§ 3.2.38 - L.R. 14 aprile 1980, n. 29.
Interventi integrativi regionali per la concessione delle provvidenze di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:14/04/1980
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Per le finalità e ad integrazione degli interventi di cui all'art. 5, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, è autorizzato, a carico della Regione dell'Umbria, il limite di impegno di L. [...]
Art. 2.  Per le finalità e ad integrazione degli interventi di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è autorizzato, a carico della Regione dell'Umbria, il limite di impegno di L. 500.000.000 per [...]
Art. 3.  L'onere per l'attuazione della presente legge, pari a lire 700.000.000 per ciascuno degli anni dal 1979 al 1983, sarà impuntato come segue:


§ 3.2.38 - L.R. 14 aprile 1980, n. 29. [1]

Interventi integrativi regionali per la concessione delle provvidenze di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

(B.U. n. 24 del 17 aprile 1980).

 

Art. 1. Per le finalità e ad integrazione degli interventi di cui all'art. 5, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, è autorizzato, a carico della Regione dell'Umbria, il limite di impegno di L. 200.000.000 per l'anno 1979 da destinare alle Aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche dell'anno 1978, dichiarate di carattere eccezionale con decreti ministeriali 16 novembre 1978 e 26 gennaio 1979 e le cui zone territoriali di intervento sono state delimitate con decreti del Presidente della Giunta regionale nn. 285 e 466 rispettivamente del 13 marzo e del 23 maggio 1979.

 

     Art. 2. Per le finalità e ad integrazione degli interventi di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è autorizzato, a carico della Regione dell'Umbria, il limite di impegno di L. 500.000.000 per l'anno 1979 da destinare a favore delle Aziende agricole colpite dalle avversità atmosferiche dell'aprile 1977 e dell'anno 1978, dichiarate di carattere eccezionale rispettivamente con decreti ministeriali 12 agosto 1977, 16 novembre 1978, 26 gennaio 1979 e 14 maggio 1979.

 

     Art. 3. L'onere per l'attuazione della presente legge, pari a lire 700.000.000 per ciascuno degli anni dal 1979 al 1983, sarà impuntato come segue:

     - lire 200.000.000 al cap. 8101 di nuova istituzione (Tit. 2 - Sez. 10

- Rubrica 42 - Tipo 2.1 - Settore 10) denominato: «Concorso regionale negli

interessi e contributo annuo costante nella rata di ammortamento per i

prestiti di esercizio quinquennale da erogare ai sensi dell'art. 5, primo

comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364»;

     - lire 500.000.000 al cap. 7971 di nuova istituzione (Tit. 2 - Sez. 10

- Rubrica 42 - Tipo 2.1 - Settore 10) denominato: «Concorso regionale negli

interessi per prestiti quinquennali di esercizio da erogare ai sensi

dell'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364».

     Alla spesa relativa all'anno 1979 sarà fatto fronte con la disponibilità dei fondi globali iscritti ai capitoli 9700 e 9710 del relativo bilancio, come integrati con leggi regionali 27 agosto 1979, n. 55 e 19 dicembre 1979, n. 66; ed alla spesa inerente all'anno 1980 con l'apposita disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9710 del relativo bilancio (Elenco n. 5 allegato a detto bilancio, n. d'ordine 2).

     Gli stanziamenti dei limiti di impegno relativi al 1979 saranno iscritti nel bilancio dell'esercizio 1980 ai sensi dell'art. 26, quinto comma della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23. La Giunta regionale, a norma dell'art. 28, secondo comma, della predetta legge, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni alla previsione di competenza e di cassa del bilancio 1980.

     Gli interventi di cui alla presente legge trovano riferimento nel secondo settore, quinto programma, progetto B del bilancio pluriennale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4.