§ 2.1.86 - L.R. 22 giugno 1999, n. 17.
Norme sul collocamento a riposo dei dirigenti regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:22/06/1999
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Collocamento a riposo dei dirigenti regionali).
Art. 2.  (Norma finanziaria).


§ 2.1.86 - L.R. 22 giugno 1999, n. 17. [1]

Norme sul collocamento a riposo dei dirigenti regionali.

(B.U. n. 37 del 30 giugno 1999).

 

Art. 1. (Collocamento a riposo dei dirigenti regionali).

     1. Ai dirigenti regionali che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, richiedono di essere collocati a riposo dal 1° gennaio 2000 è corrisposta un'indennità aggiuntiva, una tantum, pari ad un'annualità della retribuzione di qualifica, con esclusione della retribuzione di posizione e di risultato [2].

     2. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso a coloro che, entro il 31 dicembre 1999, abbiano maturato il diritto alla pensione di anzianità e non possano essere collocati a riposo per raggiunti limiti di età entro il 31 dicembre 2000.

     3. Il beneficio di cui alla presente legge è corrisposto entro il 31 marzo 2000.

 

     Art. 2. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante apposito stanziamento nel bilancio regionale di previsione, esercizio finanziario 2000.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4 e ripristinata dall'art. 22 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9.

[2] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 24 novembre 1999, n. 32.