§ 2.1.58 - L.R. 21 maggio 1987, n. 28.
Trattamento economico di anzianità in caso di accesso al ruolo regionale per pubblico concorso.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:21/05/1987
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Modifica l'art. 80 della L.R. 9-8-1973, n. 33 e l'art. 10 della L.R. 23-3-1981, n. 14).
Art. 2.  Disposizione transitoria.


§ 2.1.58 - L.R. 21 maggio 1987, n. 28. [1]

Trattamento economico di anzianità in caso di accesso al ruolo regionale per pubblico concorso.

(B.U. n. 38 del 27 maggio 1987).

 

Art. 1. (Modifica l'art. 80 della L.R. 9-8-1973, n. 33 e l'art. 10 della L.R. 23-3-1981, n. 14).

1. [L'art. 80 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, è sostituito dal seguente:

"Ai dipendenti dei pubbliche Amministrazioni che accedano al ruolo regionale per pubblico concorso è conservato il trattamento economico di anzianità  eventualmente maturato presso l'amministrazione di provenienza"] [2].

2. L' ultimo comma dell' art. 10 della legge regionale 23 marzo 1981, n. 14, è sostituito dal seguente:

"Al predetto personale, qualora acceda al ruolo regionale per pubblico concorso dopo il 31 dicembre 1982, è riconosciuto - dalla data della nomina in ruolo e con le modalità e i criteri di cui agli artt. 34, 44 e 45 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 - il trattamento economico di anzianità corrispondente al servizio non di ruolo reso negli uffici regionali con carattere di continuità e con orario definito ai sensi del comma 3 del precedente art. 9".

 

     Art. 2. Disposizione transitoria.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma I, non si applicano ai concorsi espletati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 22.

[2] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 25 novembre 2010, n. 23.