§ 5.5.52 - L.P. 30 luglio 2008, n. 13.
Istituzione della giornata dell’autonomia e disciplina dei segni distintivi della Provincia autonoma di Trento


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:30/07/2008
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Istituzione della giornata dell’autonomia
Art. 2.  Iniziative per la valorizzazione dell’autonomia
Art. 3.  Stemma e gonfalone della Provincia
Art. 4.  Inno provinciale
Art. 5.  Bandiera della Provincia
Art. 6.  Esposizione della bandiera
Art. 7.  Regolamento di esecuzione
Art. 8.  Abrogazione dell’articolo 10 (Istituzione della giornata dell’autonomia e della cultura trentina) della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15
Art. 9.  Disposizione finanziaria


§ 5.5.52 - L.P. 30 luglio 2008, n. 13.

Istituzione della giornata dell’autonomia e disciplina dei segni distintivi della Provincia autonoma di Trento

(B.U. 19 agosto 2008, n. 34)

 

Capo I

Interventi per la valorizzazione dell'autonomia

 

Art. 1. Istituzione della giornata dell’autonomia

1. La Provincia autonoma di Trento istituisce la giornata dell’autonomia per celebrare la ricorrenza del riconoscimento alla comunità trentina dell’autonomia speciale e promuovere, nel rispetto del pluralismo culturale, lo studio e l’approfondimento storico-giuridico dell’autonomia trentina e delle istituzioni locali, nonché la conoscenza delle prerogative statutarie. Nella giornata dell’autonomia sono valorizzate le peculiarità culturali della comunità trentina, in particolare quelle delle minoranze linguistiche.

2. La giornata dell’autonomia è celebrata il 5 settembre, ricorrenza della sottoscrizione dell’accordo De Gasperi - Gruber.

3. Il Presidente della Provincia definisce d’intesa con il Presidente del Consiglio provinciale e il presidente del Consiglio delle autonomie locali il programma della giornata dell’autonomia e le relative modalità organizzative. La conferenza delle minoranze di cui all’articolo 9 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali), può proporre specifiche iniziative da realizzare nell’ambito del programma della giornata dell’autonomia.

4. In occasione della giornata dell’autonomia, il Presidente della Provincia attribuisce riconoscimenti o onorificenze, anche alla memoria, a persone, associazioni ed istituzioni che si sono particolarmente distinte nella promozione e valorizzazione dell’autonomia provinciale o, comunque, in iniziative rilevanti sul piano sociale, politico, istituzionale, culturale ed economico.

 

     Art. 2. Iniziative per la valorizzazione dell’autonomia

1. La Provincia promuove iniziative di studio e di approfondimento storico, culturale e giuridico sulla storia dell’autonomia trentina, nonché di commemorazione e di promozione, in particolare tra le giovani generazioni, dei costumi e delle tradizioni della comunità trentina, delle peculiarità culturali delle minoranze linguistiche, dei significati di pacifica convivenza da cui deriva la speciale autonomia e dei valori su cui si fonda la cultura dell’autogoverno locale, anche al fine di proporre e valorizzare iniziative e modalità per un loro costante rinnovamento.

2. La Provincia cura l’attività di informazione e di comunicazione istituzionale in relazione alla valorizzazione dell’autonomia, in particolare nell’ambito degli interventi previsti dalle leggi provinciali 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), e 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali).

 

Capo II

Disciplina dei segni distintivi della Provincia

 

     Art. 3. Stemma e gonfalone della Provincia

1. Lo stemma e il gonfalone della Provincia sono quelli approvati dal decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1988 (Concessione di uno stemma e di un gonfalone alla Provincia autonoma di Trento).

2. Lo stemma e le sue elaborazioni grafiche sono, di norma, accompagnati dalla dicitura "Provincia autonoma di Trento" o "Consiglio della Provincia autonoma di Trento", secondo criteri grafici definiti d’intesa dal Presidente della Provincia e dal Presidente del Consiglio provinciale.

3. La presenza del gonfalone alle pubbliche ricorrenze, alle cerimonie e alle manifestazioni ufficiali è autorizzata dal Presidente della Provincia.

4. L’uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati dal regolamento di esecuzione di questa legge.

 

     Art. 4. Inno provinciale

1. L’inno ufficiale della Provincia è adottato con il regolamento di esecuzione di questa legge, che ne definisce anche il testo e la melodia.

 

     Art. 5. Bandiera della Provincia

1. La bandiera della Provincia è formata da un drappo di forma rettangolare ed è composta da tre strisce orizzontali della stessa dimensione, le due più esterne porpora e la centrale bianca, con al centro lo stemma.

2. La bandiera è alta due terzi della sua lunghezza; i colori sono quelli del gonfalone e dello stemma approvati con il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1988.

3. La Provincia fornisce gratuitamente la bandiera agli enti tenuti ad esporla secondo quanto previsto dall’articolo 6.

 

     Art. 6. Esposizione della bandiera

1. La bandiera della Provincia è esposta all’esterno delle sedi della Provincia, del Consiglio provinciale, dei comuni e delle comunità nonché negli altri luoghi previsti nel regolamento di esecuzione di questa legge, fatto salvo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22 (Disposizioni generali sull’uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell’Unione europea), e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121 (Regolamento recante disciplina dell’uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell’Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici).

2. Il regolamento di esecuzione individua le modalità per l’esposizione della bandiera, anche in segno di lutto, i giorni e le occasioni, oltre alla giornata dell’autonomia, nei quali la bandiera è esposta; il regolamento individua inoltre gli enti od organismi pubblici tenuti ad esporre la bandiera della Provincia.

3. L’esposizione della bandiera provinciale da parte di privati è libera, purché avvenga in forme decorose.

 

Capo III

Disposizioni finali

 

     Art. 7. Regolamento di esecuzione

1. La Giunta provinciale approva il regolamento di esecuzione di questa legge, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

 

     Art. 8. Abrogazione dell’articolo 10 (Istituzione della giornata dell’autonomia e della cultura trentina) della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15

1. L’articolo 10 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, è abrogato.

 

     Art. 9. Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio per i fini di cui alla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, (unità previsionale di base 25.10.210 - capitolo 252700) ed alla legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, (unità previsionale di base 35.5.110 - capitolo 351000).