§ 98.1.9482 - D.M. 7 agosto 1991, n. 379.
Regolamento riguardante modificazione all'art. 59 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, recante: "Norme di esecuzione della legge 11 [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:07/08/1991
Numero:379


Sommario
Art. 1.      Dopo il primo comma dell'art. 59 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, sono aggiunti i seguenti commi


§ 98.1.9482 - D.M. 7 agosto 1991, n. 379.

Regolamento riguardante modificazione all'art. 59 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, recante: "Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio"

(G.U. 30 novembre 1991, n. 281)

 

 

     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

     Visto l'art. 41 della legge 11 giugno 1971, n. 426, recante norme sulla disciplina del commercio;

     Visto l'art. 59 del regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, che stabilisce le modalità di indicazione del prezzo di vendita delle merci e le esenzioni dal relativo obbligo;

     Ravvisata l'opportunità di apportare modifiche ed integrazioni al predetto art. 59, relativamente ai beni artistici e di antiquariato, ai prodotti di oreficeria ed alle pietre preziose;

     Sentite le organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo;

     Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 maggio 1991;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 18934 del 2 agosto 1991);

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     Dopo il primo comma dell'art. 59 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, sono aggiunti i seguenti commi:

     "1-bis. Per i soggetti che esercitano le attività di vendita al pubblico o di esposizione al fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, l'obbligo di cui al comma 1 può essere assolto mediante apposizione del prezzo di vendita sulla documentazione di cui all'art. 2, primo comma, della legge 20 novembre 1971, n. 1062;

     1-ter. L'indicazione del prezzo dei prodotti dell'industria orafa e delle pietre preziose esposti per la vendita, ai sensi del comma 1, può avvenire mediante apposizione su cartellini collegati dall'oggetto e posti in modo non visibile dall'esterno dell'esercizio".