§ 37.1.152 – D.M. 13 gennaio 2000, n. 55.
Regolamento recante norme in materia di cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincolo doganale e ad accise.


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:13/01/2000
Numero:55


Sommario
Art. 1.  Cali per cause inerenti alla natura delle merci.
Art. 2.  Misure dei cali naturali e tecnici.
Art. 3.  Disciplina dei cali delle merci assoggettate a vincolo doganale.
Art. 4.  Cali di prodotti soggetti ad accisa.
Art. 5.  Abrogazione dei decreti precedenti.


§ 37.1.152 – D.M. 13 gennaio 2000, n. 55.

Regolamento recante norme in materia di cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincolo doganale e ad accise.

(G.U. 14 marzo 2000, n. 61).

 

     Art. 1. Cali per cause inerenti alla natura delle merci.

     1. I cali delle merci per cause inerenti alla loro stessa natura, di cui all'articolo 864 del regolamento CEE della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993, si suddividono in cali naturali ed in cali tecnici.

     2. Sono cali naturali le perdite di peso o di volume delle merci che si verificano nel tempo per effetto di fenomeni chimici, fisici o biologici. Nei cali naturali sono comprese anche le perdite connesse all'introduzione od all'estrazione delle merci.

     3. Sono cali tecnici le perdite di peso o di volume dipendenti da manipolazioni a cui le merci siano state sottoposte durante la permanenza in depositi o in altri luoghi, ovvero in dipendenza del loro trasporto.

     4. I cali naturali sono cumulabili con i cali tecnici.

 

          Art. 2. Misure dei cali naturali e tecnici.

     1. Sono riconosciuti, su richiesta dell'interessato ed a condizione che non ricorrano le ipotesi di cui al paragrafo 2 dell'articolo 862 del regolamento CEE della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993, i cali contenuti entro le misure indicate nelle tabelle A e B allegate al presente regolamento.

     2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i cali naturali e tecnici, nella misura forfettaria di cui al comma 1 del presente articolo, non possono essere riconosciuti per il periodo in cui le merci siano ininterrottamente racchiuse in contenitori, recipienti e involucri di materiale inerte ed impermeabile, ermeticamente chiusi.

     3. Per la birra le perdite in magazzino, comprensive anche di quelle connesse all'introduzione ed all'estrazione, derivanti da rotture di imballaggi e contenitori sono riconosciute in misura inferiore o pari allo 0,2 per cento del quantitativo estratto nel mese.

     4. Le frazioni di calo superiore alle misure forfettarie sono riconosciute secondo i principi contenuti nell'articolo 862 del regolamento CEE della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993, su richiesta dell'interessato, dal direttore della circoscrizione doganale territorialmente competente, che può avvalersi dell'opera del laboratorio chimico delle dogane e delle imposte indirette nonché di quella dell'ufficio tecnico di finanza.

     5. Il riconoscimento dei cali delle merci non contemplate dalle allegate tabelle A e B è effettuato secondo i criteri di cui al comma 4.

 

          Art. 3. Disciplina dei cali delle merci assoggettate a vincolo doganale.

     1. I cali naturali e tecnici sono determinati rispetto alla quantità di merce risultante al momento dell'assoggettamento al vincolo doganale ovvero, se sono stati eseguiti controlli o verifiche, al momento dell'ultimo controllo o verifica.

     2. I cali riconosciuti sono annotati nei documenti emessi in occasione della liberazione dal vincolo doganale, ovvero, perdurando detto vincolo, nei verbali redatti in occasione di controlli o verifiche e nei prescritti registri, scritture od inventari.

 

          Art. 4. Cali di prodotti soggetti ad accisa.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche ai prodotti soggetti ad accisa. Per gli impianti sottoposti al controllo dell'ufficio tecnico di finanza, il riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 4, è effettuato dal direttore del suddetto ufficio.

 

          Art. 5. Abrogazione dei decreti precedenti.

     1. Sono abrogati i decreti del Ministro delle finanze 13 maggio 1971 e 21 novembre 1974, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 29 maggio 1971 e n. 4 del 4 gennaio 1975.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

     Tabella A

     CALI NATURALI

     Note:

     1) I cali naturali sono commisurati all'anno di giacenza; per periodi minori di un anno si liquidano in proporzione di mese in mese compiuto, considerando per mese compiuto anche le frazioni di mese, superiori a giorni quindici, eccezion fatta per le merci classificate ai capitoli 22, 27 e 29 per le quali il calo è commisurato all'effettivo periodo di giacenza in ragione di giorno in giorno. Per casi specifici i cali sono commisurati al carico di magazzino e cioè alla giacenza all'inizio dell'anno finanziario o, se posteriore, alla data dell'ultimo inventario, maggiorata del quantitativo introdotto successivamente; in tale evenienza la loro misura, riportata nella colonna 3 è contrassegnata da un asterisco.

     2) Per i prodotti di cui al codice NC 2008, quando rendesi applicabile l'accisa, oltre al calo in peso, è ammesso il calo in volume anidro previsto per l'alcole etilico contenuto nei prodotti stessi.

     3) Per la birra non condizionata, presentata cioè in condizioni diverse da quelle di immissione in consumo, il calo ammissibile è determinato ai fini dei diritti doganali diversi dall'accisa.

     4) I cali relativi agli alcoli ed agli altri prodotti dei codici NC 2207 e 2208, non denaturati, custoditi in recipienti di legno, sono maggiorati dell'1% se trattasi di recipienti di legno di capacità non superiore ai 4 ettolitri; uguale maggiorazione, eventualmente cumulabile con la precedente, viene applicata se i recipienti sono di legno di ciliegio.

     5) Per l'alcole etilico denaturato del codice NC 2207, il calo è comprensivo anche delle perdite di filtrazione, di imbottigliamento e per qualsiasi altro motivo tecnico.

 

 

CODICE NC

DENOMINAZIONE DELLE MERCI

MISURA DEL CALO

1

2

3

02.02

Carni e frattaglie degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, congelate

3% in peso

ex 02.03

 

 

ex 02.04

 

 

ex 02.05

 

 

ex 02.06

 

 

ex 02.07

Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 01.05 (esclusi i fegati), congelate

3% in peso

 

Fegati di volatili della voce 01.05:

 

ex 02.07

- congelati

3% in peso

ex 02.10

- salati o in salamoia, secchi o affumicati

5% in peso

ex 02.08

Altre carni e frattaglie commestibili, congelate

3% in peso

ex 02.09

Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti

 

 

- congelati

3% in peso

 

- salati o in salamoia, essiccati o affumicati

5% in peso

ex 02.10

Carni e frattaglie, commestibili (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate

5% in peso

03.03

Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 03.04

3% in peso

ex 03.04

Filetti di pesce, congelati

3% in peso

ex 03.05

Pesci secchi salati o in salamoia, pesci affumicati

5% in peso

ex 03.06

Crostacei, anche sgusciati, congelati

3% in peso

ex 03.07

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, congelati

3% in peso

ex 0406.90

Altri formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa, inferiore o uguale a 47% (es. Grana padano, Parmigiano reggiano, Fiore sardo, Pecorino, ecc.)

3% in peso

ex 0407.00

Uova di volatili, in guscio, conservate in magazzini frigoriferi

5% in peso

ex 08.01

Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, secche anche sgusciate

1% in peso

ex 08.02

Altre frutta a guscio, secche anche sgusciate o decorticate

1% in peso

08.08

Mele, pere e cotogne, fresche, conservate in magazzini frigoriferi

10% in peso

ex 09.01

Caffè, non torrefatto, anche decaffeinizzato, in grani anche rivestiti della loro pellicola

1,2% in peso

10.01

Frumento (grano) e frumento segalato

1% in peso

10.02

Segala

1% in peso

10.03

Orzo

1,2% in peso

10.04

Avena

1,2% in peso

10.05

Granturco

1,5% in peso

ex 11.04

Cereali altrimenti lavorati (mondati, decorticati o pilati, perlati, soltanto spezzati o schiacciati):

 

 

- frumento

1% in peso

 

- segala

1% in peso

 

- orzo

1,2% in peso

 

- avena

1,2% in peso

 

- granturco

1,5% in peso

ex 15.01

Altri grassi ed oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, ecc.)

2% in peso

ex 15.02

 

 

ex 15.06

 

 

ex 1516.10

 

 

ex 15.03

Oleostearina, olio di strutto e oleomargarina, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

2% in peso

ex 15.04

Grassi e oli di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati

2% in peso

da ex 15.07 a ex 15.18

Oli vegetali fissi, fluidi e concreti, greggi, depurati o raffinati

2% in peso

ex 15.16

Grassi e oli animali o vegetali parzialmente idrogenati

2% in peso

ex 15.18

Oli animali o vegetali, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 15.16

2% in peso

15.22

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

2% in peso

ex 16.01

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue

5% in peso

ex 18.01

Cacao in grani, non torrefatto, anche infranto

1% in peso

ex 20.08

Frutta altrimenti preparata o conservata, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole:

 

 

Frutta a guscio comprese le arachidi tostate

1% in peso

 

Altre:

 

 

con aggiunta di alcole:

 

 

- in recipienti di legno

4% in peso

 

- in altri recipienti

1% in peso

2106.9020

Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:

 

 

- in recipienti di legno

4% in volume anidro

 

- in altri recipienti

1% in volume anidro

ex 22.03

Birra di malto non condizionata

* 1% in hl-gr

22.04

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009:

 

 

- in recipienti di legno

4% in volume

 

- in altri recipienti

1% in volume

22.05

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:

 

 

- in recipienti di legno

4% in volume

 

- in altri recipienti

1% in volume

ex 22.06

Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele):

 

 

- in recipienti di legno

4% in volume

 

- in altri recipienti

1% in volume

22.07

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol., alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo:

 

 

alcole etilico non denaturato:

 

 

- in recipienti di legno

4% in volume anidro

 

- in altri recipienti

1% in volume anidro

 

alcole etilico denaturato:

 

 

da confezionare in recipienti di capacità superiore a 50 litri

* 3% in volume anidro

 

- da confezionare in altri recipienti

* 5% in volume anidro

22.08

Alcole etilico non denaturato con tilolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

 

 

- in recipienti di legno

4% in volume anidro

 

- in altri recipienti

1% in volume anidro

22.09

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili, ottenuti dall'acido acetico:

 

 

- in recipienti di legno

4% in volume anidro

 

- in altri recipienti

1% in volume anidro

27.06

Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti

* 1% in peso

27.07

Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici

* 1% in peso

27.09

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

1% in peso

27.10

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base:

 

 

- Oli leggeri esclusa l'acqua ragia minerale:

 

 

a) in depositi di capacità minore o uguale a 500 mc

3% in volume a 15 °C

 

b) in depositi di capacità maggiore di 500 mc

2% in volume a 15 °C

 

- Acqua ragia minerale

1% in volume a 15 °C

 

- Oli medi e oli da gas

1% in volume a 15 °C

 

- Oli combustibili

* 1% in peso

 

- Oli lubrificanti e altri

1% in peso

 

- Oli minerali denaturati detenuti da impianti che riforniscono esclusivamente i diretti utilizzatori

* 1% in volume a 15 °C o in peso, a seconda della tassazione

ex 27.11

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi: liquetatti

3% in peso

27.12

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

1% in peso

27.13

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

* 1% in peso

27.15

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs")

* 1% in peso

29.01

Idrocarburi aciclici:

 

 

- a 3 o 4 atomi di carbonio, liquefatti

3% in peso

 

- da 5 a 12 atomi di carbonio

2% in volume a 15 °C

 

- con più di 12 atomi di carbonio

1% in peso

29.02

Idrocarburi ciclici:

 

 

- dal codice 2902.11 al codice 2902.70

2% in peso

 

- codice 2902.90

1% in peso

ex 29.03

Cloroetano (cloruro di etile), 1,2-Dicloroetano (cloruro di etilene) vinile monomero, tricloroetilene

4% in peso

ex 29.03

Tetracloroetano e Tetracloroetile (percloroetilene)

2% in peso

ex 29.05

Metanolo (alcole metilico): propan-1-olo (alcole propilico); propan-2-olo (alcole isopropilico); butan-1-olo (alcole n-butilico); alcole isobutilico

4% in volume anidro

29.12.1200

Etanale (Acetaldeide)

4% in peso

ex 29.14

Acetone-butanone (metiletilchetone); 4-metilpentan-2-one (metilisobutilchetone)

4% in peso

29.15 3200

Acetato di vinile

4% in peso

ex 29.26

Acrilonitrile

4% in peso

ex 33.02

Altre preparazioni alcoliche a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande

 

 

- in recipienti di legno

4% in volume anidro

 

- in altri recipienti

1% in volume anidro

ex 34.03

Preparazioni lubrificanti contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

1% in peso

38.11

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

1% in peso

3817.10

Alchilbenzeni in miscele

1% in peso

38.23

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

1% in peso

 

 

     Tabella B

     CALI TECNICI

     Note:

     1) La misura del calo è riferita al quantitativo di prodotto oggetto dell'operazione. Per "operazioni semplici" (colonna 3) si intendono gli spostamenti e le manipolazioni di cui le merci possono formare oggetto (travaso, cernita, miscelazione, ecc.). E' considerata operazione semplice anche l'apertura temporanea dei contenitori, recipienti ed involucri contenenti prodotti volatili.

     2) Quando nella colonna 3 sono indicate più operazioni semplici la corrispondente misura del calo si riferisce ad ogni singola operazione.

     3) Quando nella colonna 3 è indicata l'operazione di trasporto, la corrispondente misura del calo si riferisce all'operazione considerata nell'intero ciclo di svolgimento, dall'accertamento in partenza a quello in arrivo. Nel caso di utilizzazione di più sistemi di trasporto il trasporto si considera effettuato interamente con il sistema per l'impiego del quale è previsto il calo più elevato. A tale misura può essere cumulata, a norma dell'articolo 1, comma 4, quella dell'eventuale calo naturale in relazione alla durata del trasporto nonché quella del calo tecnico relativo ai travasi fra i vari mezzi di trasporto.

     4) Per la birra non condizionata, presentata cioè in condizioni diverse da quelle di immissione in consumo, i cali tecnici ammissibili, diversi da quelli di trasporto, sono determinati ai fini dei diritti doganali diversi dall'accisa.

     5) Per i prodotti del codice NC 2008 oltre al calo in peso è ammesso il calo in volume anidro previsto per l'alcole etilico contenuto nei prodotti stessi.

 

 

CODICE NC

DENOMINAZIONE DELLE MERCI

TIPO DI OPERAZIONE

MISURA DEL CALO

1

2

3

4

ex 0406.90

Altri formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa, inferiore o uguale a 47% (es. Grana padano, Parmigiano reggiano, Fiore sardo, Pecorino ecc.)

operazioni semplici

0,5% in peso

10.01

Frumento (grano) e frumento segalato

idem

1% in peso

10.02

Segala

idem

1% in peso

10.03

Orzo

idem

1% in peso

10.04

Avena

idem

1% in peso

10.05

Granturco

idem

1,3% in peso

ex 11.04

Cereali altrimenti lavorati (mondati, decorticati o pilati, perlati, soltanto spezzati o schiacciati):

idem

 

 

- frumento

 

1% in peso

 

- segala

 

1% in peso

 

- orzo

 

1% in peso

 

- avena

 

1% in peso

 

- granturco

 

1,3% in peso

da ex 12.01 a ex 12.07

Semi e frutti oleosi, anche frantumati

idem

1% in peso

ex 20.08

Frutta altrimenti preparata o conservata, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole:

 

 

 

- altre:

1) operazioni semplici

0,3% in peso

 

con aggiunta di alcole

2) trasporto:

 

 

 

- via mare o via acque interne

1% in peso

 

 

- stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5% in peso

2106.9020

Preparazione alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

1) operazioni semplici

0,3% in volume anidro

 

 

2) trasporto:

 

 

 

- via mare o via acque interne

2% in volume anidro

 

 

- stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5% in volume anidro

ex 22.03

Birra di malto: non condizionata

1) operazioni semplici:

 

 

 

- imbottigliamento

3% hl - gr

 

 

- filtrazione

4% hl - gr

 

 

- altre op. sempl.

0,3% hl - gr

 

 

2) trasporto:

 

 

 

- via mare o via acque interne

0,8% hl - gr

 

 

- stradale, per ferrovia o per altre vie

0,8% hl - gr

22.04

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009:

1) operazioni semplici

0,3% in volume

 

 

2) trasporto:

 

 

 

- via mare o via acque interne

2% in volume

 

 

- stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5% in volume

22.05

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

1) operazioni semplici

0,3% in volume

 

 

2) trasporto:

 

 

 

- via mare o via acque interne

2% in volume

 

 

- stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5% in volume

ex 22.06

Altre bevande fermentate (per es.: sidro, sidro di pere, idromele):

1) operazioni semplici

0,3% in volume

 

 

2) trasporto:

 

 

 

- via mare o via acque interne

2% in volume

 

 

- stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5% in volume

ex 22.07

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo:

 

 

 

- alcole etilico non denaturato

1) operazioni semplici

0,3% in volume anidro

 

 

2) trasporto:

 

 

 

- via mare o via acque interne

2% in volume anidro

 

 

- stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5% in volume anidro

 

alcole etilico denaturato

1) trasporto:

 

 

 

- via mare o via acque interne

2% in volume anidro

 

 

- stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5% in volume anidro

ex 22.08

Alcole etilico con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

1) operazioni semplici

0,3% in volume anidro

 

 

2) trasporto:

 

 

 

- via mare o via acque interne

2% in volume anidro

 

 

- stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5% in volume anidro

22.09

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili, ottenuti dall'acido acetico

1) operazioni semplici

0,3% in volume

 

 

2) trasporto:

 

 

 

- via mare o via acque interne

2% in volume

 

 

- stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5% in volume

27.06

Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti

1) operazioni semplici

0,2% in peso

 

 

2) trasporto:

 

 

 

- via mare o via acque interne

1% in peso

 

 

- stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5% in peso

27.07

Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici

1) operazioni semplici

0,2% in peso

 

 

2) trasporto:

 

 

 

- via mare o via acque interne

1% in peso

 

 

- stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5% in peso

27.09

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

1) operazioni semplici

0,2% in peso

 

 

2) trasporto:

 

 

 

- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni

1% in peso

 

 

- stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5% in peso

27.10

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base:

 

 

 

- Oli leggeri esclusa l'acqua ragia minerale

1) operazioni semplici

0,2% in volume a 15 °C

 

 

2) trasporto:

 

 

 

- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni

2% in volume a 15 °C

 

 

- stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5% in volume a 15 °C

 

- Acqua ragia minerale, oli medi e gasolio

1) operazioni semplici

0,2% in volume a 15 °C

 

 

2) trasporto:

 

 

 

- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni

1% in volume a 15 °C

 

 

- stradale, ferrovia o per altre vie

0,5% in volume a 15 °C

 

- Oli pesanti

1) operazioni semplici

0,2% in peso

 

 

2) trasporto:

 

 

 

- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni

1% in peso

 

 

- stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5% in peso

ex 27.11

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi: liquefatti

1) operazioni semplici:

 

 

 

- imbottigliamento

2% in peso

 

 

- altre

1% in peso

 

 

2) trasporto:

 

 

 

- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni

2% in peso

 

 

- stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5% in peso

27.12

Vaselina: paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

1) operazioni semplici

0,2% in peso

 

 

2) trasporto:

 

 

 

- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni

1% in peso

 

 

- stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5% in peso

ex 27.13

Estratti aromatici del petrolio e prodotti di composizione simile

1) operazioni semplici

0,2% in peso

 

 

2) trasporto:

 

 

 

- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni

1% in peso

 

 

- stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5% in peso

27.15

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs")

1) operazioni semplici

0,2% in peso

 

 

2) trasporto:

 

 

 

- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni

1% in peso

 

 

- stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5% in peso

29.01

Idrocarburi aciclici:

 

 

 

- a 3 o 4 atomi di carbonio, liquefatti

1) operazioni semplici:

 

 

 

- imbottigliamento

2% in peso

 

 

- altre

1% in peso

 

 

2) trasporto:

 

 

 

- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni

2% in peso

 

 

- stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5% in peso

 

- da 5 a 12 atomi di carbonio

1) operazioni semplici

0,2% in peso

 

 

2) trasporto:

 

 

 

- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni

2% in peso

 

 

- stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5% in peso

 

- con più di 12 atomi di carbonio

1) operazioni semplici

0,2% in peso

 

 

2) trasporto

1% in peso

 

 

- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni

 

 

 

- stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5% in peso

29.02

Idrocarburi ciclici:

1) operazioni semplici

0,3% in peso

 

- dal codice 2902.11 al codice 2902.70

2) trasporto:

 

 

 

- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni

2% in peso

 

 

- stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5% in peso

 

- codice 2902.90

1) operazioni semplici

0,2% in peso

 

 

2) trasporto:

 

 

 

- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni

1% in peso

 

 

- stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5% in peso

ex 29.03

Cloroetano (cloruro di etile), 1,2 dicloroetano (cloruro di etilene) vinile monomero, tricloroetilene

1) operazioni semplici

0,3% in peso

 

 

2) trasporto:

 

 

 

- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni

2% in peso

 

 

- stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5% in peso

ex 29.03

Tetracloroetano e tetracloroetile (percloroetilene)

1) operazioni semplici

0,3% in peso

 

 

2) trasporto:

 

 

 

- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni

2% in peso

 

 

- stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5% in peso

ex 29.05

Metanolo (alcole metilico); propan-1-olo (alcole propilico); propan-2-olo (alcole isopropilico); butan-1-olo (alcole n-butilico); alcole isobutilico

1) operazioni semplici

0,3% in volume anidro

 

 

2) trasporto:

 

 

 

- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni

2% in volume anidro

 

 

- stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5% in volume anidro

29.121200

Etanale (Acetaldeide)

1) operazioni semplici

0,3% in peso

 

 

2) trasporto:

 

 

 

- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni

2% in peso

 

 

- stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5% in peso

ex 29.14

Acetone - butanone (metiletilchetone);

1) operazioni semplici

0,3% in peso

 

4-metilpentan-2-one (metilisobutilchetone)

2) trasporto:

 

 

 

- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni

2% in peso

 

 

- stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5% in peso

29.153200

Acetato di vinile

1) operazioni semplici

0,3% in peso

 

 

2) trasporto:

 

 

 

- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni

2% in peso

 

 

- stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5% in peso

ex 29.26

Acrilonitrile

1) operazioni semplici

0,3% in peso

 

 

2) trasporto:

 

 

 

- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni

2% in peso

 

 

- stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5% in peso

ex 33.02

Altre preparazioni alcoliche a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande

1) operazioni semplici

0,3% in volume anidro

 

 

2) trasporto:

 

 

 

- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni

2% in volume anidro

 

 

- stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5% in volume anidro

ex 34.03

Preparazioni lubrificanti contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

1) operazioni semplici

0,2% in peso

 

 

2) trasporto:

 

 

 

- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni

1% in peso

 

 

- stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5% in peso

38.11

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

1) operazioni semplici

0,2% in peso

 

 

2) trasporto:

 

 

 

- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni

1% in peso

 

 

- stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5% in peso

38.17

Alchibenzeni in miscele

1) operazioni semplici

0,2% in peso

 

 

2) trasporto:

 

 

 

- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni

1% in peso

 

 

- stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5% in peso