§ 98.1.9975 - D.M. 2 maggio 1990, n. 157.
Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, concernente la riformulazione del regolamento interno per [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:02/05/1990
Numero:157


Sommario
Art. 1.      L'art. 26 del proprio decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 302 del 29 dicembre 1987 - indicato nelle [...]
Art. 2.      L'art. 34 del sopra menzionato decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente


§ 98.1.9975 - D.M. 2 maggio 1990, n. 157.

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, concernente la riformulazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità.

(G.U. 21 giugno 1990, n. 143)

 

 

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     Visto l'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

     Visto il proprio decreto 29 aprile 1982, concernente il nuovo regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità e successive modificazioni;

     Visto il proprio decreto 21 novembre 1987, n. 528, che approva la riformulazione del suddetto regolamento interno;

     Vista la proposta del comitato amministrativo dell'Istituto medesimo in data 5 luglio 1988 relativamente alla modifica dell'attuale struttura dell'ufficio del consegnatario, da realizzarsi attraverso la suddivisione dello stesso in due distinte unità strutturali individuate in un ufficio del consegnatario dei servizi amministrativi e del personale e della biblioteca ed in uno dei laboratori e servizi tecnici;

     Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio;

     Ritenuto di accogliere la proposta del comitato amministrativo sopra richiamata;

     Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 19 ottobre 1989;

     Vista la previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata in data 15 dicembre 1989, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Considerata, pertanto, la necessità di apportare le conseguenti variazioni al citato decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     L'art. 26 del proprio decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 302 del 29 dicembre 1987 - indicato nelle premesse, è modificato, limitatamente alla parte concernente l'ufficio del consegnatario - nell'ambito della divisione VIII "Contratti" - come di seguito specificato:

     Ufficio del consegnatario dei servizi amministrativi e del personale della biblioteca.

     Esercita le attribuzioni ad esso demandate dalle disposizioni normative in vigore, in particolare provvedendo, relativamente ai servizi amministrativi e del personale ed alla biblioteca, alle scritture inerenti all'inventario dei beni mobili; alla ricezione ed al controllo delle attrezzature, arredi e materiali forniti per le esigenze dei suddetti settori, nonchè alla conseguente distribuzione nell'ambito degli stessi; alla custodia degli apparecchi e materiali in temporaneo deposito; alla gestione dei magazzini per stampati e cancelleria; alle pratiche per la vendita o cessione dei materiali fuori uso.

     Provvede, altresì, alla ricezione, al controllo e distribuzione del materiale di cancelleria e stampati, nonchè degli arredi di ufficio e del materiale di consumo igienico sanitario, occorrenti per l'intero Istituto.

 

          Art. 2.

     L'art. 34 del sopra menzionato decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

     Art. 34 (Ufficio tecnico). Nell'ambito delle attribuzioni ed attività previste dall'art. 24 della legge 7 agosto 1973, n. 519, il servizio ufficio tecnico svolge in particolare i seguenti compiti:

     progetto, direzione e collaudo dei lavori di ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per il complesso dell'Istituto relativamente a: sistemazioni esterne (viabilità e verde), edilizia interna; impianti tecnologici (idrici, fognature, termici, condizionamento, frigoriferi, elettrici, illuminazione, telefonici, elevatori, distribuzione gas, antincendio, sterilizzazione, incenerimento rifiuti, demineralizzazione e distillazione acqua);

     centrali tecniche (elettriche, idriche, termiche, condizionamento, telefonica);

     manutenzione e piccole riparazioni non specialistiche di apparecchiature tecnico-scientifiche di uso corrente nei laboratori dell'Istituto;

     lavorazione di vetreria per uso scientifico;

     gestione degli automezzi dell'Istituto;

     studi e indagini sui criteri di insediamento nel territorio e sui requisiti funzionali e costruttivi relativamente alle strutture edilizie con particolare interesse igienico sanitario.

     Ufficio del consegnatario dei laboratori e servizi tecnici.

     Esercita le attribuzioni ad esso demandate dalle disposizioni normative in vigore, in particolare provvedendo, relativamente ai laboratori e servizi tecnici, alle scritture inerenti all'inventario dei beni mobili; alla ricezione ed al controllo delle attrezzature, arredi di laboratorio e materiali forniti per le esigenze dei settori in questione, nonchè alla conseguente distribuzione nell'ambito degli stessi; alla custodia degli apparecchi e materiali in temporaneo deposito; alla gestione dei magazzini per prodotti chimici, prodotti monouso di plastica per laboratorio, bombole, vetreria ed altro materiale tecnico-scientifico; alle pratiche per la vendita o cessione dei materiali fuori uso.

     Ripartizione ai soli fini delle esigenze di servizio dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche:

     dirigenti di ricerca: 1;

     ricercatori: 3;

     assistenti tecnici: 10;

     segretari tecnici: 1;

     aiutanti tecnici: 42;

     addetti tecnici: 33;

     operai: 26.

     Il presente decreto — debitamente registrato alla Corte dei conti — sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.