§ 98.1.8795 - D.M. 6 novembre 1992, n. 525.
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:06/11/1992
Numero:525


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 1 del decreto ministeriale 31 marzo 1965 è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. L'art. 3 del decreto ministeriale 31 marzo 1965, indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. Dopo l'art. 3 del decreto ministeriale 31 marzo 1965, sono inseriti i seguenti articoli 3-bis e 3-ter
Art. 4.      1. Il testo dell'art. 8 del decreto ministeriale 31 marzo 1965, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente
Art. 5.      1. Dopo l'art. 16 del decreto ministeriale 31 marzo 1965, è inserito l'art. 16-bis
Art. 6.      1. L'elenco allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965, modificato per ultimo con il decreto ministeriale 24 luglio 1990, n. 252, ora allegato I, è modificato come [...]
Art. 7.      Sono abrogati gli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 16, ultimo comma, del decreto ministeriale 31 marzo 1965 nonchè il titolo IV dell'elenco allegato al decreto sopracitato
Art. 8.      1. La commercializzazione e l'uso degli additivi alimentari non conformi alle disposizioni del presente regolamento ma conformi alle precedenti norme sono consentiti [...]
Art. 9.      1. Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.8795 - D.M. 6 novembre 1992, n. 525.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari

(G.U. 9 gennaio 1993, n. 6)

 

 

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

     Visti i decreti ministeriali:

     19 febbraio 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 23 marzo 1966;

     28 luglio 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 16 agosto 1967;

     20 febbraio 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 5 aprile 1968;

     15 luglio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 agosto 1976;

     30 dicembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1977;

     18 maggio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 giugno 1978;

     28 luglio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 19 agosto 1978;

     20 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 337 del 2 dicembre 1978;

     16 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 22 gennaio 1979;

     7 marzo 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 28 maggio 1980;

     21 gennaio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 9 febbraio 1981;

     14 ottobre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 30 ottobre 1981;

     14 aprile 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 4 maggio 1983;

     1° agosto 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 20 agosto 1993;

     29 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 331 del 2 dicembre 1983;

     13 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 luglio 1984;

     20 febbraio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 7 marzo 1985;

     7 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 1986;

     12 agosto 1987, n. 396, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1987;

     31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989;

     24 luglio 1990, n. 252, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 1990;

     riguardanti modificazioni ed aggiornamenti del decreto ministeriale sopracitato:

     Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 18 maggio 1971, riguardante la disciplina degli amidi modificati destinati all'alimentazione umana;

     Vista la direttiva del Consiglio n. 89/107/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano;

     Vista la direttiva della Commissione n. 90/612/CEE del 26 ottobre 1990, recante modifica alla direttiva n. 78/663/CEE del Consiglio che stabilisce requisiti di purezza specifici per gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari;

     Ritenuto di dover provvedere alle modificazioni ed integrazioni del decreto ministeriale 31 marzo 1965, necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie sopra citate;

     Ritenuto di dover provvedere ad ulteriori modificazioni ed integrazioni del decreto ministeriale 31 marzo 1965 e del decreto ministeriale 3 maggio 1971 già citati;

     Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, riguardante l'attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione;

     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, riguardante l'attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

     Viste le relazioni della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 27 ottobre 1989, 14 marzo 1991, 23 marzo 1991, 10 maggio 1991 e 2 luglio 1991;

     Sentito il Consiglio superiore di sanità;

     Visti gli articoli 5, lettera g), 7 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

     Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1991;

     Viste le osservazioni della Commissione CEE, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 83/189/CEE;

     Ritenuta l'opportunità di non procedere all'inserimento del "Titolo XIV Edulcoloranti" nell'allegato I del decreto ministeriale 31 marzo 1965, in relazione alla disposizione di cui all'art. 16, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;

     Ritenuta, altresì, l'opportunità di mantenere ancora in vigore le disposizioni dei cui all'art. 15 del decreto ministeriale 31 marzo 1965 sopra citato in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera e) e dall'allegato III del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. L'art. 1 del decreto ministeriale 31 marzo 1965 è sostituito dal seguente:

     "Art. 1. - 1. E' approvato l'elenco degli additivi alimentari, consentiti nella preparazione dei prodotti alimentari, di cui all'allegato I.

     2. L'allegato II riporta le categorie degli additivi alimentari.

     3. L'inserimento di un additivo alimentare in una delle categorie dell'allegato II avviene conformemente alla funzione principale normalmente svolta dall'additivo in questione. La classificazione dell'additivo in una particolare classe (categoria) non esclude peraltro la possibilità che tale additivo sia autorizzato per altre funzioni.

     4. L'inclusione degli additivi alimentari nell'elenco di cui all'allegato I, avviene sulla base dei criteri generali fissati nell'allegato III.

     5. Gli additivi alimentari devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche e rispondere ai requisiti di purezza riportati nell'allegato I o, in mancanza, a quelli fissati dalla Farmacopea ufficiale, ultima edizione".

 

          Art. 2.

     1. L'art. 3 del decreto ministeriale 31 marzo 1965, indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

     "Art. 3. - 1. Per additivo alimentare si intende qualsiasi sostanza normalmente non consumata come alimento, in quanto tale, e non utilizzata come ingrediente tipico degli alimenti, indipendentemente dal fatto di avere un valore nutritivo, che aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari per un fine tecnologico, nelle fasi di produzione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o immagazzinamento degli alimenti, si possa ragionevolmente presumere diventi, essa stessa o i suoi derivati, un componente di tali alimenti, direttamente o indirettamente.

     2. Le parole "additivi chimici" riportate nel titolo e nell'articolato del decreto ministeriale 31 marzo 1965, sono sostituite dalle parole "additivi alimentari"".

 

          Art. 3.

     1. Dopo l'art. 3 del decreto ministeriale 31 marzo 1965, sono inseriti i seguenti articoli 3-bis e 3-ter:

     "Art. 3-bis. - 1. La presente normativa non si applica:

     a) "agli ausiliari tecnologici" in appresso denominati "coadiuvanti tecnologici". Per coadiuvante tecnologico si intende una sostanza che non viene consumata come ingrediente alimentare in sè, che è volontariamente utilizzata nella trasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loro ingredienti, per rispettare un determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o trasformazione che può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito;

     b) alle sostanze utilizzate per la protezione di piante e prodotti vegetali;

     c) agli aromi ed alle sostanze aromatizzanti di cui al decreto legislativo del 25 gennaio 1992, n. 107, riguardante l'attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione;

     d) alle sostanze aggiunte ai prodotti alimentari in quanto nutritive quali i minerali, gli oligoelementi o le vitamine".

     "Art. 3-ter. - 1. Gli additivi alimentari, anche se detenuti a fini di utilizzazione e utilizzati per le finalità di cui all'art. 3-bis, primo comma, lettera a), devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche ed i requisiti di purezza previsti dal presente regolamento o dalla Farmacopea ufficiale, ultima edizione".

 

          Art. 4.

     1. Il testo dell'art. 8 del decreto ministeriale 31 marzo 1965, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

     "Art. 8. - 1. Gli additivi alimentari non destinati alla vendita al consumatore finale possono essere commercializzati soltanto se il loro imballaggio o i contenitori rechino le seguenti menzioni ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili:

     a) se gli additivi alimentari sono venduti isolatamente o in miscela tra loro, la denominazione di ogni additivo prevista dalle disposizioni vigenti e il suo numero CEE ovvero, in mancanza di dette disposizioni, una descrizione dell'additivo che sia sufficientemente precisa da permettere di distinguerlo dagli additivi con cui potrebbe essere confuso, elencati in ordine decrescente dell'aliquota in peso rispetto al totale;

     b) quando sono incorporati agli additivi altre sostanze o materiali o ingredienti alimentari per facilitare l'immagazzinamento, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la dissoluzione di uno o più additivi alimentari, il nome dell'additivo conformemente al primo trattino e l'indicazione di ciascun componente in ordine decrescente di aliquota di peso rispetto la totale;

     c) la dicitura "ad uso alimentare" ovvero "per limitato uso alimentare", oppure un riferimento più specifico alla destinazione dell'additivo;

     d) le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione, qualora necessarie;

     e) le istruzioni per l'uso, qualora la mancanza possa non consentire un uso corretto dell'additivo;

     f) una dicitura per identificare la partita o il lotto;

     g) il nome o la ragione sociale e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità;

     h) l'indicazione della percentuale di ciascun componente che sia soggetto a limitazioni quantitative in un prodotto alimentare ovvero indicazioni adeguate relative alla composizione, per permettere all'acquirente, di rispettare eventuali disposizioni che si applicano all'alimento. Se la medesima limitazione quantitativa si applica ad un gruppo di componenti, utilizzati isolatamente o in combinazione, la percentuale globale può essere indicata con un'unica cifra;

     i) la quantità netta.

     2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera b) e lettere e), f), g) ed h), possono figurare anche solo sui documenti commerciali relativi alla partita, da fornire alla consegna o prima di essa a condizione che la dicitura "da impiegare unicamente ai fini della produzione alimentare, esclusa la vendita al dettaglio" sia riportata in modo ben visibile sull'imballaggio o sul contenitore.

     3. Gli additivi alimentari destinati alla vendita al consumatore finale possono essere commercializzati soltanto se gli imballaggi o contenitori rechino le seguenti informazioni, ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili:

     a) la denominazione di vendita e il suo numero CEE ovvero, in mancanza, una descrizione del prodotto sufficientemente precisa da permetterne la distinzione da prodotti con cui potrebbe essere confuso;

     b) informazioni di cui al comma 1, esclusa la lettera h);

     c) il termine minimo di conservazione.

     4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere riportate in lingua italiana o una lingua facilmente comprensibile per gli acquirenti, a meno che questi non siano informati in altro modo.

     5. Le menzioni di cui ai commi 1 e 3 possono essere riportate anche in più lingue".

 

          Art. 5.

     1. Dopo l'art. 16 del decreto ministeriale 31 marzo 1965, è inserito l'art. 16-bis:

     "Art. 16-bis. - 1. I preparati per acqua da tavola sono costituiti da sostanze basiche (carbonato e carbonato acido di sodio e di potassio) e da sostanze acide (E 334 acido tartarico e 296 acido malico) e devono essere posti in commercio in confezioni chiuse all'origine ed etichettati in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 3. La quantità di acido tartarico presente in una dose di polvere per la preparazione di un litro di acqua da tavola non deve essere superiore a 700 mg.

     2. I preparati in polvere e granulari per la preparazione estemporanea di bevande effervescenti possono essere ottenuti dalla miscela di zuccheri con sostanze acide: acido citrico, acido malico ed acido tartarico; con sostanze basiche: bicarbonato di sodio e citrato di sodio; con l'eventuale aggiunta di aromi. La quantità di acido tartarico non può essere superiore al 5%.

     3. I preparati di cui al comma 2 devono essere posti in commercio in confezioni chiuse all'origine, etichettati in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e devono riportare in etichetta le istruzioni per l'uso.

     4. I lieviti chimici o polveri lievitanti di cui all'art. 16 del decreto ministeriale 31 marzo 1965, ora denominati agenti lievitanti, devono essere etichettati in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 31 marzo 1965.

     5. L'acido malico deve possedere i requisiti specifici e generali di purezza riportati al successivo art. 6".

 

          Art. 6.

     1. L'elenco allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965, modificato per ultimo con il decreto ministeriale 24 luglio 1990, n. 252, ora allegato I, è modificato come segue:

     a) Titolo I A — Antimicrobici.

     Alle voci “E 200 acido sorbico, E 201 sodio sorbato, E 202 potassio sorbato, E 203 calcio sorbato”:

     i) la dizione “preparazioni a base di frutta, purea, marmellata e succhi di frutta destinate ad essere utilizzate per lo yogurt alla frutta 0,2% e purché il contenuto nel prodotto finito non superi 0,02%” è sostituita dalla seguente: “Preparazioni a base di frutta, purea, marmellata e succhi di frutta destinate ad essere utilizzate nello yogurt, nei latti fermentati e nelle preparazioni lattee speciali, 0,2% e purché il contenuto nel prodotto finito non superi 0,02%”;

     ii) sono aggiunti i seguenti casi d'impiego:

     “Prodotti da forno tipo piada, limitatamente a quelli di produzione industriale, 2000 mg/kg”;

     “Impasti di carni, tipo patè, 1000 mg/kg. (Il prodotto deve essere commercializzato in confezione sigillata e riportate in etichetta la dizione: “da conservare a temperatura non superiore a 5 °C”. Nel caso in cui il prodotto sia guarnito di gelatina la dose d'impiego va riferita anche alla gelatina presente)”.

     b) Titolo I C — Antiossidanti

     Alle voci “E 300 acido L-ascorbico ed E 301 sodio L-ascorbato” è incluso il seguente caso d'impiego: “Preparati in polvere per la ricostituzione di bevande istantanee di tè o a base di tè, alla dose dello 0,05% (calcolato sul prodotto ricostituito pronto per il consumo)”.

     Alla voce “E 334 acido tartarico” è inserito il seguente caso d'impiego: “Prodotti dolciari, 0,2%”.

     Alle voci “E 335 tartrati di sodio, E 336 tartrati di potassio ed E 337 tartrato doppio di sodio e potassio” la dose d'impiego per “Caramelle, pastigliaggi, chewing-gum e fruttini colati” già prevista “S.B.T.I.” è fissata pari a “0,5%”.

     c) Titolo II A — Stabilizzanti, addensanti e gelificanti

     Alle voci “E 406 agar-agar ed E 410 farina di semi di carrube” sono inseriti i seguenti casi d'impiego:

     i) “Conserve di carne con vegetali, in recipienti ermeticamente chiusi, alla dose dell'1% e dello 0,5%, rispettivamente”:

     ii) “Conserve di pesce, di crostacei e di molluschi con o senza vegetali, in recipienti ermeticamente chiusi, alla dose dell'1% e dello 0,5%, rispettivamente”.

     Alle voci “E 406 agar-agar, E 410 farina di semi di carrube ed E 412 farina di semi di guar” è incluso il seguente caso d'impiego: “Uova sode, 5% (riferito all'albume)”. (Trattasi di prodotto formellato ottenuto da tuorlo ed albume d'uovo. Il prodotto deve essere confezionato sottovuoto ed in etichetta deve essere riportata la dizione: “Da conservare a temperatura non superiore a 5 °C e da non vendersi allo stato sfuso”)”.

     Alla voce “E 415 Gomma xantano” è inserito il seguente caso d'impiego: “Bevande a base di succo di frutta contenenti latte di cocco, 5 g/l”.

     Alla voce “E 422 glicerolo” è inserito il seguente caso d'impiego: “Preparati per gelati (limitatamente a quelli destinati ad uso familiare), 1%”.

     I requisiti di purezza specifici dell'additivo “E 407 Carragenine” sono modificati come segue: “Il punto relativo alle ceneri insolubili in acido solforico all'1% (v/v) è sostituito dal punto che segue:

Ceneri insolubili nell'acido (insolubili in acido cloridrico al 10% v/v)

Non oltre l'1% rispetto al peso secco

Materie insolubili nell'acido (insolubili in acido solforico all'1% v/v)

Non oltre il 2% rispetto al peso secco

     I requisiti di purezza specifici dell'additivo “E 466 carbossimetilcellulosa” sono modificati come segue: “il punto relativo al peso molecolare è sostituito dal seguente: più elevato di 17.000 circa (grado di polimerizzazione circa 100)”.

     d) Titolo II B — Emulsionanti.

     Alla voce “E 322 Lecitine” è incluso il seguente caso d'impiego: “Prodotti da forno, 1,5% (limitatamente a fette biscottate, crackers e prodotti tipo galletta)”.

     Alla voce “E 472”, la dizione “Si può impiegare solamente la miscela di E 472 a), d), e) ed f)” prevista per l'impiego degli additivi suddetti nel pane speciale con aggiunta di grassi o di latte e nei grissini senza aggiunta di grassi è sostituita dalla seguente: “Limitatamente agli additivi E 472 a), d), e) ed f)”.

     Alla voce “E 473 sucresteri” i requisiti di purezza specifici sono modificati come segue:

     i) l'ultima fase del punto relativo alla descrizione chimica è sostituita dalla frase seguente: “Nella loro preparazione non possono essere impiegati solventi organici diversi dal dimetilsolfossido, dalla dimetilformammide, dall'acetato di etile, dall'isopropanolo e dall'isobutanolo”;

     ii) dopo il punto relativo alle ceneri solfatate, è aggiunto il punto seguente:

     “Tenore del dimetilsolfossido — Non oltre 2 mg/lg”;

     iii) dopo il punto relativo al tenore di metanolo, è aggiunto il punto seguente:

     “Tenore di isobutanolo — Non oltre 10 mg/kg”.

     e) Titolo VI — Agenti di rivestimento

     i) Alla voce “Cera carnauba” è inserito il seguente capo d'impiego: “Mele, secondo buona tecnica industriale”.

     ii) Alla voce “Gomma lacca” è inserito il seguente caso d'impiego: “Uova sode con guscio. (L'applicazione deve essere effettuata usando una soluzione del 25% di gomma lacca in alcool etilico alimentare)”.

     f) Titolo VII — Acidificanti.

     Alla voce “E 330 acido citrico” sono inclusi i seguenti casi d'impiego:

     i) preparati in polvere per la ricostituzione di bevande istantanee di tè o a base di tè, secondo buona tecnica industriale;

     ii) “Uova sode 0,35% (riferito al tuorlo)” (trattasi di prodotto formellato ottenuto da tuorlo ed albume d'uovo. Il prodotto deve essere confezionato sottovuoto ed in etichetta deve essere riportata la dizione: “da conservare a temperatura non superiore a 5 °C e da non vendersi allo stato sfuso”).

     Alla voce “E 334 acido tartarico”:

     i) è aggiunto il seguente caso d'impiego: “Preparati in polvere per la ricostituzione di bevande istantanee di tè o a base di tè, 700 mg/l”;

     ii) le dizioni “Gelati, nettari e succhi di ortaggi, prodotti dolciari, salse e sciroppi, secondo buona tecnica industriale” sono sostituite dalle seguenti: “Gelati (limitatamente ai gelati di frutta), nettari e succhi di ortaggi e prodotti dolciari, 0,2%; salse, sciroppi di frutta, caramelle e fruttini colati 0,5%; pastigliaggi, confetti e chewing-gum 1%; caramelle frizzanti e pastigliaggi confettati 2%; biscotti a pasta frolla e merendine a pasta frolla 0,4% (può essere impiegato anche E 337);

     iii) la dizione “bevande analcooliche gassate e non gassate, 2 gl/l” è sostituita dalla seguente: “bevande analcooliche gassate e non gassate, 700 mg/l”.

     g) Titolo VIII — Antiagglomeranti.

     Alla voce “Ferrocianuro di sodio e ferrocianuro di potassio: sale da tavolo 10 mg/kg” è aggiunta la seguente specificazione “espressi come ione ferrocianuro”.

     h) Titolo XIII — Vari.

     Per la voce “Lisozima cloridrato” è consentito anche l'impiego sotto forma liquida, alla dose di 0,08 ml/l di latte.

     I requisiti specifici e generali di purezza del “lisozima cloridrato e lattato”, previsti dal decreto ministeriale 1° agosto 1983, sono sostituiti dai seguenti: “Lisozima cloridrato e lisozima lattato”.

 

Prodotto liquido (*)

Prodotto in polvere

Concentrazione

Non inferiore al 20%

Non inferiore al 90%

Attività:

 

 

a) met. turbimetrico

Non inferiore a 4000 U/ml

Non inferiore a 10000 U/ng proteina

b) metodo diffusione

-

Non inferiore a 950 mcg/mg di lisozima HC1 standard calcolato su prodotto secco

Azoto totale

3,5% + 0,5

17,3% + 0,5

Umidità (Karl Fisher)

-

Non più del 6%

Ceneri

Non più dello 0,15%

Non più dell'1,5%

Metalli pesanti

Non più di 10 ppm

Non più di 10 ppm

Pb e As

Non più di 1 ppm

Non più di 1 ppm

Carica batterica tot

< 5 x 103 c.f. u/ml

5 x 104 c.f. u/g

Coliformi

< 30 microrg./ml

30 migrorg./ml

Salmonelle

Assenti in 25 g

Assenti in 25 g

(*) Limitatamente al lisozima cloridrato.

     i) E' incluso il seguente “Titolo XIV — Correttori di acidità”

 

E 260 Acido acetico

-

Bevande alcooliche, con titolo alcolometrico superiore ad 1,2% vol, con esclusione di birra, sidro e vino (*)

S.B.T.I.

E 270 Acido lattico

 

 

 

E 325 Sodio lattato

 

 

 

E 326 Potassio lattato

 

 

 

E 327 Calcio lattato

-

Alimenti vegetali o a base di vegetali, frutta e ortaggi, conservati e/o comunque preparati

"

E 330 Acido citrico

 

 

 

E 331 Citrati di sodio

 

 

 

E 332 Citrati di potassio

 

 

 

E 333 Citrati di calcio

-

Bevande a base di siero di latte

"

 

-

Bevande alcooliche, con titolo alcolometrico superiore ad 1,2% vol, con esclusione di birra, sidro, e vino (1) (*)

S.B.T.I.

 

-

Condimenti

"

 

-

Confetture extra, confetture, gelatine extra, gelatine, marmellate e crema di marroni (2)

"

 

-

Conserve miste

"

 

-

Conserve e semiconserve ittiche

"

 

-

Dati per brodo e condimento

"

 

-

Estratti per brodo

"

 

-

Focacce, pizze e torte salate

"

 

-

Formaggi fusi

"

 

-

Margarina e grassi emulsionati

"

 

-

Minestre preparate

"

 

-

Paste alimentari fresche e/o farcite

"

 

-

Pastelle per panatura

"

 

-

Preparati e/o precucinati

"

 

-

Preparati per brodo e condimento

"

 

-

Prodotti a base di carne

"

 

-

Prodotti lattiero-caseari

"

 

-

Salse

"

E 334 Acido tartarico

-

Alimenti vegetali o a base di

 

E 335 Tartrati di sodio

 

vegetali, frutta e ortaggi,

 

E 336 Tartrati di potassio

 

conservati e/o comunque

 

E 337 Tartrato doppio di sodio e potassio

 

preparati, 0,5%

 

 

-

Bevande alcooliche, con titolo alcolometrico superiore ad 1,2% vol, con esclusione di birra, sidro e vino 0,15% (3) (*)

 

 

-

Confetture extra, confetture gelatine extra, gelatine, marmellate e crema di marroni, S.B.T.I. (4)

 

 

-

Conserve miste 0,5%

 

 

-

Focacce, pizze e torte salate, 0,5%

 

 

-

Margarina e grassi emulsionati 0,5%

 

 

-

Pastelle per panatura, 0,5%

 

 

-

Piatti preparati e/o precucinati 0,5%

 

 

-

Salse e condimenti 0,5%

 

E 338 Acido ortofosforico

-

Bevande alcooliche, con titolo

 

E 339 Ortofosfati di sodio

 

alcolometrico superiore a 1,2%

 

E 340 Ortofosfati di potassio

 

vol, con esclusione di birra, sidro e vino 0,015% (per E 338) e 0,1%

 

E 341 Ortofosfati di calcio

 

E 340)

 

 

-

Conserve vegetali e miste 0,7%

 

 

-

Preparazioni di frutta e/o ortaggi, 0,7%

 

 

-

Piatti preparati e/o precucinati, 0,7%

 

 

-

Salse e condimenti 0,5%

 

575 Glucone-delta-lattone

-

Bevande a base di siero di latte

S.B.T.I.

 

-

Condimenti

"

 

-

Conserve e semiconserve ittiche

"

 

-

Conserve vegetali e miste

"

 

-

Paste fresche farcite

"

 

-

Piatti preparati e/o precucinati

"

 

-

Preparazioni di frutta e/o ortaggi

"

 

-

Prodotti a base di carne

"

 

-

Prodotti lattiero-caseari

"

 

-

Salse

"

 

-

Sughi

"

507 Acido cloridrico

-

Condimenti

S.B.T.I.

 

-

Preparazioni alimentari a base di vegetali

"

 

-

Salse

"

500 i) Carbonato di sodio

-

Bevande alcooliche, con titolo

S.B.T.I.

ii) Carbaonato acido di sodio

 

alcolometrico superiore a 1,2% vol, con esclusione di birra, sidro

 

501 i) Carbonato di potassio

 

e vino (limitatamente ai sali di sodio)

 

ii) Carbonato acido di potassio

-

Condimenti

 

 

-

Conserve e semiconserve ittiche

"

 

-

Conserve vegetali e miste

"

 

-

Piatti pronti e/o precucinati

"

 

-

Preparazioni di frutta e/o ortaggi

"

 

-

Prodotti a base di carne

"

 

-

Salse

"

524 Idrossido di sodio

-

Salse

S.B.T.I.

525 Idrossido di potassio

 

 

 

526 Idrossido di calcio

 

 

 

(1) Limitatamente ad E 330 ed E 331.

(2) Limitatamente ad E 260, E 325, E 327, E 330, E 331 ed E 333.

(3) Limitatamente ad E 334, E 335 ed E 336.

(4) Limitatamente ad E 334 ed E 335.

(*) Sono fatte salve per gli additivi E 330 acido citrico, E 334 acido tartarico ed E 336 tartrati di potassio, le disposizioni che figurano nell'allegato VI del regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo 1987.

     l) Amidi modificati:

     1) Nella parte II dell'allegato del decreto ministeriale 3 maggio 1971 sono apportate le seguenti modificazioni:

     i) alla voce “fosfato di diamido” è incluso il seguente caso d'impiego: “uova sode, 0,5% (riferito all'albume)”. (Trattasi di prodotto formellato ottenuto da tuorlo e albume d'uovo. Il prodotto deve essere confezionato sottovuoto ed in etichetta deve essere riportata la dizione: “da conservare a temperatura non superiore a 5 °C e da non vendersi sfuso”);

     ii) alla voce “amido acetilato a reticolazione adipica” la dose di impiego prevista pari al 2% per la “crema per pasticceria” è fissata”secondo buona tecnica industriale”.

     m) Requisiti specifici di purezza dell'acido DL-malico:

     Descrizione chimica: acido idrossisuccininico C4H6O5.

     Aspetto: polvere cristallina bianca o quasi bianca oppure granuli aventi sapore acido.

     Tenore: non meno del 99% di C4H6O5

     Intervallo di fusione: 127 °C — 132 °C.

     Acido fumarico: non più dell'1,0%.

     Acido maleico: non più dello 0,5%.

     Ceneri solfatate: non più dello 0,1%.

     Non deve contenere:

     Arsenico: più di 3 mg/kg.

     Piombo: più di 10 mg/kg.Metalli pesanti: più di 20 mg/kg.

 

          Art. 7.

     Sono abrogati gli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 16, ultimo comma, del decreto ministeriale 31 marzo 1965 nonchè il titolo IV dell'elenco allegato al decreto sopracitato.

 

          Art. 8.

     1. La commercializzazione e l'uso degli additivi alimentari non conformi alle disposizioni del presente regolamento ma conformi alle precedenti norme sono consentiti entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

     2. I lieviti chimici di cui all'art. 16, terzo comma, del decreto ministeriale 31 marzo 1965, ora denominati agenti lievitanti, etichettati in conformità alle precedenti disposizioni e fabbricati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

     3. I preparati per acqua da tavola ed i preparati in polvere e granulari per la preparazione estemporanea di bevande effervescenti, etichettati in conformità alle precedenti disposizioni e fabbricati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

     4. Gli alimenti conformi alle preesistenti disposizioni, fabbricati in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

 

          Art. 9.

     1. Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

     Allegato II - Categorie di additivi alimentari

     Coloranti

     Conservanti

     Antiossidanti

     Emulsionati

     Sali di fusione

     Addensanti

     Gelificanti

     Stabilizzanti (1)

     Esaltatori di sapidità

     Acidi

     Correttori di acidità (2)

     Antiagglomeranti

     Amidi modificati

     Edulcoranti

     Agenti lievitanti

     Antischiumogeni

     Agenti di rivestimento (3)

     Agenti di trattamento della farina

     Agenti di resistenza

     Umidificanti

     Sequestranti (4)

     Enzimi (4) (5)

     Agenti di carica

     Gas propulsore e gas d'imballaggio.

 

     Allegato III - Criteri generali per l'approvazione degli additivi alimentari

     1. Gli additivi alimentari possono essere approvati soltanto:

     qualora sia dimostrata l'esistenza di una sufficiente necessità tecnologica e l'obiettivo ricercato non possa essere conseguito con altri metodi praticabili dal punto di vista economico e tecnologico;

     se non presentano un pericolo per la salute del consumatore nelle dosi proposte, per quanto attualmente consentano di giudicare i dati scientifici a disposizione;

     se non inducono il consumatore in errore.

     2. L'uso di un additivo alimentare viene consentito soltanto se è stato provato che esso presenta vantaggi dimostrabili per il consumatore; a tal fine è necessario dare una prova della “necessità”. L'impiego di additivi alimentari deve soddisfare gli obiettivi seguenti e solo allorquando tali obiettivi non possano essere conseguiti con altri mezzi utilizzabili dal punto di vista economico e pratico e che non presentino un rischio per la salute del consumatore:

     a) per conservare la qualità nutritiva dell'alimento, una sua riduzione intenzionale è giustificata soltanto se l'alimento non rappresenta un elemento significativo di una dieta normale, o se l'additivo è necessario per la produzione di alimenti per gruppi di consumatori che hanno necessità dietetiche particolari;

     b) per fornire ingredienti o costituenti necessari per alimenti prodotti per gruppi di consumatori che hanno fabbisogni dietetici particolari;

     c) per aumentare le conservabilità o la stabilità di un alimento ovvero per migliorarne la proprietà organolettiche, a condizione che ciò non modifichi la natura, la sostanza o la qualità dell'alimento in modo da ingannare il consumatore;

     d) per fornire un ausilio per la produzione, la trasformazione, la preparazione, il trattamento, l'imballaggio, il trasporto ovvero l'immagazzinamento del prodotto alimentare, a condizione che l'additivo non venga utilizzato per nascondere gli effetti dell'impiego di materie prime difettose ovvero di prassi o tecniche indesiderate (ivi comprese quelle antiigeniche) durante lo svolgimento di una qualsiasi di queste attività.

     3. Per determinare gli eventuali effetti nocivi di un additivo alimentare o dei suoi derivati, questo deve essere sottoposto alle opportune prove e ad una valutazione a livello tossicologico. Tale valutazione deve anche tener conto di qualsiasi effetto di cumulo, di sinergia o di potenziamento dovuto al suo impiego, nonché del fenomeno dell'intolleranza umana alle sostanze estranee all'organismo.

     4. Tutti gli additivi alimentari devono essere tenuti sotto costante osservazione e devono essere riesaminati, qualora necessario, alla luce di condizioni modificate d'impiego e di nuove informazioni sicentifiche.

     5. Gli additivi alimentari devono essere sempre conformi ai criteri di purezza approvati.

     6. L'approvazione degli additivi alimentari deve:

     a) specificare i prodotti alimentari ai quali si possono aggiungere tali additivi e le condizioni dell'aggiunta;

     b) essere limitata alla dose più bassa necessaria per conseguire l'effetto desiderato;

     c) nella misura del possibile, tenere conto di una dose giornaliera ammissibile o di qualsiasi definizione equivalente fissata per l'addittivo alimentare e dell'apporto giornaliero probabile dello stesso additivo da tutti i prodotti alimentari. Qualora l'additivo alimentare debba essere uitilizzato in alimenti destinati a gruppi particolari di consumativi, si deve tener conto della dose giornaliera probabile di tale additivo per quel tipo di consumatori.