte del nucleo di valutazione.

     4. In assenza di proposte da parte di qualche regione o provincia autonoma entro il termine fissato, il programma nazionale viene egualmente inviato al C.I.P.E. per l'approvazione relativa alle regioni e province autonome ottemperanti, rispetto alle quali si procede alla utilizzazione dell'intera quota di mutui delle prime due annualità, anche in via anticipata rispetto alla cadenza su tre anni della quota di mutuo ad esse assegnata, da compensare nella terza annualità con utilizzazione maggiorata a favore delle regioni e province autonome ritardatarie, secondo la procedura di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 362.

     5. Non vengono prese in considerazione proposte riguardanti unità sanitarie locali che non abbiano provveduto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto alla rilevazione del patrimonio immobiliare disposta dal Ministero della sanità con atto n. 3957 del 20 giugno 1988.

     6. Nelle more dell'approvazione del programma nazionale da parte del C.I.P.E., il Ministro della sanità, sentito il proprio nucleo di valutazione, approva gli ulteriori studi di fattibilità delle maggiori opere inviati a completamento dei piani triennali delle regioni e delle province autonome.

     7. Dalla data di approvazione del programma nazionale le regioni e le province autonome presentano al C.I.P.E., anche in successione temporale, i progetti esecutivi e le richieste di finanziamento.

     8. I progetti debbono pervenire anche al Ministero della sanità, corredati, in separato plico, da elaborati che mettano in evidenza eventuali varianti rispetto alle proposte formulate o agli studi di fattibilità, a scala 1:200.

     9. Il Ministro della sanità entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei progetti:

     a) verifica la rispondenza e la validità tecnico-sanitaria degli stessi sotto il profilo tecnologico, economico, di qualità e di affidabilità;

     b) ordina, ove occorra e con provvedimento motivato, di apportare modifiche o correzioni progettuali: qualora queste non intervengano entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, la procedura di finanziamento è sospesa; nello stesso termine le regioni e le province autonome possono chiedere il riesame e il Ministro provvede entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, sentito il proprio nucleo di valutazione. Il decorso del termine senza decisioni di merito su ricorsi da parte del Ministro della sanità, equivale ad assenso alla proposta dell'intervento come presentata dalla regione o provincia autonoma.

 

     Art. 7. Studi di fattibilità.

     1. Limitatamente alle maggiori opere, la progettazione va preceduta da studi di fattibilità di natura interdisciplinare, finalizzati ad individuare soluzioni ottimali ai bisogni da soddisfare e a mettere la pubblica amministrazione committente nella condizione di definire i riferimenti e i vincoli ai quali debbono uniformarsi le proposte progettuali.

     2. Gli studi di fattibilità debbono contenere:

     a) la definizione dei contenuti funzionali e delle soluzioni spaziali delle singole opere, raccordate ai bisogni da soddisfare e finalizzate all'accrescimento dell'efficienza della struttura;

     b) la definizione delle indicazioni tecniche che i progettisti sono tenuti ad osservare nella progettazione di massima e di dettaglio delle opere;

     c) la verifica della fattibilità tecnica dell'intervento nel suo iter complessivo;

     d) l'analisi dei costi e dei benefici;

     e) il programma di attuazione degli interventi, corredato da un cronogramma delle fasi di realizzazione.

     3. La definizione dei contenuti funzionali e delle soluzioni spaziali delle singole opere va suffragata da pertinenti elementi di conoscenza, quali la rilevazione e la stima dei bisogni in termini quantitativi e qualitativi, nel presente e come tendenza evolutiva; il dimensionamento e la distribuzione delle soluzioni strutturali; la definizione dei dati di progetto, cui pervenire attraverso il confronto con gli amministratori e gli operatori della struttura, con specificazione, per ciascuna funzione, delle aree destinate, delle risorse umane e materiali da impiegarvi, dei rapporti con le altre funzioni e dei conseguenti flussi; l'indicazione di proposte funzionali distributive in grado di ottimizzare i rapporti tra aree, funzioni e percorsi, all'interno di schemi organizzativi basati di norma su unità minime funzionali che consentano la migliore utilizzazione del personale, degli strumenti e degli spazi.

     4. Le indicazioni contenute nello studio di fattibilità delle maggiori opere debbono fornire una prima valutazione dei costi con riferimento ad alcune componenti essenziali quali: le opere da imprenditore edile, le opere di finitura, gli impianti tecnologici generali, gli arredi, gli impianti fissi speciali, le apparecchiature sanitarie, il sistema informatico, e debbono, nel contempo, porre attenzione alle soluzioni tecnologiche che consentono risparmi energetici, gestionali o accrescimento dei livelli di sicurezza.

     5. Le verifiche di fattibilità tecnica debbono riguardare tutti gli aspetti del complessivo iter dell'intervento in esame, quali le fasi e la durata del procedimento amministrativo nel rispetto delle normative applicabili, le forme contrattuali, i tempi tecnici necessari, le disponibilità materiali ed umane, le compatibilità finanziarie e ritorni economici, non tralasciando l'efficienza gestionale, anche come presupposto per l'umanizzazione dell'assistenza e dei rapporti con i cittadini.

     6. L'analisi dei costi e dei benefici va esperita sulla gestione dei singoli segmenti organizzativi, verificando le soluzioni in termini di contrazione dei costi di gestione, con particolare riferimento al costo del personale, o di accrescimento della produttività, e valutando i servizi che possono essere appaltati vantaggiosamente all'esterno.

     7. Lo studio di fattibilità si pone come adempimento distinto dalla progettazione delle opere. L'onere della progettazione, secondo le tariffe professionali, è ricompreso nel costo delle opere stesse e cioè all'interno dei mutui di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Lo studio di fattibilità, invece, va computato a parte e, dato il carattere propedeutico alla progettazione, ad esso si fa fronte con le ordinarie risorse del fondo sanitario nazionale.

 

     Art. 8. Interventi in corso di svolgimento del programma.

     1. Il Ministro della sanità, anche con l'ausilio del suo nucleo di valutazione e del comitato di coordinamento di cui all'art. 4 del presente decreto, effettua, durante la realizzazione dei progetti, il controllo tecnico-specialistico; vigila, in particolare, affinché siano evitate omissioni di attività o ritardi pregiudizievoli nel compimento di un programma regionale o provinciale di investimenti; si adopera per la rimozione delle cause della disfunzione.

     2. Qualora la situazione di disfunzione permanga, si procede alla sospensione dei finanziamenti del mutuo e vengono attivate le procedure sostitutive previste dall'art. 6, comma 2, della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

 

     Art. 9. Verifiche sullo stato di attuazione.

     1. Le regioni e le province autonome inviano entro il 30 aprile di ciascun anno al Ministero della sanità apposita relazione che illustri, per ogni singola opera assistita dal mutuo contratto ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, lo stato di avanzamento del programma e la sua evoluzione temporale.

 

     Art. 10. Entrata in vigore.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 


[1] Capoverso così modificato dall'art. unico del D.M. 25 ottobre 1990, n. 427.