§ 2.2.37 - L.R. 29 ottobre 1979, n. 58.
Determinazione del contributo ordinario annuo al CRURES di cui alla legge regionale 30 luglio 1973, n. 32, a decorrere dall'anno 1979.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:29/10/1979
Numero:58


Sommario
Art. unico.  Al fine di garantire al CRURES le disponibilità finanziarie necessarie per far fronte ai propri compiti di istituto, e in particolare per rendere possibile la sistematica collaborazione del CRURES [...]


§ 2.2.37 - L.R. 29 ottobre 1979, n. 58. [1]

Determinazione del contributo ordinario annuo al CRURES di cui alla legge regionale 30 luglio 1973, n. 32, a decorrere dall'anno 1979.

(B.U. n. 54 del 31 ottobre 1979).

 

Art. unico. Al fine di garantire al CRURES le disponibilità finanziarie necessarie per far fronte ai propri compiti di istituto, e in particolare per rendere possibile la sistematica collaborazione del CRURES alla redazione della relazione annuale sulla situazione economica e sociale della Regione, nonché agli altri atti programmatori della Regione e degli Enti locali, il contributo ordinario annuo al CRURES stabilito con legge regionale 30 luglio 1973, n. 32, è elevato, per l'anno 1979, a lire 180.000.000.

     Per gli esercizi futuri l'entità di detto contributo sarà stabilita con la legge di approvazione del bilancio regionale.

     Alla maggiore spesa di lire 60.000.000, relativa all'anno 1979, sarà fatto fronte con quote della disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 6120 del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1979 approvato con legge regionale 26 marzo 1979, n. 13 (elenco n. 2 allegato al bilancio n. d'ordine 3).

     Al bilancio suddetto sono di conseguenza apportate le seguenti variazioni:

 

 

PARTE SPESA                           in aumento

- Cap.  740                  Competenza       L. 60.000.000

                             Cassa            L. 60.000.000

                                    in diminuzione

- Cap. 6120                  Competenza       L. 60.000.000

                             Cassa            L. 60.000.000

 

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4.