§ 3.7.23 - L.R. 20 maggio 2009, n. 12.
Disciplina per l’attività professionale di acconciatore.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 artigianato
Data:20/05/2009
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Esercizio dell’attività)
Art. 3.  (Funzioni della Regione)
Art. 4.  (Funzioni delle province)
Art. 5.  (Funzioni dei comuni)
Art. 6.  (Abilitazione professionale)
Art. 7.  (Trasferimento della titolarità)
Art. 8.  (Sanzioni amministrative)
Art. 9.  (Norme finali e transitorie)


§ 3.7.23 - L.R. 20 maggio 2009, n. 12. [1]

Disciplina per l’attività professionale di acconciatore.

(B.U. 27 maggio 2009, n. 24)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell’attività di acconciatore), detta la disciplina per l’attività professionale di acconciatore. In particolare definisce l’esercizio delle funzioni amministrative, le modalità per la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi di formazione professionale nonché le modalità per il rilascio del titolo di abilitazione professionale.

 

2. La presente legge, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale, urbano e del territorio regionale, è volta a garantire le condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell’attività per le imprese operanti nel settore e la tutela dei consumatori.

 

     Art. 2. (Esercizio dell’attività)

1. L’esercizio dell’attività professionale di acconciatore, in qualunque forma ed a qualsiasi titolo esercitata, è subordinata al conseguimento dell’abilitazione professionale di cui all’articolo 6 e alla presentazione della dichiarazione di inizio attività al comune competente per territorio, previo possesso del nulla osta igienico-sanitario relativo ai locali in cui viene esercitata l’attività.

 

2. Sono soggette a dichiarazione di inizio attività anche le attività di acconciatore svolte presso strutture ricettive, centri commerciali, palestre, discoteche, luoghi di cura, di riabilitazione, di detenzione nonché nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente.

 

3. L’attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente in regola con le disposizioni di cui alla presente legge, a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia urbanistica, di igiene, sanità e sicurezza, con specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati da quelli utilizzati per la civile abitazione.

 

4. L’attività di acconciatore può essere svolta presso il domicilio del cliente nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge e dalla normativa vigente in materia.

 

5. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

 

6. È ammesso lo svolgimento di attività a fini didattici o di dimostrazione.

 

     Art. 3. (Funzioni della Regione)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri generali di cui all’Accordo 29 marzo 2007, n. 65/CSR e alle disposizioni regionali vigenti in materia di formazione professionale, standard professionali e formativi, modalità di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi, stabilisce con proprio atto:

 

a) i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi, le modalità di svolgimento degli esami, nonché gli standard di preparazione tecnico-

culturale, ai fini del conseguimento dell’abilitazione professionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

 

b) la programmazione dell’offerta formativa pubblica, sulla base delle esigenze del settore;

 

c) le modalità di accertamento delle competenze pregresse maturate con la frequenza di attività formative ed esperienze lavorative in imprese di acconciatura;

 

d) le modalità di rilascio dell’abilitazione professionale di cui all’articolo 6, inclusa l’organizzazione dell’esame finale per il conseguimento della stessa;

 

e) le modalità di accertamento delle maturate esperienze lavorative qualificate di cui all’articolo 6, comma 6 della l. 174/2005.

 

2. La Giunta regionale con l’atto di cui al comma 1 dispone l’autorizzazione e il riconoscimento dei corsi di formazione non ricompresi nella programmazione pubblica regionale, inclusa la definizione delle eventuali prescrizioni di messa in conformità, ai fini dell’ammissione dei partecipanti all’esame di abilitazione professionale.

 

     Art. 4. (Funzioni delle province)

1. Le province esercitano le seguenti funzioni:

 

a) concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia, nell’ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa vigente;

 

b) gestiscono le iniziative pubbliche di formazione professionale riguardanti le attività di acconciatore, nel rispetto di quanto previsto nell’atto amministrativo di cui all’articolo 3.

 

     Art. 5. (Funzioni dei comuni)

1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l’esercizio delle attività previste dalla presente legge, fatte salve le competenze della Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio in materia di igiene, sanità e sicurezza degli operatori.

 

2. I comuni disciplinano in particolare:

 

a) le superfici minime ed i requisiti dimensionali dei locali impiegati nell’esercizio dell’attività di acconciatore;

 

b) i requisiti per migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi;

 

c) l’obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali, degli orari di apertura e dei turni di chiusura;

 

d) le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi per la presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA);

 

e) le modalità di svolgimento dell’attività presso il domicilio del cliente.

 

3. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo relativamente all’esercizio dell’attività di acconciatore.

 

     Art. 6. (Abilitazione professionale)

1. L’abilitazione all’esercizio della professione si consegue a seguito del superamento di un esame tecnico-pratico finale, successivo allo svolgimento delle attività formative conformi agli standard regionali e dell’eventuale periodo di inserimento presso un’impresa di acconciatura, cosi come disposto dall’articolo 3 della l. 174/2005.

 

2. La frequenza di attività formative può essere oggetto di riconoscimento di crediti formativi, in applicazione alla normativa regionale in materia.

 

3. L’esame finale, rivolto, in conformità agli standard di certificazione definiti dalla Regione, alla verifica del possesso delle competenze di cui allo standard professionale nazionale, definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è svolto da una Commissione nominata dalla Giunta regionale [2].

 

4. La Regione dispone il riconoscimento dell’abilitazione professionale di acconciatore acquisita in altri Stati membri dell’Unione europea, ai sensi della normativa vigente.

 

     Art. 7. (Trasferimento della titolarità)

1. In caso di trasferimento dell’azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante effettua, entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell’azienda, la relativa comunicazione al comune competente indicando il nominativo del soggetto in possesso dell’abilitazione professionale.

 

2. La cessazione dell’attività di acconciatore è soggetta alla comunicazione al comune territorialmente competente entro e non oltre trenta giorni dalla cessazione della stessa.

 

     Art. 8. (Sanzioni amministrative)

1. Chiunque svolge trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità, previste dalla presente legge, è soggetto al pagamento della sanzione pecuniaria di seguito indicata:

 

a) per l’esercizio dell’attività senza il possesso dell’abilitazione professionale di acconciatore: da euro 2.000,00 ad euro 5.000,00;

 

b) per l’esercizio dell’attività senza la presentazione della DIA: da euro 3.000,00 ad euro 5.000,00;

 

c) per la mancata comunicazione della cessazione dell’attività, nonché di trasferimento ad altri dell’azienda: da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00;

 

d) per l’omessa esposizione delle tariffe professionali e del cartello degli orari e dei turni di chiusura: da euro 300,00 ad euro 1.000,00;

 

e) per la mancata osservanza degli orari e turni di chiusura: da euro 100,00 ad euro 500,00.

 

2. Per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati).

 

     Art. 9. (Norme finali e transitorie)

1. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere alla data di entrata in vigore della presente legge possono ottenere l’abilitazione professionale per lo svolgimento dell’attività di acconciatore con le modalità indicate dall’articolo 6, comma 5 della l. 174/2005.

 

2. I regolamenti comunali in materia continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

 

3. Le attività formative, finalizzate al conseguimento della qualifica di acconciatore, in corso di realizzazione nel territorio regionale o programmate dalla Regione Umbria e dalle Province di Perugia e Terni alla data di entrata in vigore della presente legge, sono parificate a quelle previste dal comma 1, lettera a) dell’articolo 3 della l. 174/2005.


[1] Abrogata dall'art. 55 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 4.

[2] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 4 aprile 2012, n. 7.