§ 5.1.46 - Legge Provinciale 4 agosto 1986, n. 23.
Interventi straordinari per la profilassi e per la lotta contro la rabbia e disposizioni varie in materia veterinaria.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:04/08/1986
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Iniziative di carattere straordinario.
Art. 2.  Abbattimento di volpi.
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.  Indennità per l'abbattimento di animali infetti ai fini della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.
Art. 5.  Riferimento delle spese.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 5.1.46 - Legge Provinciale 4 agosto 1986, n. 23.

Interventi straordinari per la profilassi e per la lotta contro la rabbia e disposizioni varie in materia veterinaria.

(B.U. 12 agosto 1986, n. 34).

 

Art. 1. Iniziative di carattere straordinario.

     1. Allo scopo di realizzare più efficacemente la profilassi e la lotta contro la rabbia nel territorio della Provincia autonoma di Trento, la Giunta provinciale è autorizzata ad adottare provvedimenti per l'attuazione delle seguenti iniziative di carattere straordinario:

     a) interventi per la vaccinazione delle volpi; nella definizione degli stessi saranno individuati gli organismi e gli operatori incaricati della loro esecuzione e sarà determinata la misura dei compensi e delle indennità da corrispondere agli operatori medesimi, sempre che non intervengano per ragioni di servizio in quanto dipendenti da enti pubblici;

     b) pagamento di premi per ciascuna volpe abbattuta, catturata o rinvenuta morta e consegnata intera alla sezione diagnostica provinciale di Trento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale

delle Venezie.

     2. L'assegnazione del finanziamento per l'attuazione delle iniziative di cui al comma precedente è disposta dalla Giunta provinciale a favore dell'unità sanitaria locale presso la quale è istituito il servizio previsto dall'articolo 8, secondo comma, della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 19.

     3. Possono essere comprese tra le iniziative ammesse a finanziamento a norma del presente articolo anche attività effettuate, per i fini di cui alle lettere a) e b) del primo comma, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1986 e la data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. Abbattimento di volpi.

     1. Nei comuni in cui si verifichino le condizioni previste dall'articolo 90 del regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, gli agenti venatori dipendenti dall'associazione cacciatori trentini, gli agenti tecnici con mansioni di guardiacaccia dipendenti dalla Provincia autonoma di Trento, gli organi di polizia forestale e i custodi forestali dipendenti dai comuni e loro consorzi sono autorizzati a far uso delle armi da fuoco, anche durante le ore notturne, per l'abbattimento delle volpi, limitatamente al periodo stabilito con ordinanza del sindaco.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 4. Indennità per l'abbattimento di animali infetti ai fini della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.

     1. Ai proprietari dei bovini, ovini e caprini infetti, abbattuti in esecuzione dei programmi di profilassi e di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi di cui alla legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, è corrisposta una indennità nella misura e secondo i criteri che verranno stabiliti annualmente dalla Giunta provinciale.

     2. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 1° gennaio 1986.

 

     Art. 5. Riferimento delle spese.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 3 della presente legge si provvede a carico del Fondo sanitario provinciale, parte corrente, nell'ambito delle spese contemplate dall'articolo 4 della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2.

     2. Per la concessione delle indennità di cui all'articolo 4 della presente legge si utilizza lo stanziamento appositamente previsto nel bilancio della Provincia autonoma di Trento per le provvidenze economiche per il risanamento del patrimonio zootecnico, di cui alla legge 9 giugno 1964, n. 615 e 23 gennaio 1968, n. 33.

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Modifica l'art. 3 della L.P. 27 agosto 1982, n. 19.