§ 2.1.88 - L.R. 24 novembre 1999, n. 32.
Proroga del termine di cui al comma primo dell'art. 1 della legge regionale 22 giugno 1999, n. 17 - Norme sul collocamento a riposo dei dirigenti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:24/11/1999
Numero:32


Sommario
Art. 1.      1. Il termine previsto dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 22 giugno 1999, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1999.


§ 2.1.88 - L.R. 24 novembre 1999, n. 32. [1]

Proroga del termine di cui al comma primo dell'art. 1 della legge regionale 22 giugno 1999, n. 17 - Norme sul collocamento a riposo dei dirigenti regionali.

(B.U. n. 62 del 1 dicembre 1999).

 

Art. 1.

     1. Il termine previsto dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 22 giugno 1999, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1999.

     2. Le richieste di collocamento a riposo inoltrate all'Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 22 giugno 1999, n. 17, pervenute successivamente alla data del 14 agosto 1999, sono valide ai fini del comma 1 e producono interamente gli effetti loro propri.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4 e ripristinata dall'art. 22 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9.