§ 38.8.10 - L. 17 agosto 1974, n. 413.
Finanziamento dei programmi di opere di edilizia scolastica di cui all'art. 12 della L. 28 luglio 1967, n. 641, nonché dei programmi di edilizia [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.8 edilizia scolastica e universitaria
Data:17/08/1974
Numero:413


Sommario
Art. 1.      Per provvedere ai maggiori oneri connessi alla esecuzione delle opere comprese nei programmi di edilizia scolastica di cui all'articolo 12 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nonché dei [...]
Art. 2.      E' data facoltà agli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici di accreditare ai capi dei competenti uffici periferici od agli enti interessati, per i pagamenti ai destinatari, i fondi [...]
Art. 3.      In deroga alle vigenti norme legislative e regolamentari è demandato esclusivamente all'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, competente per territorio, di autorizzare, su proposta del [...]
Art. 4.      L'appalto può essere aggiudicato sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica ed anche se in aumento. L'aumento dovrà comunque essere mantenuto entro un limite massimo, fissato [...]
Art. 5.      Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 si applicano limitatamente alla realizzazione delle opere di edilizia scolastica di cui alla presente legge.
Art. 6.      Per quanto non in contrasto con le disposizioni della presente legge, valgono le norme della legge 28 luglio 1967, n. 641 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 7.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare, in [...]


§ 38.8.10 - L. 17 agosto 1974, n. 413. [1]

Finanziamento dei programmi di opere di edilizia scolastica di cui all'art. 12 della L. 28 luglio 1967, n. 641, nonché dei programmi di edilizia scolastica per le scuole materne statali di cui all'art. 32, ultimo comma, della L. 28 luglio 1967, n. 641 e all'art. 34 della L. 18 marzo 1968, n. 444.

(G.U. 12 settembre 1974, n. 238).

 

Art. 1.

     Per provvedere ai maggiori oneri connessi alla esecuzione delle opere comprese nei programmi di edilizia scolastica di cui all'articolo 12 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nonché dei programmi di edilizia scolastica per le scuole materne statali di cui all'articolo 32 ultimo comma della legge 28 luglio 1967, n. 641 e all'articolo 34 della legge 18 marzo 1968, n. 444, che siano già iniziate o che si trovino in fase di appalto o siano state appaltate o per le quali sia stato emesso il decreto di approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa sin dal primo anno finanziario per l'importo complessivo di lire 250 miliardi alla condizione che i relativi pagamenti non superino, in ciascun anno finanziario, l'importo di lire:

 

30 miliardi per l'anno finanziario 1974;

120 miliardi per l'anno finanziario 1975;

100 miliardi per l'anno finanziario 1976.

 

     I finanziamenti relativi alle opere programmate per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato emesso il decreto di approvazione del progetto possono essere utilizzati di concerto dal Ministro per i lavori pubblici e dal Ministro per la pubblica istruzione per eventuali integrazioni degli interventi di cui al precedente comma.

 

     Art. 2.

     E' data facoltà agli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici di accreditare ai capi dei competenti uffici periferici od agli enti interessati, per i pagamenti ai destinatari, i fondi relativi alle opere che si eseguono.

     L'accreditamento può essere disposto in sede di autorizzazione di ciascuna opera oppure con separato provvedimento.

     Effettuati i pagamenti delle rate di acconto e delle eventuali somme per espropriazioni od acquisti delle aree e spese generali, i capi degli uffici periferici e gli enti interessati, entro il termine di sei mesi dall'ultimo pagamento effettuato, daranno rendiconto, esclusivamente contabile, delle somme erogate sugli accreditamenti ricevuti.

 

     Art. 3.

     In deroga alle vigenti norme legislative e regolamentari è demandato esclusivamente all'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, competente per territorio, di autorizzare, su proposta del direttore dei lavori o dell'ente interessato, senza necessità di preventivi pareri di organi consultivi nè di formale approvazione superiore nè di riscontro da parte degli organi di controllo, lavori di variante e suppletivi a progetti approvati, nonché le relative eventuali maggiori spese, nel limite dell'impegno totale assunto per l'esecuzione dell'opera, con l'utilizzazione eventuale delle somme per imprevisti e di economie di ribasso d'asta, sempre che l'importo maggiorato dell'appalto non superi i sei quinti dell'originario e sempre che i diversi e maggiori lavori non alterino la natura e la destinazione dell'opera.

     Sono altresì demandati esclusivamente all'ingegnere capo del genio civile tutti gli atti di gestione di carattere tecnico amministrativo riguardanti la conduzione delle opere fino al momento del collaudo.

 

     Art. 4.

     L'appalto può essere aggiudicato sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica ed anche se in aumento. L'aumento dovrà comunque essere mantenuto entro un limite massimo, fissato preventivamente con scheda segreta.

     Il risultato della gara non è soggetto ad alcuna approvazione e i lavori possono avere immediato inizio. Il provveditore alle opere pubbliche competente per territorio emette il relativo provvedimento di finanziamento suppletivo fino alla concorrenza dei fondi disponibili ai sensi del precedente art. 1.

 

     Art. 5.

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 si applicano limitatamente alla realizzazione delle opere di edilizia scolastica di cui alla presente legge.

 

     Art. 6.

     Per quanto non in contrasto con le disposizioni della presente legge, valgono le norme della legge 28 luglio 1967, n. 641 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 7.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare, in ciascun anno, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro e di speciali certificati di credito, ovvero mediante emissioni di un prestito redimibile, in ragione di lire 30 miliardi nell'anno finanziario 1974, di lire 120 miliardi nell'anno finanziario 1975, di lire 100 miliardi nell'anno finanziarie 1976.

     Le somme previste dalla presente legge non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

     I mutui con i Consorzi di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore ai 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

     Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

     Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

     Per l'emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

     Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, numero 918, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

     Per l'emissione del prestito redimibile si osservano le disposizioni e le modalità stabilite per il «Prestito per l'edilizia scolastica» di cui agli articoli dal 52 al 57 del titolo III della legge 28 luglio 1967, n. 641.

     All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1974 sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali, di cui ai capitoli 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per gli esercizi dal 1974 al 1976.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.