§ 3.3.88 – R.R. 28 giugno 2006, n. 7.
Regolamento di attuazione delle norme per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 - Norme per l’esercizio e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 fauna, caccia e pesca
Data:28/06/2006
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Ripartizione dei finanziamenti).
Art. 3.  (Bandi).
Art. 4.  (Istruttoria).
Art. 5.  (Liquidazione del contributo).
Art. 6.  (Comunicazioni).


§ 3.3.88 – R.R. 28 giugno 2006, n. 7. [1]

Regolamento di attuazione delle norme per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 - Norme per l’esercizio e la valorizzazione dell’apicoltura in Umbria.

(B.U. 5 luglio 2006, n. 32).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Il presente regolamento dà attuazione all’articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 - Norme per l’esercizio e la valorizzazione dell’apicoltura in Umbria.

 

     Art. 2. (Ripartizione dei finanziamenti).

     1. Il programma annuale di cui all’articolo 4, comma 3 della l.r. 24/2002, sulla base delle finalità individuate, ripartisce per ciascun anno le risorse finanziarie disponibili, destinando:

     a) una quota complessiva alle tipologie di attività previste all’articolo 3, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), e m) della l.r. 24/2002;

     b) una quota complessiva alle tipologie di attività previste all’articolo 3, comma 1, lettere a) b) e c) della l.r. 24/2002.

     2. Con il programma annuale di cui al comma 1 la quota complessiva di cui al comma 1, lettera b) è ripartita tra le comunità montane, definendone i criteri di riparto e le relative procedure di assegnazione.

     3. Il programma annuale di cui al comma 1, al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse già ripartite o per concorrere ad ulteriori risorse che si rendessero utilizzabili, può rimodulare la ripartizione di cui ai commi 1 e 2.

     4. Eventuali eccedenze delle risorse assegnate ad una comunità montana e non utilizzate nell’annualità di riferimento sono destinate alla stessa a valere per la successiva annualità.

 

     Art. 3. (Bandi).

     1. I contributi previsti dall’articolo 3, comma 1 della l.r. 24/2002 sono concessi, nel rispetto della programmazione di cui all’articolo 4 della l.r. 24/2002, in base a:

     a) un bando regionale, approvato con determinazione dirigenziale, con riferimento alle tipologie di attività previste all’articolo 3, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), e m) della l.r. 24/2002;

     b) un bando approvato da ciascuna comunità montana con riferimento alle tipologie di attività previste all’articolo 3, comma 1, lettere a) b) e c) della l.r. 24/2002;

     c) in alternativa a quanto previsto alla lettera b) più comunità montane possono predisporre un unico bando.

 

     Art. 4. (Istruttoria).

     1. Il Servizio competente della Regione e le comunità montane, per gli interventi di rispettiva competenza, effettuano l’istruttoria e la formazione delle graduatorie entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del bando.

     2. Il Servizio competente della Regione e le Comunità montane, per l’istruttoria di cui al comma 1 e per l’accertamento finale di cui all’articolo 5, comma 1, possono avvalersi dell’Agenzia regionale Umbra per lo Sviluppo e l’innovazione in agricoltura - ARUSIA, che svolge tale attività a titolo gratuito.

 

     Art. 5. (Liquidazione del contributo).

     1. Il Servizio competente della Regione e le comunità montane provvedono, per gli interventi di rispettiva competenza, all’accertamento finale e alla liquidazione dei contributi.

 

     Art. 6. (Comunicazioni).

     1. Le comunità montane comunicano, anche tramite posta elettronica, al Servizio competente della Regione:

     a) entro e non oltre quindici giorni decorrenti dalla data di scadenza del bando il numero di domande presentate e la spesa richiesta, distinta per tipologia di intervento;

     b) entro e non oltre quindici giorni decorrenti dalla data di approvazione della graduatoria l’importo complessivo delle risorse finanziarie necessarie per la concessione dei contributi, distinte per tipologia di intervento;

     c) entro centoventi giorni dalla data di trasferimento dei fondi regionali l’elenco dei beneficiari e gli importi liquidati distinti per tipologia di intervento e eventuali osservazioni per i successivi programmi annuali.

     2. L’omessa comunicazione di cui al comma 1, lettera c) comporta la sospensione dell’erogazione dei finanziamenti per l’anno successivo.

     3. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono trasmesse dall’ARUSIA, oltre che al Servizio competente della Regione, anche alle rispettive comunità montane, nell’ipotesi di cui all’articolo 4, comma 2.


[1] Abrogato dall'art. 225 della L.R. 9 aprile 2015, n. 12.