§ 3.7.21 - L.R. 28 ottobre 2004, n. 20 . [2]
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 artigianato
Data:28/10/2004
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni dell’art. 2).
Art. 2.  (Modificazioni dell’art. 4).
Art. 3.  (Modificazioni dell’art. 22).
Art. 4.  (Abrogazione dell’art. 24-bis).
Art. 5.  (Modificazioni dell’art. 25).
Art. 6.  (Modificazioni dell’art. 26).
Art. 7.  (Integrazione della l.r. 42/1988).
Art. 8.  (Modificazioni dell’art. 27).
Art. 9.  (Modificazioni dell’art. 28).
Art. 10.  (Modificazioni dell’art. 33).
Art. 11.  (Modificazione dell’art. 33-bis).
Art. 12.  (Modificazione dell’art. 36).
Art. 13.  (Modificazioni dell’art. 39).
Art. 14.  (Modificazioni dell’art. 41).
Art. 15.  (Decorrenza d’efficacia).


§ 3.7.21 - L.R. 28 ottobre 2004, n. 20 [1]. [2]

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell’artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane.

(B.U. 10 novembre 2004, n. 48).

 

Art. 1. (Modificazioni dell’art. 2).

     1. Alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 2 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, dopo la parola «tenuta» sono aggiunte le parole «e l’aggiornamento».

     2. La lettera b), del comma 1, dell’articolo 2 della l.r. 42/1988, è soppressa.

 

     Art. 2. (Modificazioni dell’art. 4).

     1. Al comma 6, dell’articolo 4 della l.r. 42/1988, le parole «scegliendo quest’ultimo» sono sostituite dalla parola «scegliendoli».

     2. Dopo il comma 6, dell’articolo 4 della l.r. 42/1988, è aggiunto il seguente:

«6/bis. I componenti di cui al comma 2, lettera a), devono dichiarare, al Presidente della Giunta regionale, di essere in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi di legge e con i contratti di lavoro di riferimento del settore.».

 

     Art. 3. (Modificazioni dell’art. 22).

     1. Alla lettera b), del comma 1, dell’articolo 22 della l.r. 42/1988, dopo le parole «problemi dell’artigianato», sono inserite le parole «all’organizzazione ed al funzionamento delle Commissioni provinciali per l’artigianato».

     2. Il comma 1/bis, dell’articolo 22 della l.r. 42/1988, è abrogato.

 

          Art. 4. (Abrogazione dell’art. 24-bis).

     1. L’articolo 24-bis della l.r. 42/1988 è abrogato.

 

     Art. 5. (Modificazioni dell’art. 25).

     1. Al comma 1, dell’articolo 25 della l.r. 42/1988, dopo la parola «Presidente» sono aggiunte le parole «della Commissione regionale per l’artigianato».

     2. Il comma 2, dell’articolo 25 della l.r. 42/1988, è sostituito dal seguente:

«2. Le sedute della Commissione regionale per l’artigianato sono valide: in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione con la presenza di almeno quattro componenti, tra i quali i Presidenti delle Commissioni provinciali e di almeno due dei componenti di cui all’articolo 23, comma 1, lettere b) e c).».

     3. Al comma 3, dell’articolo 25 della l.r. 42/1988, le parole «delle Commissioni» sono sostituite dalle parole «della Commissione regionale per l’artigianato».

 

     Art. 6. (Modificazioni dell’art. 26).

     1. L’articolo 26 della l.r. 42/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 26. (Organizzazione).

1. Le spese inerenti al funzionamento e all’attuazione delle funzioni e dei compiti della Commissione regionale per l’artigianato sono a carico del bilancio regionale.

2. I servizi di segreteria della Commissione regionale per l’artigianato sono svolti da personale della Regione.

3. La dotazione organica dei servizi di segreteria della Commissione regionale per l’artigianato, è definita, sentita la stessa, nell’ambito della dotazione organica complessiva del ruolo regionale.

4. Il funzionamento della Commissione regionale per l’artigianato, per quanto non disposto dalla presente legge, è disciplinato da un regolamento interno dalla stessa adottato ed approvato dalla Giunta regionale.».

 

     Art. 7. (Integrazione della l.r. 42/1988).

     1. Dopo l’articolo 26 della l.r. 42/1988 è aggiunto il seguente:

«Art. 26/bis. (Regolamento interno delle Commissioni provinciali per l’artigianato).

1. Le modalità di convocazione e la validità delle sedute e delle deliberazioni delle Commissioni provinciali per l’artigianato, nonché i compiti e la dipendenza funzionale delle segreterie sono disciplinati da appositi regolamenti di funzionamento, proposti dalle Commissioni provinciali per l’artigianato ed approvati dalla Commissione regionale per l’artigianato, acquisito il parere della Giunta camerale competente.».

 

     Art. 8. (Modificazioni dell’art. 27).

     1. Il comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 42/1988 è sostituito dal seguente:

«2. Nell’ipotesi di impossibilità di funzionamento o di accertate gravi e reiterate irregolarità, il Presidente della Giunta regionale, sentite limitatamente all’ipotesi che si tratti di una Commissione provinciale, la Commissione regionale per l’artigianato e la competente Camera di commercio, a seguito di diffida e previa delibera di Giunta, dichiara decaduta la Commissione per l’artigianato. Con lo stesso decreto e con le medesime modalità il Presidente della Giunta regionale attiva la procedura di rinnovo e nomina un commissario provvisorio che resta in carica fino all’insediamento della nuova Commissione.».

     2. Il comma 3, dell’articolo 27 della l.r. 42/1988, è abrogato.

 

     Art. 9. (Modificazioni dell’art. 28).

     1. La rubrica dell’articolo 28 della l.r. 42/1988 è sostituita dalla seguente «Segreterie».

 

     Art. 10. (Modificazioni dell’art. 33).

     1. Il comma 1, dell’articolo 33 della l.r. 42/1988, è sostituito dal seguente:

«1. Ogni modificazione incidente sui requisiti di impresa artigiana, così come la cessazione o la sospensione dell’attività, debbono essere denunciate alla commissione provinciale per l’artigianato entro il termine di trenta giorni dal loro verificarsi e debbono essere presentate al Comune ove l’impresa svolge la propria attività, secondo il procedimento previsto dall’articolo 31.».

 

     Art. 11. (Modificazione dell’art. 33-bis).

     1. L’articolo 33-bis della l.r. 42/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 33-bis. (Modulistica impiegata).

1. Le domande di iscrizione nonché le denunce di modificazione, sospensione o cessazione dell’attività artigiana sono presentate in modelli approvati dalla Commissione regionale per l’artigianato, su proposta delle Commissioni provinciali per l’artigianato, previa acquisizione dei pareri delle Camere di commercio, nel rispetto delle disposizioni inerenti la modulistica del Registro delle Imprese.».

 

     Art. 12. (Modificazione dell’art. 36).

     1. L’articolo 36 della l.r. 42/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 36. (Accordi con le Camere di commercio).

1. La Giunta regionale conclude appositi accordi con le Camere di commercio al fine di regolamentare i rapporti con le stesse, in particolare, per il reciproco scambio di informazioni, il collegamento tra l’albo delle imprese artigiane ed il registro delle imprese anche con riferimento a quanto previsto all’articolo 35, comma 2.».

 

     Art. 13. (Modificazioni dell’art. 39).

     1. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 39 della l.r. 42/1988 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono puniti a norma dell’ottavo comma dell’articolo 5, della legge 8 agosto 1985, n. 443, con l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Camera di commercio competente per territorio, nel rispetto delle procedure di cui alla legislazione nazionale e regionale vigente.

2. I poteri di accertamento degli illeciti amministrativi competono al presidente della Commissione provinciale per l’artigianato e allo stesso fa capo la redazione e la notificazione dei relativi verbali, avvalendosi della segreteria della commissione.

3. I verbali notificati al contravventore ed il relativo rapporto vengono trasmessi a cura dei verbalizzanti alla Camera di commercio competente per territorio che, anche sulla base degli scritti difensivi pervenuti, valuta la sussistenza degli addebiti provvedendo a norma di legge.».

     2. Il comma 4, dell’articolo 39 della l.r. 42/1988, è abrogato.

     3. Il comma 6, dell’articolo 39 della l.r. 42/1988, è sostituito dal seguente:

«6. Le entrate provenienti dalle sanzioni di cui al comma 5 sono, tra l’altro, impiegate dalla Camera di commercio competente per territorio per la realizzazione di iniziative dirette alla promozione ed allo sviluppo delle imprese artigiane.».

 

     Art. 14. (Modificazioni dell’art. 41).

     1. L’articolo 41 della l.r. 42/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 41. (Norma finanziaria).

1. Per l’anno 2005 e successivi al finanziamento degli oneri previsti dall’articolo 26 è autorizzata la spesa annua di 30.000,00 euro con imputazione alla Unità Previsionale di Base del bilancio regionale, parte spesa, 08.1.010 denominata «Iniziative per la promozione e sostegno dell’artigianato» (Cap. 5525).

2. Per l’anno 2005 e successivi al finanziamento degli oneri connessi alle attività trasferite alle Camere di Commercio di cui all’articolo 30 si fa fronte con le risorse allocate nella Unità Previsionale di Base del bilancio regionale, parte spesa, 02.1.001 denominata «Relazioni istituzionali» (Cap. 719/1022).

3. L’onere di cui al comma 2 è determinato al netto degli importi relativi ai proventi inerenti alle sanzioni e ai diritti di segreteria di cui agli articoli 38 e 39, riscossi ed acquisiti dalle CCIAA ai sensi dell’articolo 19, comma 7 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Al finanziamento dell’onere complessivo si fa fronte per l’anno 2005 con le autorizzazioni di spesa recate per le stesse finalità dalla legge regionale 13 aprile 2004, n. 3 (legge finanziaria regionale 2004) annualità 2005.

5. Per gli anni successivi al 2005, la quantificazione del finanziamento regionale di cui ai commi 1 e 2 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

6. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.».

 

     Art. 15. (Decorrenza d’efficacia).

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.


[1] Intestazione così corretta con errata corrige pubblicato nel B.U. 17 novembre 2004, n. 49.

[2] Abrogata dall'art. 55 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 4.