§ 5.1.60 - Legge Provinciale 20 aprile 1993, n. 13.
Disposizioni concernenti la gestione transitoria delle unità sanitarie locali e modifiche al provvedimento legislativo concernente «Nuova [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:20/04/1993
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Amministratori straordinari delle unità sanitarie locali.
Art. 2.  Attribuzioni dei comitati di distretto in via transitoria.
Art. 3.  Norma transitoria.
Art. 4.  Modifiche all'articolo 17 del provvedimento legislativo concernente «Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale».
Art. 5.  Sostituzione dell'articolo 18 del provvedimento legislativo concernente «Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale».
Art. 6.  Sostituzione dell'articolo 52 del provvedimento legislativo concernente «Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale».
Art. 7.  Disciplina dello stato giuridico del personale dell'azienda provinciale per i servizi sanitari. Rinvio a successivo provvedimento.
Art. 8.  Dichiarazione di urgenza.


§ 5.1.60 - Legge Provinciale 20 aprile 1993, n. 13.

Disposizioni concernenti la gestione transitoria delle unità sanitarie locali e modifiche al provvedimento legislativo concernente «Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale».

(B.U. 27 aprile 1993, n. 19).

 

Capo I

  Disposizioni concernenti la gestione transitoria delle unità sanitarie

locali

 

Art. 1. Amministratori straordinari delle unità sanitarie locali.

     1. Fino alla data di trasferimento delle funzioni delle unità sanitarie locali all'azienda provinciale per i servizi sanitari, prevista dall'articolo 55, comma 1, lettera c), del provvedimento legislativo concernente «Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale», gli amministratori straordinari delle unità sanitarie medesime, confermati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1992, n. 510, continuano a svolgere le funzioni attribuite dal comma 7 dell'articolo 1 del decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1991, n. 111.

     2. Qualora nel periodo di cui al comma 1 uno o più amministratori straordinari cessino dall'incarico per qualsiasi motivo la Giunta provinciale provvede a nominare il sostituto scegliendolo fra le persone iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 7, del sopraccitato decreto legge n. 35 del 1991.

     3. L'elenco di cui al comma 2 può essere integrato con un elenco suppletivo formato secondo le modalità stabilite dal citato comma 7 dell'articolo 1 del decreto legge n. 35 del 1991 nel rispetto dei seguenti termini:

     a) le domande di iscrizione sono presentate alla Giunta provinciale entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione di apposito avviso disposto dal Presidente della Giunta medesima;

     b) la commissione per la verifica dei requisiti dei candidati provvede agli adempimenti di propria competenza entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui alla lettera a).

     c) la Giunta provinciale nei dieci giorni successivi al termine di cui alla lettera b) approva l'elenco suppletivo dei candidati risultati in possesso dei requisiti.

     3 bis. Ove la cessazione dall'incarico di cui al comma 2 si verifichi in prossimità della data stabilita per il trasferimento delle funzioni di cui al comma 1, la Giunta provinciale può affidare la carica di amministratore straordinario rimasta vacante all'amministratore straordinario di altra unità sanitaria locale [1].

     4. Fermo restando quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 1 del decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1991, n. 111, i requisiti e le incompatibilità per la nomina ad amministratore straordinario rimangono fissati dal comma 7 del citato articolo 1.

     5. Si applica quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 1 del decreto legge 2 marzo 1993, n. 45.

 

     Art. 2. Attribuzioni dei comitati di distretto in via transitoria.

     1. Fino alla data di cui al comma 1 dell'articolo 1 i comitati di distretto di cui all'articolo 20 del provvedimento legislativo concernente «Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale» svolgono nei confronti dell'unità sanitaria locale corrispondente al relativo ambito territoriale di riferimento le seguenti attribuzioni:

     a) formulano, nell'ambito degli indirizzi della programmazione provinciale, proposte all'amministratore straordinario per l'impostazione programmatica dell'attività dell'unità sanitaria locale;

     b) formulano all'amministratore straordinario e alla Giunta provinciale osservazioni circa l'efficacia e l'efficienza dei servizi dell'unità sanitaria locale;

     c) esaminano il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'unità sanitaria locale ed esprimono parere all'amministratore straordinario nel termine perentorio di venti giorni dalla data di ricevimento dei relativi documenti;

     d) presentano semestralmente alla Giunta provinciale una relazione sull'attività dell'unità sanitaria locale.

     2. Per l'unità sanitaria locale del Comprensorio Valle dell'Adige le attribuzioni di cui al comma 1 sono svolte congiuntamente dai comitati di distretto costituiti per gli ambiti territoriali di cui ai numeri 5, 6 e 7 della tabella allegata al provvedimento legislativo recante «Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale». Per lo svolgimento delle attribuzioni in forma congiunta i comitati di distretto predetti sono presieduti dal presidente del comitato costituito per l'ambito territoriale di cui al numero 5 della tabella soprarichiamata.

 

     Art. 3. Norma transitoria.

     1. Fino alla data di costituzione dei comitati di distretto di cui al comma 1 dell'articolo 2 le attribuzioni indicate dal medesimo comma sono svolte dalla conferenza dei sindaci dei comuni il cui territorio coincide con l'ambito territoriale di ciascuna unità sanitaria locale.

     2. La conferenza dei sindaci di cui al comma 1 si riunisce presso il comune nel quale ha sede il comprensorio il cui territorio corrisponde all'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale.

     3. Nella prima seduta, convocata dal sindaco del comune indicato al comma 2, la conferenza dei sindaci elegge nel proprio seno a maggioranza assoluta dei componenti il presidente e il vicepresidente.

     4. La conferenza dei sindaci si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

     5. La conferenza dei sindaci nella prima seduta, dopo aver eletto il presidente e il vicepresidente, stabilisce con propria deliberazione, assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le norme per il proprio funzionamento.

 

Capo II

Modifiche al provvedimento legislativo concernente «Nuova disciplina del

servizio sanitario provinciale»

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 17 del provvedimento legislativo concernente «Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale».

     (Omissis).

 

     Art. 5. Sostituzione dell'articolo 18 del provvedimento legislativo concernente «Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale».

     (Omissis).

 

     Art. 6. Sostituzione dell'articolo 52 del provvedimento legislativo concernente «Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale».

     (Omissis).

 

     Art. 7. Disciplina dello stato giuridico del personale dell'azienda provinciale per i servizi sanitari. Rinvio a successivo provvedimento.

     1. In ordine alla disciplina in via permanente delle materie regolate dagli articoli 49 e 56 del provvedimento legislativo recante «Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale», per la parte concernente lo stato giuridico del personale della costituenda azienda provinciale per i servizi sanitari sarà disposto con successivo provvedimento legislativo nel rispetto delle norme fondamentali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 concernente «Delega al Governo per la

razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale».

 

     Art. 8. Dichiarazione di urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.P. 12 settembre 1994, n. 4.