§ 3.8.13 - L.R. 4 aprile 1990, n. 10.
Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1: «Disciplina delle attività di estetista».


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 formazione professionale
Data:04/04/1990
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Requisiti richiesti e modalità di esercizio.
Art. 3.  Programmazione.
Art. 4.  Formazione professionale.
Art. 5.  Regolamento.
Art. 6.  (Esercizio dell’attività di estetista)
Art. 7.  Revoca dell'autorizzazione.
Art. 8.  (Composizione della Commissione comunale)
Art. 9.  Compiti delle Unità sanitarie locali.
Art. 10.  Indirizzo, coordinamento e controllo.
Art. 11.  Sanzioni amministrative.
Art. 12.  Norma transitoria.


§ 3.8.13 - L.R. 4 aprile 1990, n. 10. [1]

Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1: «Disciplina delle attività di estetista».

(B.U. n. 15 dell'11 aprile 1990).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina l'attività di estetista in attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

 

     Art. 2. Requisiti richiesti e modalità di esercizio.

     1. L’esercizio dell’attività di estetista è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 8 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dal regolamento adottato dai comuni ai sensi dell’articolo 5 [2].

     2. L'attività di estetista è esercitata secondo le modalità stabilite dagli articoli 1 e 10 della legge n. 1/1990 e dal regolamento di cui all'articolo 5.

     2 bis. Ai sensi dell’articolo 1 della legge 1/1990 l’attività di decorazione, applicazione e ricostruzione unghie è svolta solo da soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla stessa legge 1/1990 [3].

 

     Art. 3. Programmazione.

     1. Al fine di conseguire una equilibrata distribuzione sul territorio regionale degli esercizi di estetista, in relazione alle effettive esigenze dell'utenza, la dislocazione degli stessi è programmata dai Comuni nel rispetto della vigente legislazione statale, in armonia con gli indirizzi del Piano regionale di sviluppo.

     2. [Nell'espletamento dei compiti di cui al comma 1 i Comuni tengono conto:

     a) del numero degli esercizi già esistenti nel territorio di competenza;

     b) del numero degli addetti occupati negli esercizi esistenti e di quelli ritenuti necessari;

     c) della distanza minima tra un esercizio e l'altro, rapportata alla densità della popolazione residente e fluttuante nelle singole zone;

     d) delle ulteriori indicazioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 5] [4].

     3. La Giunta regionale, sentite la commissione regionale per l'artigianato e le organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale, propone al Consiglio regionale per l'approvazione, il piano pluriennale dell'attività di estetista.

     4. Il piano può essere aggiornato e modificato con la stessa procedura di cui al comma 3, anche in relazione alle specifiche esigenze rappresentate dai Comuni.

 

     Art. 4. Formazione professionale.

     1. Le iniziative di formazione professionale riguardanti l'attività di estetista sono approvate dalla Regione nell'ambito dei programmi annuali predisposti ai sensi della vigente normativa in materia di formazione professionale.

     2. Nei programmi di cui al comma 1 sono individuate, in particolare, le iniziative volte alla:

     a) qualificazione professionale di base, di durata biennale;

     b) specializzazione, di durata annuale, per soggetti già in possesso della qualifica professionale;

     c) formazione complementare per apprendisti, prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25;

     d) riqualificazione e aggiornamento professionale, previsti dall'articolo 8, commi 4 e 7, della legge n. 1/1990.

     3. I programmi relativi alle iniziative di formazione professionale di cui al comma 2 sono approvati, sentite le organizzazioni dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 6, commi 1, 2 e 3 della legge n. 1/1990.

     4. Le prove di esame teorico-pratico hanno luogo secondo le modalità previste dalla vigente normativa regionale in materia di formazione professionale, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 3, comma 1, e 6 commi 4, 5 e 6 della legge n. 1/1990. Tali prove possono essere svolte anche presso scuole private operanti nel settore, riconosciute in base alla vigente normativa.

 

     Art. 5. Regolamento.

     1. Al fine di disciplinare l'attività di estetista in maniera organica e unitaria su tutto il territorio regionale, i Comuni adottano appositi regolamenti, in conformità con lo schema approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentite le organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale e con il parere della Commissione di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e della commissione regionale per l'artigianato.

     2. Il regolamento comunale deve prevedere, in particolare:

     a) le modalità di programmazione dello sviluppo dell'attività di estetista a livello territoriale, nell'ambito dei piani di intervento per l'artigianato di servizio;

     b) [la distribuzione degli esercizi a livello territoriale e le superfici minime dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista] [5];

     c) [i criteri atti a stabilire la distanza tra esercizi, in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante, al numero degli esercizi medesimi ed ai relativi addetti nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia] [6];

     d) le caratteristiche e la destinazione d'uso dei locali impiegati nell'esercizio dell'attività di estetista;

     e) [le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista da parte del Comune, da concedersi previa esibizione di idonea documentazione, relativamente ai requisiti di qualificazione professionale ed agli altri requisiti previsti dalla vigente normativa] [7];

     f) [i criteri per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento dell'esercizio dell'attività di estetista in altra sede] [8];

     g) i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività di estetista, nonché le norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti;

     h) la disciplina degli orari ed il calendario dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi;

     i) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali;

     l) i criteri di controllo sull'accertamento dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di estetista.

     3. I comuni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adeguano il regolamento previsto dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161 e successive modificazioni alla normativa contenuta nella presente legge e nella legge n. 1/1990.

     4. Le disposizioni del regolamento comunale si applicano a tutte le imprese che esercitano l'attività di estetista, siano esse individuali o in forma societaria.

     5. Le aziende già esistenti, che non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale, debbono provvedere agli opportuni adeguamenti entro il termine massimo, comunque non superiore a dodici mesi, fissato dal Comune ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della legge n. 1/1990; decorso tale termine, l'autorizzazione viene revocata.

 

     Art. 6. (Esercizio dell’attività di estetista) [9]

1. L’attività di estetista è soggetta alla dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazione di inizio attività. Alla dichiarazione è allegata la documentazione concernente la qualifica professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari come previsti dal regolamento di cui all’articolo 5. L’attività di estetista può essere iniziata dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività.

2. Il comune competente per territorio, accertata la carenza dei requisiti di cui alla presente legge, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di inizio attività, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività stessa salvo che l’interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune stesso che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dal comune, lo stesso determina la cessazione dell’attività di estetista.

3. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella dichiarazione di inizio attività deve essere comunicata al comune competente entro quindici giorni.

 

     Art. 7. Revoca dell'autorizzazione. [10]

     [1. I Comuni accertano l'effettivo esercizio dell'attività di estetista da essi autorizzata, disponendo la revoca del provvedimento in caso di mancato espletamento della medesima attività.

     2. L'autorizzazione è, altresì, revocata qualora l'attività di estetista sia svolta in contrasto con le disposizioni della presente legge e della legge n. 1/1990.]

 

     Art. 8. (Composizione della Commissione comunale) [11]

1. La Commissione comunale prevista dall’articolo 2 bis della legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini) così come aggiunto dall’articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 viene integrata da due imprenditori artigiani che esercitano l’attività di estetista, designati dalle associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ed è chiamata ad esprimere il proprio parere sul regolamento di cui all’articolo 5.

 

     Art. 9. Compiti delle Unità sanitarie locali.

     1. Le Unità sanitarie locali, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, accertano l'utilizzo delle apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attività di estetista, nonché i requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici impiegati in tale attività, nel territorio di rispettiva competenza.

     2. Allo stesso fine le Unità sanitarie locali effettuano controlli sui procedimenti tecnici impiegati nello svolgimento dell'attività di estetista, sul rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni emanate dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge n. 1/1990.

     3. I verbali ed il relativo rapporto sono inviati al comune ed all'autorità regionale competente per l'adozione dei provvedimenti o l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 11.

 

     Art. 10. Indirizzo, coordinamento e controllo.

     1. Le funzioni di indirizzo e coordinamento nella materia disciplinata dalla presente legge sono esercitate dalla Giunta regionale.

     2. I comuni assumono adeguate iniziative per assicurare una corretta e veridica pubblicizzazione dell'attività professionale svolta dai soggetti interessati all'esercizio della medesima attività [12].

     3. I comuni trasmettono alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sulla situazione in atto e sulle iniziative assunte nel settore.

     4. La Regione esercita il potere sostitutivo nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell’esercizio di funzioni amministrative di natura obbligatoria ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – Unione europea e relazioni internazionali – Innovazione e semplificazione) [13].

 

     Art. 11. Sanzioni amministrative.

     1. [Il sindaco, accertata la mancanza di uno o più requisiti o l'inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione, previa diffida, può sospendere l'autorizzazione] [14].

     2. [Il sindaco stesso dispone la revoca dell'autorizzazione, qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni stabilite nel termine di centottanta giorni dalla notifica della sospensione] [15].

     3. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 12 della legge n. 1/1990 sono irrogate dalla autorità regionale competente, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni ed alla legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, sulla base dei verbali di infrazione e dei rapporti ad essa inviati dal sindaco, dal presidente dell'ULSS, dal presidente della commissione provinciale per l'artigianato, nell'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 7, comma 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 o dagli altri soggetti cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento.

 

     Art. 12. Norma transitoria.

     1. I soggetti di cui all'articolo 8 della legge n. 1/1990 che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano l'attività di estetista sprovvisti dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 3 della stessa legge n. 1/1990, ai fini del rilascio dell'attestato di qualificazione professionale, sono ammessi a frequentare su domanda, da presentare alla Regione entro i termini fissati dal relativo bando regionale, corsi straordinari istituiti dalla Regione stessa nell'ambito dei programmi annuali di formazione professionale, ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 7 della legge n. 1/1990.

     2. Le domande di partecipazione ai corsi debbono essere corredate da idonea documentazione attestante l'esercizio dell'attività di estetista.

     3. La valutazione delle domande ed i requisiti per l'ammissione ai corsi è effettuata da una commissione composta dall'assessore competente o da un suo delegato, da tre rappresentanti delle organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale e da due funzionari dei competenti uffici regionali artigianato e formazione professionale, di livello non inferiore all'ottavo del ruolo organico della Regione.

     4. A conclusione dei corsi i partecipanti sono sottoposti ad una prova di esame teorico-pratico, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 55 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 4.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[3] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 25 novembre 2010, n. 23.

[4] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[5] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[6] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[7] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[8] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[10] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[12] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[13] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[14] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[15] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.