§ 2.5.2 - L.R. 6 luglio 1984, n. 32. - Norme per l'attuazione degli artt. 9
e 17 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, in materia di sequestro delle cose che possono formare oggetto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 sanzioni amministrative
Data:06/07/1984
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Processo verbale di sequestro. Il processo verbale di sequestro ai sensi dell'art. 9, legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 deve contenere l'elenco delle cose sequestrate.
Art. 2.  Assicurazione delle cose sequestrate. Le cose sequestrate vengono assicurate con il timbro dell'Ufficio cui appartiene il verbalizzante che ha provveduto al sequestro.
Art. 3.  Rilascio copie. Qualora siano stati sequestrati atti e documenti, coloro che li avevano in deposito possono chiedere alle amministrazioni di cui al precedente art. 2, il rilascio di copia autentica.
Art. 4.  Custodia delle cose sequestrate. Le cose sequestrate sono custodite nell'ufficio cui appartiene il verbalizzante che ha eseguito il sequestro a cura del responsabile, ovvero nell'ufficio competente [...]
Art. 5.  Sequestro e custodia di veicoli a motore e di natanti. Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore e di natanti, il pubblico ufficiale che ha provveduto al sequestro, se riconosce che non [...]
Art. 6.  Registro delle cose sequestrate. Le cose sequestrate sono annotate, a cura dei responsabili degli uffici, in apposito registro con l'indicazione del procedimento cui si riferiscono, delle [...]
Art. 7.  Ispezione delle cose sequestrate. Le amministrazioni di cui all'art. 2 della presente legge hanno facoltà di disporre, anche a mezzo di dipendenti appositamente incaricati, l'esame delle cose [...]
Art. 8.  Anticipazione delle spese di custodia. Le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ai sensi del successivo art. 9, [...]
Art. 9.  Spese di custodia. Salvo che la custodia sia affidata al soggetto riconosciuto responsabile della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato, il custode, nominato ai [...]
Art. 10.  Restituzione delle cose sequestrate. Qualora sia disposta la restituzione delle cose sequestrate, l'autorità che ha adottato il provvedimento ne invia immediatamente copia all'ufficio cui appartiene [...]
Art. 11.  Controversia circa il diritto alla restituzione. La restituzione delle cose sequestrate è disposta a favore di colui che le deteneva al momento della esecuzione del sequestro, ovvero di chi provi di [...]
Art. 12.  Provvedimenti conseguenziali alla confisca. Quando il provvedimento che dispone la confisca divenga inoppugnabile, le amministrazioni di cui all'art. 2 della presente legge dispongono, con [...]
Art. 13.  Omesso ritiro delle cose di cui è stata disposta la restituzione. Se decorsi sei mesi da quando il provvedimento che dispone la restituzione delle cose sequestrate è divenuto inoppugnabile, il [...]
Art. 14.  Vendita o distruzione delle cose sequestrate o confiscate. Salvo quanto disposto nell'articolo precedente, la vendita delle cose sequestrate può essere disposta solo quando si tratta di cose che [...]
Art. 15.  Deroga all'applicazione delle presenti norme. Le disposizioni che precedono non si applicano quando competente a conoscere della violazione amministrativa sia il giudice penale ai sensi dell'art. 24 [...]
Art. 16.  Revisione delle analisi. Quando per l'accertamento della violazione siano compiute analisi di campioni, l'interessato, per ogni richiesta di revisione dell'analisi ai sensi del secondo comma [...]


§ 2.5.2 - L.R. 6 luglio 1984, n. 32. - Norme per l'attuazione degli artt. 9

e 17 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, in materia di sequestro delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa e di revisione delle analisi.

(B.U. n. 51 del 9 luglio 1984).

 

Art. 1. Processo verbale di sequestro. Il processo verbale di sequestro ai sensi dell'art. 9, legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 deve contenere l'elenco delle cose sequestrate.

     Copia del processo verbale, contenente anche l'indicazione dell'autorità alla quale gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 15, è immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose sono state sequestrate.

     Qualora detta consegna, per qualsiasi motivo, non possa avvenire, il processo verbale è notificato ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15.

 

     Art. 2. Assicurazione delle cose sequestrate. Le cose sequestrate vengono assicurate con il timbro dell'Ufficio cui appartiene il verbalizzante che ha provveduto al sequestro.

     Qualora si tratti di cose che possono alterarsi o deteriorarsi, il responsabile dell'ufficio ne informa immediatamente le amministrazioni competenti ad irrogare la sanzione di cui alla legge regionale 30 maggio 1983 n. 15, le quali, se ritengono di dover mantenere il sequestro, possono autorizzare l'alienazione o la distruzione disponendo, ove occorra, che delle cose siano previamente eseguite fotografie o altre riproduzioni ovvero che siano prelevati campioni.

     Le somme ricavate sono depositate presso le rispettive tesorerie.

     Gli interessi relativi sono acquisiti alle entrate dell'Ente.

 

     Art. 3. Rilascio copie. Qualora siano stati sequestrati atti e documenti, coloro che li avevano in deposito possono chiedere alle amministrazioni di cui al precedente art. 2, il rilascio di copia autentica.

     Le predette amministrazioni, se autorizzano il rilascio, ne informano il responsabile dell'ufficio cui appartiene il verbalizzante che ha eseguito il sequestro, che provvede a rilasciare le copie e a certificarne l'autenticità.

     Sulle copie deve essere fatta menzione del sequestro esistente.

     Il rilascio delle copie avviene gratuitamente, tranne che per le spese occorrenti per la riproduzione degli originali, che sono a carico del richiedente.

 

     Art. 4. Custodia delle cose sequestrate. Le cose sequestrate sono custodite nell'ufficio cui appartiene il verbalizzante che ha eseguito il sequestro a cura del responsabile, ovvero nell'ufficio competente secondo le direttive impartite dai singoli Enti delegati.

     Qualora le cose sequestrate per la loro natura o per motivi di opportunità non possano essere custodite presso gli uffici di cui al primo comma, i responsabili degli stessi dispongono che la loro custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un custode, che deve essere reso edotto degli obblighi e delle responsabilità connessi con l'incarico che gli viene conferito.

     Dell'affidamento delle cose a custodia deve essere redatto processo verbale nel quale vanno anche indicati i motivi che non consentono la custodia delle cose nell'ufficio. Copia del processo verbale è inviata alle amministrazioni di cui all'art. 2 della presente legge.

     L'incarico di custodia non può essere conferito ai soggetti indicati nell'art. 159 del Codice di procedura penale.

     In caso di urgenza il provvedimento di cui al secondo comma del presente articolo può essere adottato dal pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Di tale atto devono essere informati immediatamente i responsabili degli uffici, i quali devono confermare il provvedimento ovvero revocarlo o modificarlo nel termine di gg. 3 dalla comunicazione.

     Se sono sequestrate somme di denaro, i responsabili degli uffici possono essere autorizzati dalle amministrazioni di cui all'art. 2 della presente legge a depositarle in un libretto presso la tesoreria.

     Gli interessi relativi sono acquisiti alle entrate degli Enti.

     Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore o di natanti, del relativo provvedimento è data comunicazione, a cura dei responsabili degli uffici, a coloro che risultino, dai rispettivi documenti di circolazione, titolari di diritti reali sulla cosa sequestrata.

 

     Art. 5. Sequestro e custodia di veicoli a motore e di natanti. Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore e di natanti, il pubblico ufficiale che ha provveduto al sequestro, se riconosce che non è possibile custodire il veicolo a motore o il natante presso uno degli uffici di cui al primo comma dell'articolo precedente, può disporre che la custodia avvenga presso soggetti pubblici o privati individuati dalle amministrazioni di cui all'art. 2 della presente legge, ovvero che la stessa avvenga in altro luogo, nominando un custode ed informando i responsabili degli uffici.

     Le amministrazioni di cui all'art. 2 della presente legge provvedono, annualmente, alla ricognizione dei soggetti di cui al comma precedente ai quali può essere affidata la custodia dei veicoli a motore e dei natanti sottoposti a sequestro.

     Il trasporto dei veicoli a motore e dei natanti al luogo di custodia deve essere eseguito secondo le prescrizioni del pubblico ufficiale che ha effettuato il sequestro.

     Il pubblico ufficiale può disporre, anche, l'accompagnamento con scorta e l'obbligo di osservare itinerari prestabiliti. Lo stesso può usufruire dell'ausilio degli ormeggiatori e di personale tecnico, qualora necessario.

     Nel processo verbale di consegna al custode deve essere fatta descrizione del veicolo o del natante sequestrato, con indicazione dello stato d'uso.

     Il verbale deve contenere, altresì, menzione espressa degli avvertimenti rivolti al custode circa l'obbligo di conservare e di presentare il mezzo sequestrato ad ogni richiesta dell'autorità competente, nonchè delle sanzioni penali per chi trasgredisce ai doveri della custodia.

     La compilazione del suddetto verbale costituisce un adempimento di cui al primo comma del precedente art. 2.

 

     Art. 6. Registro delle cose sequestrate. Le cose sequestrate sono annotate, a cura dei responsabili degli uffici, in apposito registro con l'indicazione del procedimento cui si riferiscono, delle amministrazioni cui è stato inviato il verbale di sequestro, delle generalità del trasgressore e di quelle della persona cui appartengono, del luogo in cui sono custodite e delle generalità del custode eventualmente nominato.

     Nel registro devono essere altresì annotati gli estremi dei provvedimenti che autorizzano l'alienazione o la distruzione delle cose, nonchè di quelli che ne dispongano la confisca o la restituzione e deve essere, inoltre, fatta menzione della data in cui i provvedimenti stessi sono stati eseguiti.

 

     Art. 7. Ispezione delle cose sequestrate. Le amministrazioni di cui all'art. 2 della presente legge hanno facoltà di disporre, anche a mezzo di dipendenti appositamente incaricati, l'esame delle cose sequestrate, possono farne eseguire fotografie o altre riproduzioni e possono disporre gli accertamenti che ritengono opportuni.

     La facoltà di esaminare le cose sequestrate spetta anche al trasgressore ed agli obbligati in solido, ai loro legali rappresentanti o procuratori speciali nonchè ai loro difensori previa autorizzazione delle amministrazioni di cui al comma precedente. In ogni caso, tali soggetti hanno diritto di estrarre, a loro spese, copia del processo verbale di sequestro.

     Quando occorra rimuovere i sigilli apposti alle cose sequestrate l'autorità procedente ne verifica prima la identità e la integrità e, dopo aver compiuto l'atto per il quale fu necessaria la rimozione, provvede a sigillare nuovamente le cose, apponendovi il sigillo dell'ufficio e la propria sottoscrizione.

     Del compimento delle operazioni previste nel comma precedente deve essere redatto processo verbale a cura dell'autorità procedente.

 

     Art. 8. Anticipazione delle spese di custodia. Le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ai sensi del successivo art. 9, terzo comma.

     Le spese di cui al comma precedente devono essere rimborsate dal trasgressore e dai soggetti obbligati in solido con costui, ovvero dal diverso soggetto a favore del quale è disposta la restituzione delle cose sequestrate.

     E' fatta eccezione solamente nei casi in cui in ordine alla violazione amministrativa sia pronunciata un'ordinanza di archiviazione ovvero sentenza irrevocabile di accoglimento dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione o contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, ovvero che ricorra l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 7 - legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 o si sia verificata la prescrizione di cui al primo comma dell'art. 28 - legge 24 novembre 1981, n. 689.

     La liquidazione della somma è effettuata dalle amministrazioni di cui all'art. 2 della presente legge le quali richiedono ai responsabili degli uffici cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, l'invio della nota delle spese sostenute per la conservazione e la custodia delle cose corredata della relativa documentazione.

 

     Art. 9. Spese di custodia. Salvo che la custodia sia affidata al soggetto riconosciuto responsabile della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato, il custode, nominato ai sensi dell'art. 4 della presente legge, ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per assicurare la conservazione delle cose sequestrate che siano idoneamente documentate.

     Il custode può anche essere autorizzato dalle amministrazioni di cui all'art. 2 della presente legge ad avvalersi di ausiliari, quando ciò sia necessario per le operazioni connesse all'incarico affidatogli.

     La liquidazione delle somme dovute al custode, ivi comprese quelle sostenute per gli ausiliari, è effettuata dalle amministrazioni di cui all'art. 2 della presente legge con provvedimento in duplice copia, una delle quali è consegnata all'interessato, emesso in base alle tariffe che saranno determinate con deliberazione della Giunta regionale, a richiesta del custode, dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate.

     Qualora venga disposta la restituzione delle cose sequestrate, le somme liquidate possono essere versate al custode direttamente dall'interessato quando questi sia tenuto al pagamento delle spese di custodia. In tal caso il custode rilascia quietanza dell'avvenuto pagamento e provvede ad informare immediatamente le amministrazioni di cui all'art. 2 della presente legge, restituendo l'originale del provvedimento di liquidazione in suo possesso.

 

     Art. 10. Restituzione delle cose sequestrate. Qualora sia disposta la restituzione delle cose sequestrate, l'autorità che ha adottato il provvedimento ne invia immediatamente copia all'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.

     I responsabili degli uffici provvedono a restituire le cose all'interessato o al suo mandatario redigendo processo verbale delle operazioni compiute.

     La restituzione non può avere luogo se l'interessato, ove obbligato, non produca quietanza delle spese di custodia e di conservazione.

     Le predette somme sono versate dall'interessato presso le rispettive tesorerie degli enti di cui all'art. 2 della presente legge.

 

     Art. 11. Controversia circa il diritto alla restituzione. La restituzione delle cose sequestrate è disposta a favore di colui che le deteneva al momento della esecuzione del sequestro, ovvero di chi provi di averne diritto o ne faccia istanza.

     Qualora sorga controversia circa il diritto alla restituzione le amministrazioni di cui all'art. 2 della presente legge dispongono la restituzione solo a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria.

     Qualora le cose vengano sottoposte a sequestro giudiziario, colui che le aveva in custodia deve avvertirne immediatamente le amministrazioni di cui al precedente comma.

 

     Art. 12. Provvedimenti conseguenziali alla confisca. Quando il provvedimento che dispone la confisca divenga inoppugnabile, le amministrazioni di cui all'art. 2 della presente legge dispongono, con ordinanza, l'alienazione o la distruzione delle cose confiscate da eseguirsi a cura dei soggetti indicati nell'art. 4 della presente legge, ai quali , a tal fine, viene inviata copia autentica dell'ordinanza.

     Le somme ricavate dalla vendita sono versate alla tesoreria dei rispettivi Enti e devolute alle casse dei medesimi.

     Quando siano confiscate cose di interesse storico-artistico, librario o archivistico ovvero cose che hanno interesse scientifico o culturale, si applicano il terzo ed il quarto comma dell'art. 15 del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571.

     Qualora siano state confiscate somme di denaro, carte di credito, titoli al portatore o emessi o garantiti dallo Stato, ovvero valori di bollo, le amministrazioni di cui al primo comma ne dispongono il deposito presso le tesorerie e la devoluzione alle casse dei rispettivi enti.

 

     Art. 13. Omesso ritiro delle cose di cui è stata disposta la restituzione. Se decorsi sei mesi da quando il provvedimento che dispone la restituzione delle cose sequestrate è divenuto inoppugnabile, il soggetto a favore del quale è stata ordinata la restituzione non provvede a ritirarle, i soggetti indicati nel secondo comma del precedente art. 10 ne informano le amministrazioni, le quali ordinano la vendita delle cose stesse a cura dei predetti soggetti.

     Le somme ricavate dalla vendita, detratte quelle relative alle spese di custodia e di conservazione successive al provvedimento di cui al comma precedente, nonchè quelle anteriori al provvedimento stesso, se dovute dall'interessato, sono versate in un libretto presso la tesoreria del rispettivo Ente, intestato al soggetto a favore del quale è stata disposta la restituzione.

     Gli interessi relativi sono devoluti alle casse dei predetti Enti.

 

     Art. 14. Vendita o distruzione delle cose sequestrate o confiscate. Salvo quanto disposto nell'articolo precedente, la vendita delle cose sequestrate può essere disposta solo quando si tratta di cose che possono alterarsi, e le stesse non siano comprese tra quelle elencate nel secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15.

     Se la vendita non ha luogo per mancanza di offerenti, può essere ordinata la distruzione delle cose sequestrate o di quelle confiscate.

     Egualmente può essere ordinata la distruzione delle cose confiscate quando le stesse siano comprese tra quelle di cui al secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15.

     Deve altresì essere ordinata la distruzione qualora si tratti di cose sequestrate o confiscate, alterate o comunque pericolose per la salute pubblica.

     Quando il responsabile dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ovvero il preposto al servizio, hanno motivo di ritenere che le cose sequestrate o confiscate possono essere pericolose per la salute pubblica, richiedono all'Unità sanitaria locale competente per territorio di procedere ai necessari accertamenti e del risultato degli stessi informando immediatamente le amministrazioni previste dall'art. 2 della presente legge. Queste ultime, ove occorra, impartiscono le disposizioni opportune per la distruzione delle cose, e possono, all'uopo, delegare l'autorità sanitaria competente per territorio ove le cose si trovano.

     Nella ipotesi di confisca di fucili si applica la disposizione di cui all'art. 6, terzo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152.

 

     Art. 15. Deroga all'applicazione delle presenti norme. Le disposizioni che precedono non si applicano quando competente a conoscere della violazione amministrativa sia il giudice penale ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     In tal caso, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, si osservano per il sequestro e la confisca le norme del Codice di procedura penale.

 

     Art. 16. Revisione delle analisi. Quando per l'accertamento della violazione siano compiute analisi di campioni, l'interessato, per ogni richiesta di revisione dell'analisi ai sensi del secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, è tenuto a versare la somma di lire 50.000 alla competente tesoreria dell'Ente e ad allegare la relativa ricevuta alla domanda di revisione.

     Detto importo è aggiornato, ogni anno, con provvedimento della Giunta regionale, in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'I.S.T.A.T.

     L'aggiornamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     Le analisi di revisione sono eseguite dall'Università degli studi di Perugia a seguito di convenzione da stipularsi con la Regione Umbria.