§ 3.2.121 - L.R. 4 settembre 2001, n. 24.
Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:04/09/2001
Numero:24


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 


§ 3.2.121 - L.R. 4 settembre 2001, n. 24. [1]

Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli.

(B.U. n. 45 del 14 settembre 2001).

 

Art. 1.

     1. La Regione Umbria promuove l'adozione di pratiche di gestione e l'impiego degli ammendanti compostati nella attività agricola al fine di tutelare la qualità dei suoli agricoli prevenendo l'insorgere di processi di degrado o desertificazione e di inquinamento ambientale e ai fini di incentivare l'utilizzo dei prodotti anche originati dalla raccolta differenziata dei rifiuti.

     2. A tal fine la Regione:

     a) promuove la realizzazione di un sistema di controllo dello stato dei suoli agricoli ai fini di valutarne e monitorarne la qualità;

     b) favorisce l'adozione di tecniche di gestione del suolo volte al ripristino e al mantenimento di buoni livelli di materia organica;

     c) favorisce l'impiego di ammendanti compostati e di mezzi idonei alla loro produzione e distribuzione.

     3. Con la presente legge sono individuate le azioni volte a perseguire le finalità indicate al comma 1.

 

     Art. 2.

     1. Ai fini della presente legge si intende:

     a) per materia o sostanza organica del suolo: la frazione organica del suolo misurata dal carbonio organico determinato in applicazione al metodo Walkley e Black previsto nel decreto ministeriale 11 maggio 1992 recante "Approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo";

     b) per ammendanti compostati: l'ammendante compostato verde e l'ammendante compostato misto.

 

     Art. 3.

     1. Per le finalità di cui all'art. 1 sono concessi contributi economici per:

     a) l’acquisto e l’uso di ammendanti compostati sino ad un massimo di ottanta euro per ettaro per anno, per un periodo di cinque anni [2];

     b) l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine e attrezzature per la produzione e la distribuzione di ammendanti compostati, fino ad un massimo del venti per cento delle spese ammissibili maggiorati di dieci punti se la prevalenza della superficie aziendale ricade in zona montana o svantaggiata e di ulteriori cinque punti se l'investimento è proposto da agricoltori insediati nei cinque anni precedenti la domanda e che non abbiano quaranta anni al momento della domanda stessa;

     c) l'adozione di tecniche di gestione e lavorazione del suolo volte al mantenimento della sostanza organica fino ad un massimo di cinquanta euro per ettaro per anno, per un periodo di cinque anni [3].

     2. La Giunta regionale stabilisce entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità generali e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

 

     Art. 4.

     1. I contributi previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 sono concessi a favore di imprenditori agricoli singoli o associati le cui aziende siano ubicate in aree caratterizzate da prevalenza di suoli con concentrazione di materia organica inferiore all'1,5 per cento con priorità per quelle situate nelle aree di particolare interesse agricolo. La Giunta regionale individua con apposita cartografia le aree del territorio regionale aventi tali caratteristiche. I beneficiari sono tenuti al rispetto della buona pratica agricola prevista dal Piano di sviluppo rurale per l’Umbria [4].

     2. I contributi previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera b) sono concessi a favore di aziende agricole singole o associate che rispettino i requisiti previsti dal Piano di sviluppo rurale per l’Umbria [5].

     3. I contributi previsti alla lett. c) del comma 1 dell'art. 3, sono concessi a favore di imprenditori agricoli che adottino gli impegni contenuti nella azione A della misura f del piano di sviluppo rurale, adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999, coerenti con gli obiettivi della presente legge.

 

     Art. 5.

     1. La Regione si dota di un sistema di verifica dello stato dei suoli agricoli ai fini di individuare le tendenze evolutive in relazione agli usi e alle pratiche di coltivazione adottate e di valutarne la qualità.

     2. In tale ambito è organizzata una attività di monitoraggio mediante rilievi sistematici diffusi sul territorio e sono effettuati studi e rilievi su luoghi specifici.

     3. La Giunta regionale stabilisce entro centoottanta giorni il programma e le modalità operative per la realizzazione del sistema.

     4. Per lo svolgimento di attività di studio e ricerca la Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza nelle materie oggetto degli interventi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 6.

     1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2001 in termini di competenza e cassa la spesa di lire 100.000.000 con imputazione all'unità previsionale di base 07.2.004 del bilancio di previsione denominata: "Politiche per l'innovazione e servizi".

     2. Al finanziamento della spesa di cui al comma precedente si provvede con contestuale riduzione dello stanziamento della unità previsionale di base 15.1.003 del bilancio di previsione 2001 denominata: "Quota interessi per ammortamento mutui a carico della Regione".

     3. Per gli anni 2002 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

     4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

 

     Art. 7.

     1. Ai contributi previsti dall'art. 3 è data attuazione dal giorno successivo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di esito positivo dell'esame, da parte della Commissione dell'Unione europea ai sensi degli art. 87 e 88 del Trattato CE.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 225 della L.R. 9 aprile 2015, n. 12.

[2] Lettera così sostituita dall’art. 1 della L.R. 28 febbraio 2005, n. 19.

[3] Lettera così modificata dall’art. 1 della L.R. 28 febbraio 2005, n. 19.

[4] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 28 febbraio 2005, n. 19.

[5] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 28 febbraio 2005, n. 19.