§ 1.1.84 - L.R. 29 luglio 2003, n. 16.
Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9, alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 e integrazioni alla legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:29/07/2003
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Integrazioni della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9).
Art. 2.  (Integrazione articolo 1 della legge regionale 3 marzo 2000, n. 26).
Art. 3.  (Integrazioni della legge regionale 4 luglio 2003, n. 10).
Art. 4.  (Norma transitoria).


§ 1.1.84 - L.R. 29 luglio 2003, n. 16.

Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9, alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 e integrazioni alla legge regionale 4 luglio 2003, n. 10.

(B.U. 13 agosto 2003, n. 33).

 

Art. 1. (Integrazioni della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9).

     1. Al comma 1 bis, dell’articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9, così come inserito dall’articolo 3 della legge regionale 4 luglio 2003, n. 10, è aggiunto il seguente periodo: «La diaria massima da corrispondere non può superare l’indennità mensile lorda percepita per le medesime ragioni dai componenti la Camera dei deputati come fissata ai sensi dell’articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.».

     2. All’articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9, è aggiunto, dopo il comma 1 bis il seguente: «1 ter. Le indennità di cui ai commi 1 e 1 bis decorrono per il Presidente della Giunta e per i consiglieri regionali dalla data della proclamazione, per il Presidente del Consiglio dalla data dell’elezione, per i componenti della Giunta dalla data della nomina.».

 

     Art. 2. (Integrazione articolo 1 della legge regionale 3 marzo 2000, n. 26).

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 3 marzo 2000, n. 26, è aggiunto il seguente:

     «2 bis. L’indennità di cui al comma 2 decorre dalla data della nomina.».

 

     Art. 3. (Integrazioni della legge regionale 4 luglio 2003, n. 10).

     1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 4 luglio 2003, n. 10, sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 4 bis. (Indennità spettanti agli amministratori di Enti e Aziende dipendenti dalla Regione).

     1. Fino all’emanazione di una nuova disciplina organica in materia, gli importi delle indennità spettanti agli amministratori di enti e aziende dipendenti della regione, stabiliti dalle normative regionali vigenti in misura percentuale alle indennità dei consiglieri regionali, restano fermi nella misura corrisposta alla data del 30 giugno 2003.

Art. 4 ter. (Norma finanziaria).

     1. Per 1’attuazione di quanto previsto dalla presente legge si fa fronte per l’esercizio finanziario 2003 con le risorse disponibili nel bilancio di previsione del Consiglio regionale.

     2. Per l’esercizio finanziario 2004 e successivi l’entità della spesa sarà annualmente determinata in sede di bilancio.».

 

          Art. 4. (Norma transitoria).

     1. [L’indennità stabilita dall’articolo 1 della legge regionale 1° agosto 1972, n. 15, come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 4 luglio 2003, n. 10, decorre dal 1° agosto 2003] [1].

     2. La diaria stabilita dal comma l bis dell’articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9, come inserito dall’articolo 3 della legge regionale 4 luglio 2003, n. 10, nonché integrato dall’articolo 1 della presente legge, ha effetto a decorrere dal 1° agosto 2003.


[1] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 16 maggio 2007, n. 17.