§ 37.1.19 – L. 4 novembre 1951, n. 1295.
Istituzione di un punto franco a Brindisi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:04/11/1951
Numero:1295


Sommario
Art. 1.      E' istituito un punto franco nell'area in contrada Perrino, prospicente il seno di levante del porto, delimitato giusta la planimetria allegata alla presente legge
Art. 2. 
Art. 3.      La sussistenza delle condizioni per la applicazione del regime di punto franco è dichiarata con decreto del Ministro per le finanze
Art. 4.      Le aree comprese nella delimitazione di cui all'art. 1 e costituite in punto franco, sono considerate fuori dalla linea doganale a norma dell'art. 1 della legge doganale [...]
Art. 5.      Il carattere extra doganale delle aree costituite in punto franco ai sensi del precedente art. 3, non si estende all'uso ed al consumo
Art. 6.      Sono vietati nel punto franco l'ingresso ai venditori ambulanti e la vendita al minuto
Art. 7.      L'esonero dai vincoli doganali consentiti dal regime di punto franco, non si applica
Art. 8.      Per le navi che approdano nel punto franco e che ne partono saranno applicate le disposizioni del titolo II, capo II, della legge doganale concernente i manifesti. [...]
Art. 9.      Nulla è innovato alle disposizioni di Codice di navigazione o delle altre leggi e regolamenti, relativo all'uso delle aree pertinenti al Demanio pubblico marittimo ed [...]
Art. 10.      L'Amministrazione e la gestione del punto franco è affidata al Consorzio del porto di Brindisi
Art. 11.      Il personale dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria, hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei magazzini, nessuno escluso, [...]
Art. 12.      L'impianto di stabilimenti industriali nelle aree comprese nella delimitazione di cui all'art. 1 è subordinato a preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze, [...]
Art. 13.      In quanto non contrastino col regime di punto franco, sono applicabili le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia doganale, comprese quelle riguardanti [...]
Art. 14.      E' punito con la multa da un minimo di due volte ad un massimo di dieci volte i diritti dovuti, chiunque consumi od usi nelle aree costituite in punto franco le merci di [...]
Art. 15.      E' punito con un'ammenda pari ai diritti dovuti ad un massimo di tre volte i diritti medesimi, chiunque non introduce negli appositi magazzini ritenuti idonei per la [...]
Art. 16.      Le norme di coordinamento e quelle speciali intese ad assicurare la tutela degli interessi fiscali e valutari saranno dettate da apposito regolamento, che sarà approvato [...]


§ 37.1.19 – L. 4 novembre 1951, n. 1295.

Istituzione di un punto franco a Brindisi.

(G.U. 6 dicembre 1951, n. 281).

 

     Art. 1.

     E' istituito un punto franco nell'area in contrada Perrino, prospicente il seno di levante del porto, delimitato giusta la planimetria allegata alla presente legge:

     a nord: dallo stabilimento della Società Montecatini e dalla strada Sant'Apollinare;

     ad est: da una linea che parte dall'incrocio delle strade "vicinale Ponte Piccolo" e "vicinale Sant'Apollinare", corre in direzione 130° rispetto a nord e, dopo metri 240, piega in direzione 180°. A partire da tale gomito, la linea si mantiene in direzione nord-sud terminando in un punto sito alla distanza di metri 606 sia dal mare che dal gomito della strada vicinale Santa Lucia;

     a sud: da una linea est-ovest, che, partendo dal punto precedente, forma un angolo di 86 gradi, misurato nel quadrante nord-est, con la banchina del seno di levante prospicente la proprietà della ditta Feltrinelli e termina a metri 120 dal mare;

     ad ovest: da un tratto di allacciamento ferroviario, da un tratto di strada, dallo stabilimento della ditta Feltrinelli (mare), dallo stabilimento della Società Montecatini.

 

          Art. 2. [1]

     [Le opere occorrenti per la sistemazione e l'utilizzazione dell'area delimitata dall'articolo precedente sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.

     Le occupazioni ed espropriazioni che si renderanno indispensabili saranno effettuate a norma della legge 25 giugno 1865, n. 8359, e successive modificazioni ed aggiunte.]

 

          Art. 3.

     La sussistenza delle condizioni per la applicazione del regime di punto franco è dichiarata con decreto del Ministro per le finanze.

 

          Art. 4.

     Le aree comprese nella delimitazione di cui all'art. 1 e costituite in punto franco, sono considerate fuori dalla linea doganale a norma dell'art. 1 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

     Nelle aree stesse, salve le limitazioni e le eccezioni di cui agli articoli seguenti, si potranno compiere, in completa libertà da ogni vincolo doganale, tutte le operazioni inerenti allo sbarco, imbarco o trasporto di materiali o di merci, al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione, anche di carattere industriale.

     Le merci estere introdotte in dette aree si considerano fuori del territorio doganale e, se provengono dall'interno di esse, si considerano definitivamente uscite dallo Stato.

     Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nelle aree medesime si considerano, agli effetti doganali definitivamente esportate e sono assimilate alle merci estere, salvo che non siasi provveduto a mantenere la nazionalità nei casi e nei modi che saranno indicati dal regolamento previsto dal successivo art. 16.

 

          Art. 5.

     Il carattere extra doganale delle aree costituite in punto franco ai sensi del precedente art. 3, non si estende all'uso ed al consumo:

     a) delle merci estere, compresi i commestibili e le bevande;

     b) dei materiali di impianto e di servizio delle aziende pubbliche o private;

     c) dei materiali di ogni specie per costruzioni edilizie o stradali;

     d) degli arredamenti di ufficio e di abitazioni.

     Le merci, i generi ed i materiali di cui al comma precedente debbono essere nazionali o nazionalizzati. Le prescrizioni da osservarsi perchè sia riconosciuta o mantenuta tale condizione, anche agli effetti della eventuale reintroduzione in franchigia nel territorio doganale, saranno stabilite dal regolamento previsto dal successivo articolo 16.

 

          Art. 6.

     Sono vietati nel punto franco l'ingresso ai venditori ambulanti e la vendita al minuto.

     La concessione di spacci viveri e di bevande, nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, e la concessione di esercizio di vendita per provviste di bordo, saranno disciplinate da prescrizioni atte ad assicurare l'osservanza della disposizione di cui al precedente articolo.

 

          Art. 7.

     L'esonero dai vincoli doganali consentiti dal regime di punto franco, non si applica:

     1) ai generi di monopolio:

     2) alla saccarina ed ai prodotti saccarinati;

     3) alle armi portatili ed alle loro parti;

     4) agli articoli da oreficeria ed agli oggetti preziosi;

     5) ai bastoni ed agli ombrelli;

     6) agli oggetti di qualsiasi natura ridotti ad indumenti personali, nonchè ai lavori di pellicceria;

     7) agli alcaloidi e loro sali, compresi gli stupefacenti;

     8) ai prodotti medicinali sintetici ed alle specialità medicinali;

     9) agli articoli tascabili ed alle merci che si prestino ad essere facilmente occultate.

     Le merci ed i prodotti sovraindicati devono essere immessi in appositi magazzini, riconosciuti idonei per la sicura custodia e sottoposti alla vigilanza della competente dogana nei modi prescritti dagli articoli 72 e 75 della legge doganale.

     Nel regolamento di cui all'art. 16 saranno indicate le norme da osservarsi per il deposito delle merci di cui al precedente comma e la loro eventuale manipolazione.

 

          Art. 8.

     Per le navi che approdano nel punto franco e che ne partono saranno applicate le disposizioni del titolo II, capo II, della legge doganale concernente i manifesti. Tuttavia l'obbligo di render conto delle merci manifestate si considera adempiuto, da parte del capitano, quando venga dimostrato l'avvenuto sbarco o trasbordo nel recinto del punto franco delle merci che dal manifesto di arrivo non risultino destinate a rimanere a bordo.

     Agli effetti delle stesse disposizioni le navi provenienti dal punto franco di Brindisi sono considerate presso gli altri porti dello Stato come provenienti direttamente dall'estero.

 

          Art. 9.

     Nulla è innovato alle disposizioni di Codice di navigazione o delle altre leggi e regolamenti, relativo all'uso delle aree pertinenti al Demanio pubblico marittimo ed all'esercizio della polizia marittima.

     Restano pure ferme le disposizioni della legge 1° giugno 1931 n. 886, relativa al regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti.

 

          Art. 10.

     L'Amministrazione e la gestione del punto franco è affidata al Consorzio del porto di Brindisi.

     Tale ente è tenuto:

     a) a mantenere in buono stato la cinta doganale e ad eseguire tutte le opere che fossero richieste dall'Amministrazione finanziaria, per il sicuro esercizio della vigilanza;

     b) a fornire gratuitamente i locali necessari per l'espletamento dei servizi doganali e ferroviari, a provvedere al loro arredamento, compresa la illuminazione, il riscaldamento e l'acqua, nonchè ad eseguire, a sua cura, le spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ferroviari ricadenti nell'àmbito del punto franco.

 

          Art. 11.

     Il personale dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria, hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei magazzini, nessuno escluso, e negli altri esercizi esistenti nel punto franco, per eseguire accertamenti sulle merci depositate, ispezionare i libri, i registri ed i documenti commerciali.

     E' data altresì facoltà al personale ferroviario di accedere nel punto franco per eseguire gli accertamenti e le verifiche di sua spettanza.

 

          Art. 12.

     L'impianto di stabilimenti industriali nelle aree comprese nella delimitazione di cui all'art. 1 è subordinato a preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero, per i trasporti, e, ove occorra, con gli altri Ministri interessati.

 

          Art. 13.

     In quanto non contrastino col regime di punto franco, sono applicabili le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia doganale, comprese quelle riguardanti le sanzioni di carattere penale.

     Restano ferme, salvo che in esse non sia fatta espressa deroga per i punti franchi, le altre leggi dello Stato riferentesi ad attività che nel punto franco possono essere svolte.

 

          Art. 14.

     E' punito con la multa da un minimo di due volte ad un massimo di dieci volte i diritti dovuti, chiunque consumi od usi nelle aree costituite in punto franco le merci di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

     E' punito con la stessa pena chiunque immette merci estere nei magazzini destinati al deposito di merci nazionali.

 

          Art. 15.

     E' punito con un'ammenda pari ai diritti dovuti ad un massimo di tre volte i diritti medesimi, chiunque non introduce negli appositi magazzini ritenuti idonei per la sicura custodia, le merci di cui al precedente art. 7.

 

          Art. 16.

     Le norme di coordinamento e quelle speciali intese ad assicurare la tutela degli interessi fiscali e valutari saranno dettate da apposito regolamento, che sarà approvato con decreto del Capo dello Stato, sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri.

     Con lo stesso regolamento saranno stabilite le condizioni alle quali potrà essere riconosciuta l'origine delle merci da estrarre dal punto franco, quando ciò sia richiesto per la concessione di particolari agevolezze; le facoltà che all'Amministrazione finanziaria restano riservate nell'àmbito del punto franco, anche rispetto alle persone che possono esserne temporaneamente o permanentemente escluse; le norme intese a disciplinare l'ordine interno e il movimento dei varchi; le incombenze spettanti all'Amministrazione del punto franco, ai fini del regolare svolgimento dei servizi doganali e ferroviari, nonchè di quelli relativi alla vigilanza.

 

 

Allegato

(Omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2002. Tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 5 del D.L. 23 novembre 2001, n. 411; al 31 dicembre 2002 dall'art. 5 della L. 1 agosto 2002, n. 166; al 30 giugno 2003 dall'art. 3 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122.