§ 38.7.111 - Legge 18 marzo 1968, n. 352.
Modifiche ed integrazioni della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA - Casa e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.7 edilizia residenziale pubblica
Data:18/03/1968
Numero:352


Sommario
Art. 1.      Il quinto comma dell'art. 6 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa, è sostituito dai seguenti:
Art. 2.      E' in facoltà degli Istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti proprietari di delegare, per singoli fabbricati, su richiesta della maggioranza degli assegnatari, l'amministrazione [...]
Art. 3.      All'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, è aggiunto il seguente comma:
Art. 4.      E' in facoltà degli istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti, di concedere, per gli alloggi trasferiti in loro proprietà ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. [...]
Art. 5.      Al terzo comma dell'art. 29 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è aggiunto il seguente periodo:
Art. 6.      Il secondo comma dell'art. 35 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è sostituito dal seguente:


§ 38.7.111 - Legge 18 marzo 1968, n. 352. [1]

Modifiche ed integrazioni della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA - Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, contenente il regolamento di attuazione della legge medesima.

(G.U. 11 aprile 1968, n. 94)

 

     Art. 1.

     Il quinto comma dell'art. 6 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa, è sostituito dai seguenti:

     "Gli assegnatari degli alloggi a riscatto con patto di futura vendita, siti in edifici trasferiti in proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti di cui all'art. 4 della presente legge e composti totalmente o prevalentemente da detti alloggi, possono esercitare, qualora ne facciano richiesta, a maggioranza, ai predetti Istituti ed Enti, l'amministrazione autonoma degli alloggi e determinare le quote di amministrazione e manutenzione a proprio carico.

     Gli assegnatari degli alloggi a riscatto con patto di futura vendita, trasferiti in proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti di cui all'art. 4 della presente legge e siti in edifici nei quali si sia costituito, in conseguenza dell'acquisizione della proprietà degli alloggi da parte di altri assegnatari, il condominio ai sensi delle norme del codice civile, possono partecipare al condominio in rappresentanza dei predetti Istituti ed enti, qualora ne facciano richiesta ai medesimi, e concorrere a determinare direttamente le quote di amministrazione e manutenzione a proprio carico.

     L'amministrazione autonoma e la rappresentanza di cui ai commi precedenti sono esercitate sotto la vigilanza degli istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti di cui all'art. 4 della presente legge per quanto attiene alla tutela della proprietà.

     L'ammontare della quota di spese generali da corrispondersi agli istituti autonomi per le case popolari e agli altri enti di cui all'art. 4 della presente legge da parte degli assegnatari di cui al quinto, sesto e nono comma del presente articolo, è fissato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     Gli assegnatari in locazione semplice di alloggi trasferiti in proprietà degli istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti di cui all'art. 4 della presente legge e siti in edifici nei quali si siano costituite amministrazioni autonome o condominiali possono essere delegati dai predetti istituti ed enti a rappresentarli in seno a tali amministrazioni.

     L'ammontare delle quote di amministrazione e manutenzione ordinaria dovute dagli assegnatari di alloggi siti in edifici nei quali non siano state costituite le amministrazioni autonome e condominiali di cui ai commi precedenti, nonchè i criteri per l'attuazione della manutenzione straordinaria degli edifici di prevalente proprietà degli istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti di cui all'art. 4 della presente legge sono fissati distintamente con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     Le quote di spese generali e le quote di amministrazione di cui all'ottavo e decimo comma del presente articolo sono determinate in relazione ai servizi prestati.

     Le quote di manutenzione ordinaria sono determinate distintamente per le singole zone, sentito il parere del comitato centrale di cui al successivo art. 13. Tale parere è formulato dal comitato centrale sentiti i comitati provinciali di cui al successivo art. 24".

 

          Art. 2.

     E' in facoltà degli Istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti proprietari di delegare, per singoli fabbricati, su richiesta della maggioranza degli assegnatari, l'amministrazione e la manutenzione degli alloggi in locazione semplice, ad essi trasferiti in proprietà ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, ad una rappresentanza degli assegnatari stessi.

     Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'art. 1 della presente legge.

 

          Art. 3.

     All'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, è aggiunto il seguente comma:

     "I comitati provinciali possono chiedere e fornire notizie agli istituti autonomi per le case popolari in merito all'andamento della gestione amministrativa degli alloggi trasferiti in proprietà degli istituti stessi ai sensi della legge 1° febbraio 1963, n. 60".

 

          Art. 4.

     E' in facoltà degli istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti, di concedere, per gli alloggi trasferiti in loro proprietà ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, a richiesta degli interessati, la rateazione fino a 30 anni, a partire dalla data della prima assegnazione, del pagamento degli alloggi assegnati con patto di futura vendita o in proprietà con ipoteca legale. In tal caso l'assegnatario dovrà corrispondere l'interesse del 5 per cento scalare sulla quota di capitale corrispondente alle ultime cinque annualità.

 

          Art. 5.

     Al terzo comma dell'art. 29 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è aggiunto il seguente periodo:

     "E' fatta salva la facoltà degli assegnatari degli alloggi realizzati dalla gestione INA-Casa di cedere, senza i vincoli di cui al comma precedente, gli alloggi assegnati in proprietà con garanzia ipotecaria ad altro lavoratore che abbia pagato un'intera annualità di contributo e che non abbia avuto in assegnazione alcun alloggio costruito con il concorso o il contributo dello Stato".

 

          Art. 6.

     Il secondo comma dell'art. 35 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è sostituito dal seguente:

     "Entro i termini e secondo le modalità che saranno stabilite dalle norme di attuazione della presente legge, la Gestione case per lavoratori provvederà alla cessione delle proprietà immobiliari diverse dagli alloggi già della gestione INA-Casa, fatta eccezione degli edifici destinati ai centri sociali realizzati ai sensi della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e successive modificazioni, i quali sono ceduti in uso all'ente convenzionato per l'attuazione del servizio sociale".

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.