§ 98.1.10117 - D.M. 24 luglio 1990, n. 252.
Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:24/07/1990
Numero:252


Sommario
Art. 1.      L'elenco allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive modificazioni è modificato come segue
Art. 2.      All'art. 11, lettera b), del decreto ministeriale 31 marzo 1965 e sue modificazioni, sono depennate le dizioni "eteri etilico e propilico del dietilenglicole"


§ 98.1.10117 - D.M. 24 luglio 1990, n. 252.

Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

(G.U. 1 settembre 1990, n. 204)

 

 

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

     Visti i decreti ministeriali:

     19 febbraio 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 23 marzo 1966;

     28 luglio 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 16 agosto 1967;

     20 febbraio 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 5 aprile 1968;

     14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 10 luglio 1968;

     12 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 14 aprile 1969;

     10 luglio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 23 luglio 1969;

     12 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 29 agosto 1969;

     15 dicembre 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1971;

     3 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 26 maggio 1971;

     3 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 18 giugno 1971;

     30 luglio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 dell'11 settembre 1971;

     9 maggio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 25 maggio 1972;

     1° luglio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 19 luglio 1972;

     31 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 18 novembre 1972;

     22 giugno 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 28 luglio 1973;

     29 dicembre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 15 gennaio 1974;

     6 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 3 aprile 1974;

     6 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 342 del 30 dicembre 1975;

     31 marzo 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 5 maggio 1976;

     15 luglio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 agosto 1976;

     30 dicembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1977;

     18 maggio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 giugno 1978;

     28 luglio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 19 agosto 1978;

     20 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 337 del 2 dicembre 1978;

     16 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 22 gennaio 1979;

     7 marzo 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 28 maggio 1980;

     21 gennaio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 9 febbraio 1981;

     14 ottobre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 30 ottobre 1981;

     14 aprile 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 4 maggio 1983;

     1° agosto 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 20 agosto 1983;

     29 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 331 del 2 dicembre 1983;

     13 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 luglio 1984;

     20 febbraio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 7 marzo 1985,

     7 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1986;

     18 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 1986;

     12 agosto 1987, n. 396, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1987;

     31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989,

     riguardanti modificazioni ed aggiornamenti del decreto ministeriale sopracitato;

     Vista la direttiva del Consiglio n. 86/102/CEE del 24 marzo 1986, recante quarta modifica della direttiva n. 74/329/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti ed i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 88 del 3 aprile 1986;

     Vista la direttiva del Consiglio n. 88/593/CEE del 18 novembre 1988, recante modifica della direttiva n. 79/693/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le confetture, gelatine e marmellate di frutta e la crema di marroni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 318 del 25 novembre 1988, limitatamente alla parte riguardante gli additivi;

     Vista la direttiva del Consiglio n. 89/394/CEE del 14 giugno 1989, recante terza modifica della direttiva 75/726/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernente i succhi di frutta e taluni prodotti simili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 186 del 30 giugno 1989, limitatamente alla parte riguardante gli additivi;

     Ritenuto di dover provvedere alle modificazioni ed integrazioni del decreto ministeriale 31 marzo 1965, necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie sopra citate;

     Ritenuto di provvedere, nell'occasione, ad ulteriori modificazioni ed integrazioni del decreto ministeriale 31 marzo 1965 già citato;

     Viste le relazioni della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 27 ottobre 1989 e 7 dicembre 1989;

     Sentito il Consiglio superiore di sanità;

     Visti gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

     Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, punto 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     ADOTTA

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     L'elenco allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive modificazioni è modificato come segue:

     a) Titolo IA - Antimicrobici.

     Alle voci E220, E221, E222, E223, E224, E226, E227, E228 la dizione "glucosio 150 mg/kg (come residuo)" è sostituita dalla seguente: "glucosio 20 mg/kg (come residuo)".

     b) Titolo IC - Antiossidanti.

     Alle voci "E300-acido-L-ascorbico ed E301-sodio-L-ascorbato" la dizione "Insaccati freschi, insaccati cotti e crudi stagionati, nonchè conserve di carne 0,2%" è sostituita dalla seguente: "Carni preparate o comunque conservate 0,2%".

     c) Titolo IIA - Stabilizzanti, addensanti e gelificanti.

     Alla voce "E401 - sodio alginato" la dizione "farcitura per olive al cappero o alla cipolla o al peperone 2,5% (pari allo 0,6% calcolato sul prodotto finito)" è sostituita dalla seguente: "olive farcite, 0,6% (calcolato sul prodotto finito)".

     Alle voci "E410 farina di semi di carrube" ed "E413 gomma adragante" è incluso il seguente caso di impiego: "Preparazione spalmabile a base di formaggio 0,25%".

     Alla voce "E412 farina di semi di guar" è aggiunto il seguente caso d'impiego: "snack di frutta, 0,2%".

     Alla voce "E415 gomma xantano" sono inclusi i seguenti casi d'impiego:

     1) "Maionese, salse per insalata, Ketchup e mostarde di frutta con aggiunta di pesce, carne e pollame, 0,5%";

     2) "Desserts a base di latte e gelati, 0,1%";

     3) "Creme, preparati per zuppe, per salse e per desserts, 0,2%".

     Alla voce "E420 sorbitolo" sono inclusi i seguenti casi d'impiego:

     1) "Guarnizioni a base di zucchero per prodotti dolciari, 4%";

     2) "Prodotti tipo “snack'' a base di fiocchi di cereali, 2%";

     3) "Preparazioni alimentari a base di surimi, 4%";

     4) "Prodotti tipo “toffe'', 3,5% (calcolato sul prodotto finito)".

     Alla voce "E422 glicerolo" è aggiunto il seguente caso d'impiego:

     "Prodotti dolciari tipo “barretta'' a base di cereali, vegetali, zuccheri e grassi, 3,5%".

     Le dizioni:

     "E440 a) pectina

     b) pectina amidata"

     sono sostituite dalla seguente:

     "E440 i) pectina

     ii) pectina amidata"

     e sono di conseguenza unificati i casi e le dosi d'impiego.

     Alla voce "E440 i) pectina ed ii) pectina amidata" è aggiunto il seguente caso d'impiego: "Caramelle gommose, secondo buona tecnica industriale".

     Alla voce "E450 a), b), c) polifosfati":

     1) è incluso il seguente caso d'impiego: "Preparazioni alimentari a base di surimi, 0,25%";

     2) la dizione "Carni preparate di tacchino, alla dose massima dello 0,2%" è sostituita dalla seguente: "Carni cotte di volatili da cortile alla dose massima dello 0,2%".

     Alla voce "gelatine animali" è aggiunto il seguente caso d'impiego: "Margarina e grassi emulsionati, 3% (calcolato sul prodotto finito)".

     d) Titolo III - Esaltatori di sapidità.

     Alla voce "E300 acido L-ascorbico" sono inclusi i seguenti casi d'impiego:

     1) "Bibite analcoliche gassate e non gassate, 0,06%";

     2) "Bibite analcoliche gassate e non gassate a base di infuso di the, 0,06%".

     e) Titolo VI - Agenti di rivestimento.

     Sono incluse le seguenti voci "E466 carbossimetilcellulosa, E471 mono e digliceridi degli acidi grassi, E473 sucresteri" con i seguenti casi d'impiego: "Agrumi, mele, pere, pesche, nettarine, susine, babaco, kiwi e meloni (il residuo non deve essere superiore ad 1 mg per frutto)".

     f) Titolo VII - Acidificanti.

     Alla voce "E330 acido citrico":

     1) è incluso il seguente caso d'impiego: "Ripieno per paste alimentari fresche, 0,25%";

     2) la dizione "succo e polpa di pere o di pesche o di albicocche e loro mescolanze 5g/l" è sostituita dalla seguente: "succo e polpa di mele o pere o pesche e loro mescolanze 5g/l" (Ai sensi dell'art. 2 della direttiva n. 89/394/CEE del 14 giugno 1989, i prodotti non conformi al presente regolamento ministeriale ma conformi alle precedenti disposizioni, possono essere commercializzati fino al 14 giugno 1991).

 

          Art. 2.

     All'art. 11, lettera b), del decreto ministeriale 31 marzo 1965 e sue modificazioni, sono depennate le dizioni "eteri etilico e propilico del dietilenglicole".

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.