§ 38.5.a - Legge 25 giugno 1956, n. 702.
Attribuzione della facoltà ai Comuni, sedi di uffici giudiziari, di disporre di una parte del contributo corrisposto dallo Stato in applicazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.5 edilizia carceraria e giudiziaria
Data:25/06/1956
Numero:702


Sommario
Art. 1.      I Comuni, ai quali viene corrisposto dallo Stato, a termini della legge 24 aprile 1941, n. 392, modificata dalla legge 2 luglio 1952, n. 703, il contributo alle spese di [...]
Art. 2.      L'autorizzazione prevista dall'articolo precedente è concessa, previa deliberazione dei Comuni interessati, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di [...]
Art. 3.      Per l'esecuzione delle opere indicate nella presente legge, i Comuni sono autorizzati a scontare i contributi straordinari di cui sopra, o a contrarre mutui con la Cassa [...]


§ 38.5.a - Legge 25 giugno 1956, n. 702.

Attribuzione della facoltà ai Comuni, sedi di uffici giudiziari, di disporre di una parte del contributo corrisposto dallo Stato in applicazione dell'art. 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e dell'art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari.

(G.U. 23 luglio 1956, n. 182).

 

 

     Art. 1.

     I Comuni, ai quali viene corrisposto dallo Stato, a termini della legge 24 aprile 1941, n. 392, modificata dalla legge 2 luglio 1952, n. 703, il contributo alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, possono essere autorizzati ad erogare direttamente o a cedere ad enti finanziatori parte del contributo stesso per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri di edifici giudiziari.

 

          Art. 2.

     L'autorizzazione prevista dall'articolo precedente è concessa, previa deliberazione dei Comuni interessati, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, e con lo stesso decreto è stabilita la misura in cui il contributo deve essere impiegato per gli scopi menzionati nell'articolo anzidetto ed il periodo per il quale tale concessione è consentita.

 

          Art. 3.

     Per l'esecuzione delle opere indicate nella presente legge, i Comuni sono autorizzati a scontare i contributi straordinari di cui sopra, o a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri Istituti nel limite di spesa risultante dai preventivi debitamente approvati.

     Si applicano ai mutui suddetti le norme degli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.