§ 5.5.39 - Legge Provinciale 9 novembre 2000, n. 13.
Istituzione degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:09/11/2000
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Comitato tecnico-scientifico.
Art. 3.  Riconoscimento e gestione degli ecomusei.
Art. 4.  Denominazione e marchio.
Art. 5.  Disposizioni finanziarie e transitorie.


§ 5.5.39 - Legge Provinciale 9 novembre 2000, n. 13. [1]

Istituzione degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali.

(B.U. 21 novembre 2000, n. 48).

 

     Art. 1. Finalità.

     1. Allo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio, la Provincia autonoma di Trento, di concerto con le comunità locali, promuove e disciplina la creazione di ecomusei sul proprio territorio.

     2. Finalità prioritarie degli ecomusei sono:

     a) la conservazione e il restauro di ambienti di vita tradizionali delle aree prescelte, per tramandare le testimonianze della cultura materiale e ricostruire le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive;

     b) la valorizzazione, nelle aree prescelte, di abitazioni, fabbricati o altri immobili caratteristici, di beni appartenenti al patrimonio storico, artistico e popolare locale, dei paesaggi tradizionali e dei loro originari toponimi, di mobili e attrezzi, di strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita tradizionali, in modo da consentirne la salvaguardia, la buona manutenzione e la promozione culturale;

     c) la ricostruzione di ambiti di vita e di lavoro tradizionali che possano produrre beni o servizi vendibili ai visitatori creando occasioni di impiego e di vendita dei prodotti locali;

     d) la predisposizione di percorsi sul territorio tendenti a mettere in relazione i visitatori con la natura, le tradizioni e la storia locali;

     e) il coinvolgimento attivo delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle associazioni locali;

     f) la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica, didattico-educative e di promozione culturale relative alla storia e alle tradizioni locali, nonché alla storia della formazione del paesaggio tradizionale.

     3. I comuni o loro forme associative, per conseguire lo scopo di cui al comma 1, organizzano aree di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvedono ad attrezzarle, a restaurarle, a recuperare i manufatti tradizionali in esse presenti, a raccogliere e recuperare attrezzature e documentazione adeguata alle finalità di cui al comma 2. Provvedono a gestire e a promuovere nelle forme più consone tali realtà.

 

     Art. 2. Comitato tecnico-scientifico.

     1. La Giunta provinciale nomina un comitato con compiti di consulenza tecnico-scientifica ai fini della promozione e della gestione di questa legge. Il comitato si esprime sui quesiti ad esso sottoposti dalla Giunta provinciale, dalle strutture provinciali, dai comuni, dai loro consorzi e dagli altri enti che promuovono o gestiscono ecomusei. Il comitato esprime inoltre i pareri previsti da questa legge; svolge azione di stimolo e di suggerimento nei confronti della Provincia in materia di ecomusei.

     2. Il comitato è composto da:

     a) i dirigenti generali dei dipartimenti competenti in materia di attività culturali e in materia di ambiente, di cui uno con funzione di presidente;

     b) tre funzionari competenti in materia di attività culturali, beni culturali, urbanistica e tutela del paesaggio;

     c) il direttore del Museo tridentino di scienze naturali o un suo delegato;

     d) il direttore del Museo degli usi e costumi della gente trentina o un suo delegato;

     e) il direttore dell'azienda di promozione turistica del Trentino;

     f) un esperto in materia di storia e tradizioni locali.

     3. Il comitato nomina al suo interno il vicepresidente. Funge da segretario un funzionario del servizio attività culturali.

     4. Il comitato determina le modalità del proprio funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o persone direttamente interessate.

 

     Art. 3. Riconoscimento e gestione degli ecomusei.

     1. Gli ecomusei sono promossi da singoli comuni o da più comuni contermini in forma associata.

     2. La gestione degli ecomusei è effettuata dai comuni promotori nelle forme e nei modi previsti dall'ordinamento dei comuni.

     3. Il riconoscimento della qualifica di ecomuseo è disposto dalla Provincia, a seguito di apposita domanda presentata dai comuni nel rispetto dei requisiti e dei criteri definiti dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 4. Denominazione e marchio.

     1. Contestualmente al riconoscimento della qualifica di ecomuseo di cui all'articolo 3, comma 3, la Provincia assegna a ogni ecomuseo una denominazione esclusiva ed originale e un marchio. Il marchio è veicolo di promozione dell'ecomuseo ed è tutelato nelle forme consentite.

     2. La Provincia può promuovere, oltre a quello di ogni singolo ecomuseo, un marchio che raccolga l'immagine complessiva degli ecomusei del Trentino.

 

     Art. 5. Disposizioni finanziarie e transitorie.

     1. La Provincia concorre alle spese di realizzazione degli ecomusei mediante l'assegnazione di finanziamenti a valere sul fondo di cui all'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), come sostituito dall'articolo 13 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

     2. In prima applicazione della presente legge sono qualificati ecomusei le iniziative già promosse dai comuni o loro forme associative per finalità analoghe a quelle di cui all'articolo 1. A tal fine la Provincia provvede alla ricognizione di tali iniziative e assegna alle stesse la denominazione e il marchio di cui all'articolo 4. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i predetti ecomusei devono adeguarsi ai criteri generali e ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 28 della L.P. 3 ottobre 2007, n. 15, con la decorrenza ivi prevista.