§ 2.2.4 - L.R. 30 luglio 1973, n. 32.
Determinazione del contributo annuo ordinario della Regione al CRURES, istituito con legge regionale 8 marzo 1972, n. 2 [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:30/07/1973
Numero:32


Sommario
Art. unico.  Il contributo ordinario annuo della Regione al CRURES, in base allo Statuto annesso alla legge 8 marzo 1972, n. 2, previsto dall'art. 5 della stessa legge in lire 30.000.000 per l'anno 1972, è [...]


§ 2.2.4 - L.R. 30 luglio 1973, n. 32. [1]

Determinazione del contributo annuo ordinario della Regione al CRURES, istituito con legge regionale 8 marzo 1972, n. 2 [2].

(B.U. n. 25 del 30 luglio 1973).

 

Art. unico. Il contributo ordinario annuo della Regione al CRURES, in base allo Statuto annesso alla legge 8 marzo 1972, n. 2, previsto dall'art. 5 della stessa legge in lire 30.000.000 per l'anno 1972, è determinato dal 1973 in lire 120.000.000.

     All'onere relativo si farà fronte per l'anno 1973 con imputazione al cap. 45 del bilancio per l'esercizio 1973 e, per gli esercizi futuri, con imputazione sul corrispondente capitolo di bilancio.

     Il Consiglio regionale è autorizzato a concedere locali destinati alla propria sede in uso gratuito al C.R.U.R.E.S.. La spesa relativa all'illuminazione, il riscaldamento e la pulizia può essere posta a carico del bilancio del Consiglio regionale, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza [3].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4.

[2] Modificata con L.R. 24-4-1978, n. 22.

[3] Così modificato con L.R. 24-4-1978, n. 22.