§ 38.6.22 - Legge 5 febbraio 1968, n. 82.
Concessione di contributi per le opere ospedaliere ed estensione delle norme previste dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, alle cliniche universitarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.6 edilizia ospedaliera
Data:05/02/1968
Numero:82


Sommario
Art. 1.      Il limite degli impegni a carico del Ministero dei lavori pubblici, per contributi nelle spese previste dai programmi d'interventi per le costruzioni ospedaliere, di cui all'art. 1 della legge [...]
Art. 2.      I comuni, le province, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, indicati nell'art. 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, per procurarsi i mezzi necessari [...]
Art. 3.      Le disposizioni della legge 30 maggio 1965, n. 574, e degli articoli 1 e 2 della presente legge, sono estese, a richiesta dei competenti organi amministrativi delle università e degli istituti [...]
Art. 4.      I benefici di cui al precedente art. 3 non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi.
Art. 5.      E' attribuita alla direzione generale delle opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici la competenza in materia di edilizia universitaria ospedaliera ivi compresi gli ospedali [...]
Art. 6.      Alla spesa di lire 3 miliardi per il 1967 e di lire 6 miliardi per il 1968, prevista dalla presente legge, si farà fronte con corrispondente riduzione del capitolo 5381 (fondo occorrente per far [...]


§ 38.6.22 - Legge 5 febbraio 1968, n. 82. [1]

Concessione di contributi per le opere ospedaliere ed estensione delle norme previste dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, alle cliniche universitarie.

(G.U. 1 marzo 1968, n. 57)

 

     Art. 1.

     Il limite degli impegni a carico del Ministero dei lavori pubblici, per contributi nelle spese previste dai programmi d'interventi per le costruzioni ospedaliere, di cui all'art. 1 della legge 30 maggio 1965, n. 574, è fissato, per ognuno degli anni finanziari 1967 e 1968, in lire 3 miliardi.

     Il finanziamento di cui al precedente comma è in aggiunta ai normali stanziamenti annui previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.

     Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi trentacinquennali di cui all'art. 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574, saranno stanziate negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 2.

     I comuni, le province, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, indicati nell'art. 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, per procurarsi i mezzi necessari all'esecuzione di opere ospedaliere previste dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, nonchè dalla presente legge, possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito, indicati nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, nel limite di spesa risultante dai preventivi debitamente approvati.

     I mutui accordati agli enti indicati nel comma precedente godono della garanzia dello Stato per il rimborso dei capitali ed il pagamento degli interessi con le prescrizioni di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni della legge 30 maggio 1965, n. 574, e degli articoli 1 e 2 della presente legge, sono estese, a richiesta dei competenti organi amministrativi delle università e degli istituti universitari, alla costruzione, al completamento ed all'ampliamento di cliniche universitarie, ospedali clinicizzati e policlinici universitari.

     L'importo dei contributi da destinare alle finalità indicate nel comma precedente non può superare il venti per cento degli stanziamenti.

     Il programma di cui all'art. 1 della legge 30 maggio 1565, n. 574, è approvato, per la parte concernente le opere indicate nel presente articolo, di concerto anche con il Ministro per la pubblica istruzione.

 

          Art. 4.

     I benefici di cui al precedente art. 3 non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi.

 

          Art. 5.

     E' attribuita alla direzione generale delle opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici la competenza in materia di edilizia universitaria ospedaliera ivi compresi gli ospedali clinicizzati ed i policlinici, già assegnata alla direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata dello stesso Ministero.

 

          Art. 6.

     Alla spesa di lire 3 miliardi per il 1967 e di lire 6 miliardi per il 1968, prevista dalla presente legge, si farà fronte con corrispondente riduzione del capitolo 5381 (fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso) degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1967 e 1968.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.