§ 3.3.55 - R.R. 9 agosto 1995, n. 35.
Norme per la gestione delle Aziende faunistico venatorie e agrituristico- venatorie.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 fauna, caccia e pesca
Data:09/08/1995
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Definizione).
Art. 2.  (Immissioni).
Art. 3.  (Prelievo).
Art. 4.  (Registro).
Art. 5.  (Danni).
Art. 6.  (Addestramento cani).
Art. 7.  (Raccolta uova e protezione nidiate).
Art. 8.  (Idoneità del territorio).
Art. 9.  (Durata).
Art. 10.  (Presupposti della concessione).
Art. 11.  (Limiti di superficie).
Art. 12.  (Domanda).
Art. 13.  (Disciplina della concessione).
Art. 14.  (Tabellazione).
Art. 15.  (Vigilanza).
Art. 16.  (Allevamento in cattività).
Art. 17.  (Rinnovo).
Art. 18.  (Riduzione o ampliamento).
Art. 19.  (Deroghe al prelievo delle specie autorizzate).
Art. 20.  (Deroghe al limite di distanza).
Art. 21.  (Norme finali e transitorie).


 § 3.3.55 - R.R. 9 agosto 1995, n. 35.

Norme per la gestione delle Aziende faunistico venatorie e agrituristico- venatorie.

(B.U. n. 43 del 23 agosto 1995).

 

Art. 1. (Definizione).

     1. Le aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 20 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, hanno lo scopo di salvaguardare e ripristinare l'ambiente naturale e di difendere la fauna autoctona e naturalizzata per consentirne lo sviluppo e l'irradiamento nel restante territorio, nonché di favorire la sosta e la protezione della fauna migratoria.

     2. A tal fine, il titolare della concessione di azienda faunistico- venatoria è tenuto ad assicurare gli interventi necessari al ripristino e al mantenimento dell'ambiente, in modo che lo stesso risulti idoneo al perseguimento delle finalità previste dalla vigente normativa per le aziende faunistico-venatorie.

     3. In tali aziende la caccia è consentita secondo le norme del calendario venatorio sulla base di piani di abbattimento autorizzati dalle Province.

     4. Le aziende agri-turistico-venatorie hanno come scopo la utilizzazione produttiva della fauna selvatica di allevamento. Le aziende agri-turistico-venatorie devono essere situate nei territori indicati dal piano faunistico venatorio provinciale.

     5. Su richiesta del concessionario, le Province possono trasformare le aziende faunistico-venatorie in atto alla data del 31 dicembre 1993, anche in deroga al criterio territoriale di cui al comma 4, in aziende agri- turistico-venatorie.

 

     Art. 2. (Immissioni).

     1. Nelle aziende faunistico-venatorie è consentita la immissione delle seguenti specie:

     - fagiano

     - starna

     - pernice rossa

     - lepre

     - anatidi

     - ungulati

secondo le indicazioni contenute nel disciplinare di cui all'art. 13. Tali immissioni potranno effettuarsi nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 agosto di ogni anno nel rispetto del disciplinare di cui all'art. 13.

     2. Le immissioni di selvaggina devono avvenire alla presenza di agenti dipendenti dalle Province o dal Corpo forestale dello Stato.

     3. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita la immissione di fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie di cui è consentita la caccia, anche oltre i limiti di tempo di cui al comma 1 e al di fuori delle modalità di cui al comma 2.

     4. In tutte le aziende la selvaggina destinata alla immissione, di cui deve comunque essere certificata la provenienza, deve essere garantita sotto il profilo sanitario e corrispondere alle specie autorizzate o agli ibridi di cui al comma 8 dell'art. 32 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

 

     Art. 3. (Prelievo).

     1. Nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie il prelievo di selvaggina, appartenente alle specie di cui è autorizzata la immissione come previsto all'art. 2 è consentito al titolare della concessione ed a chi dal medesimo autorizzato; il titolare ha l'obbligo di verificare se le persone da lui autorizzate ad effettuare prelievi di selvaggina siano munite dei documenti prescritti dalle disposizioni vigenti.

     2. Il prelievo delle risorse faunistiche nelle aziende faunistico- venatorie, è autorizzato dalla Provincia sulla base dei piani che il titolare della concessione deve presentare entro il 31 luglio di ogni anno, dai quali deve risultare:

     a) la stima della consistenza faunistica al termine della stagione venatoria precedente;

     b) eventuali immissioni di selvaggina effettuate e risultanti da appositi verbali redatti dagli organi di vigilanza ai sensi dell'art. 2, comma 2;

     c) la stima della consistenza faunistica al termine della stagione di riproduzione.

     3. Le Province comunicano entro il 31 agosto di ogni anno al titolare della concessione il prelievo autorizzato ai sensi del comma 6, le eventuali osservazioni e la data di inizio del prelievo. In mancanza di comunicazione entro tale data i piani si intendono operativi a tutti gli effetti e l'inizio del prelievo si intende autorizzato sin dalla data di apertura della stagione venatoria prevista dal calendario venatorio regionale.

     4. Per la valutazione sulla consistenza faunistica anche ai fini del prelievo, le Province possono effettuare accertamenti in qualsiasi momento.

     5. Il prelievo di selvaggina deve essere rapportato alla densità delle singole specie e all'andamento del relativo ciclo riproduttivo e non deve, salvo casi particolari, compromettere il potenziale riproduttivo della popolazione oggetto del prelievo stesso.

     6. Il prelievo di selvaggina a mezzo di abbattimento, nelle aziende faunistico-venatorie, è consentito nei tempi e con le modalità previsti dal calendario venatorio ad eccezione dei limiti di carniere. Le Province possono autorizzare, anche al di fuori di tali periodi, catture di selvaggina destinata al ripopolamento.

     7. Nelle aziende faunistico-venatorie è consentita la caccia al colombaccio da appostamento fisso nel numero di 1 ogni 200 ha di superficie, ed al germano reale o ibridi di tale specie. A tali appostamenti si applica la normativa di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, quella relativa alle tasse di concessione regionale, nonché il regolamento regionale sulla disciplina degli appostamenti.

     8. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentito solo il prelievo di fauna selvatica di allevamento per tutta la stagione venatoria con la sola esclusione dei giorni di silenzio venatorio; l'esercizio venatorio all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie non è soggetto ai limiti di carniere e di giorni settimanali previsti dal calendario venatorio.

     9. Il prelievo nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico- venatorie deve risultare documentato con le modalità previste dalle Province.

 

     Art. 4. (Registro).

     1. Nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico- venatorie deve essere tenuto, a cura del titolare della concessione un apposito registro, vidimato dalle Province su cui devono essere annotati i capi complessivamente prelevati distinti per sesso, per ogni giornata di caccia, nonché i capi immessi suddivisi per classe di età e sesso e relative date. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli agenti di vigilanza dipendenti dalla pubblica amministrazione.

 

     Art. 5. (Danni).

     1. Sono a carico del titolare della concessione eventuali danni provocati dalla selvaggina o dall'esercizio dell'attività venatoria alle colture agricole all'interno delle aziende faunistico-venatorie e agri- turistico-venatorie.

 

     Art. 6. (Addestramento cani).

     1. Nelle aziende faunistico-venatorie le gare cinofile e l'addestramento dei cani sono consentiti tutto l'anno con esclusione del periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio purché non comportino l'abbattimento della selvaggina.

     2. Nelle aziende agri-turistico-venatorie le gare cinofile e l'addestramento dei cani sono consentiti tutto l'anno. L'abbattimento di selvaggina, per le prove, è consentito con le modalità previste dal regolamento regionale per la disciplina delle zone per l'addestramento cani.

 

     Art. 7. (Raccolta uova e protezione nidiate).

     1. Qualora vengano accertati i danni a nidiate di selvaggina, è consentito al titolare della concessione di raccogliere le uova non danneggiate per curarne la schiusa e l'allevamento dei nati è consentito altresì l'uso del cane per l'individuazione di nidiate al fine di salvaguardarle dal rischio di danni derivanti dallo svolgimento di lavorazioni agricole. Tale prelievo deve essere annotato nel registro di cui all'art. 4.

 

     Art. 8. (Idoneità del territorio).

     1. Il territorio oggetto della concessione per la costituzione di aziende faunistico-venatorie deve avere continuità di superficie, non presentare, in misura superiore al 10 per cento e in corpo unico, una monocoltura agraria annua di qualsiasi tipo e genere e le colture annue devono alternarsi nel tempo e nello spazio; l'ambiente fisico e biotico deve essere in buono stato di conservazione.

 

     Art. 9. (Durata).

     1. La concessione per la costituzione di aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie ha durata di 5 anni ed è rinnovabile a richiesta del titolare.

     2. La concessione può venire meno per le seguenti cause:

     a) rinunzia;

     b) decadenza;

     c) revoca;

a) RINUNZIA.

     Il titolare può in ogni momento rinunciare alla concessione mediante comunicazione scritta al Presidente della Provincia.

b) DECADENZA.

     Il titolare decade da ogni suo diritto ove non abbia proceduto a richiedere il rinnovo della concessione nei modi e termini previsti dall'art. 17.

C) REVOCA.

     La revoca della concessione è disposta, previa diffida, dalla Provincia per grave o ripetuta inosservanza da parte del titolare degli obblighi previsti.

     3. In caso di rinunzia, decadenza o revoca, le Province decidono, entro sei mesi, la destinazione dell'ambito territoriale interessato. In mancanza di tale provvedimento, il territorio è da considerarsi libero da vincoli alla scadenza dei sei mesi. Le Province possono, entro tale data effettuare la cattura di specie selvatiche previste nel disciplinare della azienda. In attesa della definitiva destinazione del territorio dell'azienda, nell'ambito è istituito d'ufficio il divieto di caccia temporaneo, pur mantenendo la tabellazione esistente.

 

     Art. 10. (Presupposti della concessione).

     1. Il rilascio della concessione di aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie può essere richiesto dal proprietario dei terreni interessati o dal conduttore dei medesimi, se autorizzato dal proprietario. Qualora i terreni per i quali si chiede la concessione appartengano a più proprietari o conduttori ai fini della concessione, gli stessi possono riunirsi in consorzio, la cui durata non deve essere inferiore al periodo per il quale è richiesta la concessione.

 

     Art. 11. (Limiti di superficie).

     1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, la estensione delle singole aziende faunistico-venatorie non può essere inferiore ad ha 300 e la estensione delle singole aziende agrituristico-venatorie non può essere inferiore ad ha 100.

 

     Art. 12. (Domanda).

     1. La domanda di concessione per la costituzione di azienda faunistico-venatoria e agri-turistico-venatoria va inoltrata, in carta legale, al Presidente della Provincia corredata dei seguenti documenti che devono essere presentati in duplice copia:

     a) mappa in scala 1:10.000 del perimetro per il quale si richiede la concessione;

     b) carta topografica in scala 1:25.000 comprendente la zona per la quale si chiede la concessione;

     c) certificati o elenchi catastali dei terreni oggetto della richiesta;

     d) atti di adesione, con firma autenticata, dei proprietari o conduttori dei fondi per i quali è richiesta la concessione; in caso di gestione consorziale l'adesione può risultare da copia dell'atto costitutivo recante l'indicazione della durata, degli scopi e del legale rappresentante del consorzio stesso;

     e) relazione tecnica indicante:

 

I) PER LE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE:

     1) caratterizzazione ambientale del territorio comprendente l'estensione totale, l'altimetria minima e massima, la ripartizione colturale delle aree coltivate con relativo ettaraggio, l'estensione di eventuali aree boschive, bacini artificiali, zone umide, vallive e allagate, aree ad incolto;

     2) precisazioni, a seconda dei casi, sul modello di conduzione agricola, forestale, zootecnica o ittica;

     3) descrizione dei programmi pluriennali di ripristino, conservazione e gestione ambientale con particolare riferimento agli interventi di miglioramento ambientale;

     4) caratterizzazione faunistica del comprensorio riguardante, oltre che le tipiche popolazioni appartenenti a specie cacciabili, anche specie protette di particolare interesse naturalistico presenti in forma temporanea o permanente all'interno del comprensorio;

     5) elenco delle specie per le quali si richiede l'autorizzazione al prelievo venatorio e relativo piano di massima di abbattimento quantitativo. Nel caso degli ungulati il piano di prelievo dovrà essere di tipo quali-quantitativo con suddivisione dei capi da abbattere per sesso e classi di età;

     6) dati sulla consistenza di popolazione di ciascuna specie sulla quale si intende esercitare il prelievo venatorio. Nel caso si tratti di ungulati andrà riportata anche la struttura di popolazione suddivisa per classi d'età e di sesso;

     7) indicazioni inerenti le strutture produttive o di ambientamento esistenti o da realizzarsi con indicazione della o delle specie e del numero di esemplari ospitati e liberati annualmente;

     8) eventuali programmi pluriennali di immissione di specie selvatiche indicanti le finalità perseguite, ripopolamento, introduzione o reintroduzione, i quantitativi annui di soggetti che si intende liberare nonché la durata dei programmi stessi;

     9) organizzazione della vigilanza.

 

II) PER LE AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE:

     1) caratterizzazione ambientale del territorio;

     2) eventuale inclusione dell'azienda in aree ad agricoltura svantaggiata o aree dismesse ai sensi del Regolamento CEE n. 1094/88, concernente il ritiro dei seminativi della produzione;

     3) precisazione dei modelli di conduzione agricola, forestale, zootecnica o ittica;

     4) sintetica caratterizzazione faunistica del territorio;

     5) elenco delle specie per le quali si richiede l'autorizzazione al prelievo venatorio;

     6) descrizione delle strutture produttive o di ambientamento esistenti o da realizzarsi con indicazione della o delle specie e del numero di esemplari che si intende produrre e immettere annualmente;

     7) organizzazione della vigilanza.

     2. Il provvedimento di concessione o diniego deve essere emesso entro 90 giorni dalla richiesta.

 

     Art. 13. (Disciplina della concessione).

     1. Le Province, sulla base dei piani di assestamento e gestione allegati alla domanda, redigono un apposito disciplinare, che è parte integrante del provvedimento di concessione di azienda faunistico- venatoria; in esso debbono risultare gli interventi che il titolare della concessione deve operare sul territorio, i tempi per la relativa attuazione, le specie di selvaggina per il cui sviluppo ed irradiamento è rilasciata la concessione, nonché il rapporto minimo tra selvaggina e territorio.

     2. Il provvedimento di concessione di azienda agri-turistico-venatoria deve indicare le specie selvatiche di cui è autorizzata la immissione e il prelievo.

     3. Nel provvedimento di concessione delle aziende è anche determinato il numero massimo dei capi di selvaggina di cui è consentita la detenzione in allevamento per gli scopi e con le modalità previste dall'art. 16.

 

     Art. 14. (Tabellazione).

     1. Il perimetro delle aziende deve essere tabellato, a cura del titolare della concessione, con appositi cartelli sui quali deve figurare la seguente scritta: «Azienda faunistico-venatoria o agri-turistico- venatoria». Detti cartelli devono avere la dimensione di cm. 25 x 33, con la scritta in nero sul fondo bianco ed essere disposti in modo che dal punto in cui è posto ogni cartello siano visibili il precedente ed il successivo.

     2. La tabellazione perimetrale deve essere tenuta costantemente in efficienza.

 

     Art. 15. (Vigilanza).

     1. Il titolare della concessione è tenuto ad assicurare una adeguata vigilanza sul territorio dell'azienda mediante agenti venatori nella misura almeno di uno ogni 500 ha. o frazione pari o superiore a 100 ha. I nominativi degli agenti di vigilanza ed ogni loro eventuale variazione devono essere tempestivamente comunicati alle Province.

     2. Il territorio compreso nelle aziende è comunque soggetto alla vigilanza venatoria disposta dagli enti pubblici competenti.

 

     Art. 16. (Allevamento in cattività).

     1. Il titolare della concessione di azienda faunistico-venatoria nell'ambito dell'azienda può produrre in cattività le specie di selvaggina previste dal disciplinare di cui all'art. 13 nei quantitativi necessari al compimento dei ripopolamenti programmati.

 

     Art. 17. (Rinnovo).

     1. Le concessioni di azienda sono rinnovabili ad ogni scadenza su richiesta scritta del titolare da presentarsi al Presidente della Provincia almeno sei mesi prima della scadenza.

     2. La domanda di rinnovo, redatta in carta legale, deve contenere gli estremi della precedente autorizzazione e la dichiarazione di non avvenuti mutamenti in merito alla configurazione dell'azienda faunistico-venatoria.

     3. Il provvedimento di rinnovo o di diniego deve essere emesso entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

     4. Ove siano intervenuti mutamenti, alla domanda di rinnovo devono essere allegati documenti idonei a rappresentare i mutamenti stessi ed in particolare una dettagliata relazione sui territori interessati dai mutamenti con la relativa cartografia.

 

     Art. 18. (Riduzione o ampliamento).

     1. La riduzione o ampliamento dell'area dell'azienda è richiesta e concessa con le stesse modalità della domanda di concessione.

 

     Art. 19. (Deroghe al prelievo delle specie autorizzate).

     1. Nel territorio delle aziende è fatto divieto di prelevare animali selvatici appartenenti a specie diverse da quelle previste dai provvedimenti di concessione e relativi disciplinari di cui all'art. 13; è fatta eccezione per la volpe ed il cinghiale e comunque nei modi e tempi prescritti dal calendario venatorio [1].

     2. Eventuali deroghe, da considerarsi eccezionali, sono consentite su espressa autorizzazione delle Province.

 

     Art. 20. (Deroghe al limite di distanza). [2]

 

     Art. 21. (Norme finali e transitorie).

     1. E' abrogato il regolamento regionale 7 agosto 1986, n. 2.

     2. Fino alla approvazione del Piano faunistico venatorio regionale le Province determinano di volta in volta la idoneità dei territori dove possono essere autorizzate le aziende faunistico-venatorie e agri- turistico-venatorie secondo i principi dettati dall'art. 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

     3. Su richiesta del concessionario, le Province possono trasformare le aziende faunistico-venatorie in aziende agri-turistico-venatorie verificando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale, adottando le stesse procedure previste per i rinnovi dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 17.

     4. (Omissis) [3].


[1] Comma così modificato dall'art. 8 del R.R. 31 marzo 2021, n. 3.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 16 luglio 1999, n. 22.

[3] Comma soppresso dall'art. 1 del R.R. 24 novembre 1995, n. 43.