§ 3.2.150 - L.R. 28 febbraio 2005, n. 19.
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 - Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:28/02/2005
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni ed integrazioni dell’articolo 3).
Art. 2.  (Modificazioni e integrazioni dell’articolo 4).


§ 3.2.150 - L.R. 28 febbraio 2005, n. 19. [1]

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 - Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli.

(B.U. 16 marzo 2005, n. 12).

 

Art. 1. (Modificazioni ed integrazioni dell’articolo 3).

     1. La lettera a) del comma 1 dell’art. 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 è sostituita dalla seguente:

«a) l’acquisto e l’uso di ammendanti compostati sino ad un massimo di ottanta euro per ettaro per anno, per un periodo di cinque anni;».

     2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della L.R. 24/2001 dopo la parola: «organica» sono aggiunte le parole: «fino ad un massimo di cinquanta euro per ettaro per anno, per un periodo di cinque anni.».

 

     Art. 2. (Modificazioni e integrazioni dell’articolo 4).

     1. Al comma 1 dell’articolo 4 della L.R. 24/2001 è aggiunto il seguente periodo: «I beneficiari sono tenuti al rispetto della buona pratica agricola prevista dal Piano di sviluppo rurale per l’Umbria.».

     2. Il comma 2 dell’articolo 4 della L.R. 24/2001 è sostituito dal seguente:

«2. I contributi previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera b) sono concessi a favore di aziende agricole singole o associate che rispettino i requisiti previsti dal Piano di sviluppo rurale per l’Umbria.».


[1] Abrogata dall'art. 225 della L.R. 9 aprile 2015, n. 12.