§ 2.2.244 - L.R. 23 dicembre 2008, n. 24.
Costituzione del Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica”.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:23/12/2008
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Natura giuridica)
Art. 3.  (Funzioni e attività)
Art. 4.  (Costituzione del Consorzio)
Art. 5.  (Convenzione e statuto)
Art. 6.  (Organi del Consorzio)
Art. 7.  (L’Assemblea consortile)
Art. 8.  (L’Amministratore unico)
Art. 9.  (Il Revisore dei conti)
Art. 10.  (Quote di partecipazione)
Art. 11.  (Personale)
Art. 12.  (Risorse finanziarie e patrimoniali)
Art. 13.  (Contributo straordinario)
Art. 14.  (Norma finanziaria)
Art. 15.  (Norme finali e transitorie)
Art. 16.  (Norma di prima applicazione)


§ 2.2.244 - L.R. 23 dicembre 2008, n. 24.

Costituzione del Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica”.

(B.U. 30 dicembre 2008, n. 60 staord.)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. La Regione, con la presente legge, promuove la costituzione del Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica”, di seguito Consorzio, al fine di favorire la formazione e l’innovazione quali strumenti per il miglioramento della qualità nella pubblica amministrazione, anche in conformità ai principi di cui all’articolo 38 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione), nonché la promozione dell'innovazione tecnologica, delle competenze digitali e della società dell'informazione e della conoscenza attraverso le pubbliche amministrazioni operanti in Umbria [1].

 

2. Al Consorzio aderiscono, oltre alla Regione, la Provincia di Perugia, la Provincia di Terni, il Comune di Perugia, il Comune di Terni e l’Università degli Studi di Perugia.

3. Possono aderire al Consorzio, previa deliberazione dell’Assemblea consortile di cui all’articolo 7 e secondo le modalità stabilite nello statuto, altri enti locali e altri enti pubblici aventi sede sul territorio regionale.

4. Il Consorzio svolge la propria attività a supporto delle attività istituzionali dei soggetti facenti parte del Consorzio medesimo, può promuovere, altresì, ulteriori forme di collaborazione con le Agenzie regionali, le Aziende sanitarie regionali ed altri enti pubblici operanti sul territorio regionale.

 

5. Lo statuto determina la sede legale ed operativa del Consorzio.

 

     Art. 2. (Natura giuridica)

1. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa e contabile, nei limiti stabiliti dalla presente legge.

 

2. L’organizzazione, il funzionamento, le finalità generali e le forme di consultazione tra gli enti aderenti al Consorzio sono regolati dalla convenzione e dallo statuto di cui all’articolo 5.

 

     Art. 3. (Funzioni e attività)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, il Consorzio svolge le seguenti funzioni e attività:

 

a) promozione, ricerca, sviluppo, sperimentazione, trasferimento e divulgazione delle innovazioni organizzative e gestionali finalizzate all’ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, al miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini, alla semplificazione e tempestività dell’azione amministrativa;

b) promozione di rapporti con strutture analoghe a livello nazionale e internazionale, per la diffusione delle buone pratiche;

 

c) formazione continua dei dipendenti pubblici a tutti i livelli di qualifica, compresa la dirigenza;

 

d) rilevazione dei fabbisogni formativi e supporto nella predisposizione dei programmi di formazione nonché nella definizione di specifici interventi formativi;

 

e) formazione e aggiornamento dei componenti degli organi di indirizzo politico ed amministrativo;

 

f) progettazione e realizzazione di attività di formazione e innovazione inserite nei programmi nazionali, comunitari e internazionali;

 

g) promozione di attività editoriali e di pubblicazione periodica.

 

2. Il Consorzio svolge attività di progettazione organizzativa, coordinamento e attuazione delle attività formative individuate negli atti di programmazione della Giunta regionale rivolte al personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario regionale. Organizza e gestisce, inoltre, i corsi di formazione triennale di medicina generale, ai sensi della normativa prevista dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 (Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico).

 

3. Il Consorzio svolge, ai sensi dell’articolo 11, comma 3 bis della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina in materia di polizia locale) le attività di cui al comma 1 dello stesso articolo per la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento del personale di polizia locale.

 

4. Il Consorzio compatibilmente con le finalità di cui alla presente legge, può svolgere ulteriori funzioni individuate negli atti di indirizzo della Giunta regionale, d’intesa con gli enti consorziati.

 

     Art. 4. (Costituzione del Consorzio)

1. Entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva lo schema di convenzione e di statuto del Consorzio.

 

2. Il Presidente della Giunta regionale, entro i successivi quindici giorni, convoca gli enti di cui all’articolo l, comma 2, al fine di concordare la convenzione e lo statuto, da sottoporre all’approvazione dei rispettivi competenti organi.

 

3. L’adesione della Regione al Consorzio è deliberata dalla Giunta regionale che verifica la corrispondenza della convenzione e dello statuto alle norme della presente legge.

4. L’adesione degli altri enti di cui all’articolo l, comma 2 è deliberata dai rispettivi organi competenti che provvedono a darne tempestiva comunicazione alla Giunta regionale.

 

5. Per la costituzione del Consorzio è necessario che almeno il sessanta per cento delle quote sia sottoscritto dagli enti aderenti.

6. Le quote non optate all’atto della costituzione del Consorzio rimangono a disposizione degli enti di cui all’articolo l, comma 3 ed eventualmente di quelli aderenti ai sensi dell’articolo l, comma 2 secondo la ripartizione stabilita nello statuto.

 

7. Il Presidente della Giunta regionale, previa acquisizione delle deliberazioni di adesione degli enti di cui all’articolo l, comma 2, ferme restando le condizioni di cui ai commi 5 e 6 dispone, con proprio decreto, la costituzione del Consorzio e convoca la prima Assemblea consortile.

 

     Art. 5. (Convenzione e statuto)

1. La convenzione e lo statuto sono deliberati dalla Giunta regionale e dai competenti organi degli enti consorziati.

 

2. La convenzione stabilisce:

 

a) le finalità generali del Consorzio;

 

b) le forme di consultazione degli enti consorziati e la trasmissione ad essi degli atti fondamentali del Consorzio;

 

c) i rapporti finanziari tra gli enti consorziati ed il Consorzio, con indicazione delle quote del fondo consortile riservate a ciascuno di essi;

 

d) i rispettivi e reciproci obblighi e garanzie dei consorziati in merito allo svolgimento delle attività istituzionali previste da parte del Consorzio;

 

e) la facoltà del Consorzio in relazione alla peculiarità dei propri compiti di supporto alla realizzazione di progetti di interesse comune degli enti aderenti, di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle strutture dei consorziati.

 

3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Consorzio si impegna a recepire le indicazioni e gli accordi formulati nella convenzione.

 

4. Lo statuto contiene le norme relative all’organizzazione ed al funzionamento del Consorzio e disciplina, in particolare:

 

a) il funzionamento e le attribuzioni degli organi consortili;

 

b) la costituzione del Comitato scientifico del Consorzio.

 

5. Al Comitato scientifico compete la programmazione didattica e scientifica delle attività svolte dal Consorzio. Il Comitato scientifico adotta un regolamento interno per il suo funzionamento.

 

6. Lo statuto, in particolare, disciplina il funzionamento e le attribuzioni degli organi consortili.

 

7. Le modifiche della convenzione e dello statuto sono approvate con le modalità e le procedure previsti negli stessi.

 

     Art. 6. (Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:

 

a) l’Assemblea consortile;

 

b) l’Amministratore unico;

 

c) il Revisore dei conti.

 

     Art. 7. (L’Assemblea consortile)

1. L’Assemblea consortile del Consorzio è composta da un rappresentante per ognuno degli enti consorziati ed il rispettivo voto è computato in proporzione alla quota di partecipazione al Consorzio.

 

2. Il rappresentante della Regione nell’Assemblea consortile è il Presidente della Regione o un suo delegato.

 

3. Spetta all’Assemblea consortile la nomina dell’Amministratore unico e del Revisore dei conti e, nell’ambito delle finalità previste dallo statuto e dagli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, d’intesa con gli altri enti consorziati, la determinazione degli indirizzi dell’attività del Consorzio, nonché il controllo e la verifica dei risultati economico-gestionali.

 

4. L’Assemblea consortile delibera in ordine ad ogni altro atto riservato alla sua competenza dallo statuto.

 

     Art. 8. (L’Amministratore unico)

1. L’Amministratore unico è nominato dall’Assemblea su designazione del Presidente della Giunta regionale d’intesa con gli altri enti consorziati.

 

2. L’Amministratore unico è nominato per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e può essere riconfermato. L’Assemblea consortile può revocare l’incarico prima della scadenza per violazioni di legge, gravi irregolarità ed inadempimenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni.

 

3. L’incarico di cui al comma l è conferito a soggetti in possesso del diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di adeguata e comprovata competenza professionale rispetto alle funzioni da svolgere.

 

4. L’Amministratore unico ha la rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio ed assicura l’attuazione degli indirizzi stabiliti dall’Assemblea consortile.

 

5. L’Amministratore unico, nei limiti degli indirizzi stabiliti dall’Assemblea consortile, esercita, secondo le norme dello statuto, le facoltà e i poteri per l’attuazione e il raggiungimento degli obiettivi del Consorzio.

 

6. Il trattamento economico da corrispondere all’Amministratore unico è definito dalla Giunta regionale, d’intesa con gli altri enti consorziati.

 

     Art. 9. (Il Revisore dei conti)

1. Il Revisore dei conti è nominato dall’Assemblea consortile, tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

2. Il Revisore dei conti svolge le funzioni di verifica contabile e controllo della gestione economica e finanziaria del Consorzio.

 

3. Al Revisore dei conti spetta un’indennità al lordo delle ritenute di legge nei limiti delle tariffe dei revisori contabili.

 

     Art. 10. (Quote di partecipazione)

1. Lo statuto fissa i criteri per la ripartizione delle quote del fondo consortile tra gli enti consorziati, in modo che comunque sia riservata alla Regione una quota non inferiore al trenta per cento.

 

2. Per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, la partecipazione complessiva è in misura non superiore al venti per cento del fondo consortile.

 

3. Ciascun componente dell’Assemblea consortile, in rappresentanza degli enti aderenti, ha la responsabilità pari alla quota di partecipazione al fondo consortile fissata nella convenzione e nello statuto.

 

4. La Regione favorisce l’adesione al Consorzio dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, fermo restando i limiti di cui al presente articolo.

 

     Art. 11. (Personale)

1. Il Consorzio ha una propria dotazione organica.

 

2. Il personale del Consorzio è assunto nel rispetto della vigente normativa in materia di reclutamento di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), previa adozione di propri regolamenti in materia. Allo stesso viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - Autonomie Locali, compresa la separata area dirigenziale del comparto stesso.

 

3. Tra il Consorzio, la Regione e gli altri enti di cui all’articolo 1, trova applicazione la disciplina sulla mobilità del personale prevista dalle normative vigenti.

 

     Art. 12. (Risorse finanziarie e patrimoniali)

1. Il Consorzio dispone delle seguenti entrate:

a) contributi annuali dei consorziati;

 

b) entrate derivanti dalle attività di cui all’articolo 3;

 

c) qualsiasi provento o reddito derivante dalla gestione del patrimonio;

 

d) erogazioni di enti pubblici o privati.

 

2. Gli enti di cui all’articolo 1, commi 2 e 3 mettono a disposizione del Consorzio le risorse finanziarie necessarie al conseguimento dello scopo sociale [2].

 

3. Il patrimonio del Consorzio è formato dai beni mobili ed immobili acquisiti a qualsiasi titolo.

 

     Art. 13. (Contributo straordinario)

1. La Regione per il primo anno di attività del Consorzio per favorirne la costituzione e l’avvio dispone l’erogazione di un contributo straordinario pari a euro 180.000,00.

 

     Art. 14. (Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2009 la spesa complessiva di euro 795.000,00 di cui euro 180.000,00 a titolo di contributo straordinario previsto dall’articolo 13 e euro 615.000,00 per il funzionamento del Consorzio ivi inclusi gli oneri connessi alle quote del fondo consortile sottoscritte dalla Regione, con imputazione alla unità previsionale di base 02.1.006 denominata “Formazione del personale” del bilancio di previsione regionale 2009 parte spesa (capp. 321 e 322 n.i.) [3].

 

2. Alla copertura finanziaria delle spese di cui al comma 1 si provvede con contestuale riduzione degli stanziamenti del bilancio pluriennale 2008-2010, annualità 2009, dell’unità previsionale di base 02.1.010 denominata “Contributi ad enti ed associazioni” (cap. 845) per euro 65.000,00, dell’unità previsionale di base 12.1.001 denominata “Affari generali ed amministrativi, personale del Sistema Sanitario regionale, formazione degli operatori e strategie di comunicazione” (cap. 2165) per euro 400.000,00, dell’unità previsionale di base 02.1.006 denominata “Formazione del personale” (cap. 320) per euro 150.000,00 e dell’unità previsionale di base 16.1.002 denominata “Fondi di riserva” (cap. 6100) per euro 180.000,00.

3. Per gli anni 2010 e successivi l’entità della spesa di cui al comma 1 relativa agli oneri connessi alle quote del fondo consortile è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

 

     Art. 15. (Norme finali e transitorie)

1. Il Consorzio subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell’Associazione “Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra”, compatibilmente con la natura giuridica del Consorzio stesso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di scioglimento e liquidazione delle persone giuridiche.

2. Le funzioni svolte dalla Associazione “Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra” sono trasferite al Consorzio sulla base della convenzione consortile, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

 

3. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale in servizio presso l’Associazione “Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra”, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in atto alla data di conferimento delle attività dell’Associazione stessa, è trasferito alle dipendenze del Consorzio di cui alla presente legge, in applicazione delle disposizioni recate dall’articolo 31, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001, in materia di passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati.

4. Il trasferimento di cui al comma 3 avviene nei confronti del personale dipendente che sia stato assunto, dall’Associazione, nel rispetto dei principi costituzionali e legislativi in materia di assunzioni all’impiego presso amministrazioni pubbliche e relativi requisiti di accesso.

 

5. Il regolamento dei concorsi di cui all’articolo 11, comma 2, al fine della copertura della dotazione organica iniziale del Consorzio, può prevedere modalità che valorizzino e consolidino adeguatamente le pregresse esperienze lavorative maturate nella Associazione “Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra” nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente nonché del principio di buon andamento del costituendo Consorzio dotato di personalità giuridica di diritto pubblico [4].

 

6. [Il personale di cui al comma 5, fermo restando i necessari requisiti per l’accesso all’impiego presso la pubblica amministrazione, deve avere prestato servizio o essere stato utilizzato con contratto di collaborazione coordinata a progetto per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente alla data di conferimento delle attività dell’Associazione al Consorzio di cui al comma 2, secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento)] [5].

 

7. Il personale trasferito al Consorzio, ai sensi e per gli effetti del comma 3, mantiene il medesimo livello giuridico ed economico di provenienza [6].

 

     Art. 16. (Norma di prima applicazione)

1. In sede di prima applicazione della presente legge l’Amministratore unico è nominato nella prima seduta della Assemblea consortile.


[1] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 29 aprile 2014, n. 9.

[2] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 5 marzo 2009, n. 4.

[3] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 5 marzo 2009, n. 4.

[4] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 5 marzo 2009, n. 4.

[5] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 marzo 2009, n. 4.

[6] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 5 marzo 2009, n. 4.