§ 1.1.68 - L.R. 23 febbraio 1998, n. 7.
Istituzione di una Commissione speciale per la riforma dello Statuto regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:23/02/1998
Numero:7


Sommario
Art. 1.      1. E' istituita, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto, una Commissione speciale per la riforma dell'ordinamento regionale nel quadro della proposta di revisione costituzionale della forma di [...]
Art. 2.      1. La Commissione di cui all'art. 1 promuove audizioni ed incontri ed ogni altra iniziativa utile al fine di assicurare il più ampio confronto in ordine ai compiti ad essa affidati dal Consiglio [...]
Art. 3.      1. La Commissione è composta dal presidente eletto dal Consiglio regionale e da 7 consiglieri eletti con un'unica votazione con voto limitato a 4. Sono esclusi il Presidente della Giunta [...]
Art. 4.      1. Nella prima riunione della Commissione i consiglieri della minoranza indicano il membro della Commissione che assume la funzione di vice presidente.
Art. 5.      1. La Commissione termina i propri lavori entro il 30 giugno 1999, presentando le relative proposte al Consiglio regionale.
Art. 6.      1. Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano, ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853, sulle spese generali del funzionamento del Consiglio regionale.


§ 1.1.68 - L.R. 23 febbraio 1998, n. 7. [1]

Istituzione di una Commissione speciale per la riforma dello Statuto regionale.

(B.U. n. 15 del 25 febbraio 1998).

 

Art. 1.

     1. E' istituita, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto, una Commissione speciale per la riforma dell'ordinamento regionale nel quadro della proposta di revisione costituzionale della forma di stato e di governo all'esame del Parlamento.

     2. In particolare la Commissione predispone ipotesi di revisione dello Statuto e provvede ad effettuare indagini e studi sulla definizione della legge elettorale regionale, tenendo conto dell'assetto dei poteri locali delineato dagli atti legislativi nazionali intervenuti a partire dalla legge n. 142/90 e degli indirizzi della Unione europea.

     3. La Commissione, per l'espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, può avvalersi della collaborazione di esperti qualificati.

 

     Art. 2.

     1. La Commissione di cui all'art. 1 promuove audizioni ed incontri ed ogni altra iniziativa utile al fine di assicurare il più ampio confronto in ordine ai compiti ad essa affidati dal Consiglio regionale con le varie componenti istituzionali, politiche, sociali e culturali della comunità regionale.

     2. La Commissione individua strumenti e modalità idonei per consentire un apporto collaborativo permanente delle rappresentanze elettive delle autonomie locali.

 

     Art. 3.

     1. La Commissione è composta dal presidente eletto dal Consiglio regionale e da 7 consiglieri eletti con un'unica votazione con voto limitato a 4. Sono esclusi il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale.

     2. Alle elezioni di cui al comma 1 si procede nella prima seduta consiliare utile dopo l'entrata in vigore della presente legge e, comunque, non oltre giorni 60.

 

     Art. 4.

     1. Nella prima riunione della Commissione i consiglieri della minoranza indicano il membro della Commissione che assume la funzione di vice presidente.

     2. Il presidente convoca la Commissione, dirige i lavori e fissa l'ordine del giorno, di concerto con il vice presidente.

     3. Su proposta del presidente, la Commissione organizza i propri lavori per temi provvedendo a incaricare un relatore per ciascuno di essi.

     4. Per l'organizzazione dei propri lavori la Commissione predispone i singoli atti e li trasmette, per la deliberazione, all'Ufficio di presidenza.

     5. La Commissione adotta un programma di lavoro indicando la ripartizione e l'utilizzazione delle risorse necessarie all'attuazione dello stesso.

 

     Art. 5.

     1. La Commissione termina i propri lavori entro il 30 giugno 1999, presentando le relative proposte al Consiglio regionale.

     2. La Commissione al fine di una prima verifica consiliare, entro il 15 luglio 1998, relaziona al Consiglio sul lavoro svolto e sugli orientamenti acquisiti e propone allo stesso l'adozione di un atto di indirizzo che consenta un coerente adempimento dei compiti ad essa affidati.

 

     Art. 6.

     1. Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano, ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853, sulle spese generali del funzionamento del Consiglio regionale.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4, ripristinata dall'art. 22 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9 e nuovamente abrogata dall'art. 2 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 22.