§ 4.3.1 - Legge Regionale 15 novembre 1968, n. 46. [*]
Provvidenze a favore del settore distributivo.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 fiere, mercati, commercio
Data:15/11/1968
Numero:46


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di favorire, nel territorio della Provincia una migliore organizzazione del servizio distributivo - sulla base delle indicazioni del programma economico nazionale, dei piani [...]
Art. 2.      Possono godere delle agevolazioni di cui alla presente legge, le aziende commercianti e le cooperative di consumo e loro consorzi in possesso di una licenza di commercio stabile al dettaglio di [...]
Art. 3.      Possono godere dei benefici di cui alla presente legge coloro che hanno esercitato, all'atto della presentazione della domanda, una normale ed ininterrotta attività almeno per tre anni, come [...]
Art. 4.      Possono beneficiare dei contributi le imprese che non abbiano più di trenta dipendenti, esclusi gli apprendisti.
Art. 5.      Non possono beneficiare dei contributi i ristoranti e pubblici esercizi, anche annessi ad alberghi, che abbiano beneficiato delle provvidenze di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 326. I [...]
Art. 6.      Sono comunque escluse dal contributo le spese di primo impianto e le spese destinate all'acquisto di scorte. Possono invece usufruire dei benefici della presente legge gli acquisti di automezzi [...]
Art. 7.      Il contributo può essere concesso per:
Art. 8.      Per le spese effettuate ai fini previsti dalla lettera a) del precedente articolo, il contributo regionale è limitato alla spesa massima ammissibile di Lire 7.000.000 e può essere concesso per [...]
Art. 9.      Il contributo di cui all'articolo 1, può essere concesso in misura non superiore al 6 per cento e non inferiore al 3,50 per cento. La misura massima può essere concessa solo nei casi previsti [...]
Art. 10.      Il contributo è corrisposto dalla Provincia al beneficiario.
Art. 11.      Le domande di contributo devono essere presentate all'Assessorato provinciale al quale è affidata la materia del commercio.
Art. 12.      L'esame dei progetti e dei preventivi di spesa per l'accertamento della congruità dei prezzi, esposti ai fini della determinazione della spesa occorrente per l'esecuzione dell'opera e per gli [...]
Art. 13.      Il contributo regionale viene assegnato alle imprese che abbiano o che raggiungano le superfici minime che verranno fissate, a seconda dei vari tipi di negozi, con regolamento da emanarsi dal [...]
Art. 14.      Il contributo che viene concesso per ogni singola operazione, può essere differenziato - entro il limite massimo di cui all'articolo 9 - allo scopo di agevolare maggiormente e con carattere di [...]
Art. 15.      Il Presidente della Giunta provinciale nomina, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta, per un triennio, una commissione regionali e suddivisa in due commissioni provinciali, [...]
Art. 16.      Le domande intese ad ottenere il contributo, corredate della documentazione di cui all'articolo 11, devono pervenire all'Assessorato provinciale, al quale è affidata la materia del commercio, [...]
Art. 17.      Possono usufruire dei benefici della presente legge gli acquisti effettuati od i lavori iniziati dopo la data di presentazione della domanda.
Art. 18.      (Omissis)


§ 4.3.1 - Legge Regionale 15 novembre 1968, n. 46. [*]

Provvidenze a favore del settore distributivo.

(B.U. 26 novembre 1968, n. 50).

 

Art. 1.

     Allo scopo di favorire, nel territorio della Provincia una migliore organizzazione del servizio distributivo - sulla base delle indicazioni del programma economico nazionale, dei piani urbanistici provinciali e dei programmi di sviluppo economico delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano - l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo rateale annuo costante alle imprese commerciali, cooperative di consumo e pubblici esercizi - nella misura e per la durata di cui agli articoli seguenti - sulla spesa riconosciuta ammissibile, sostenuta per il miglioramento delle attrezzature e per la ristrutturazione dell'impresa nonchè per l'eventuale costruzione, ampliamento o acquisto della sede.

 

     Art. 2.

     Possono godere delle agevolazioni di cui alla presente legge, le aziende commercianti e le cooperative di consumo e loro consorzi in possesso di una licenza di commercio stabile al dettaglio di cui ai R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174 e di cui al R.D.L. 21 luglio 1938, n. 1468 ed i pubblici esercizi in possesso della licenza permanente o stagionale di cui alla vigente legge di pubblica sicurezza per la somministrazione di bevande alcooliche, super-alcooliche o analcooliche; i benefici si estendono pure ai titolari di alberghi, pensioni e locande per il miglioramento delle attrezzature della parte della azienda adibita a ristorante, caffè, bar.

 

     Art. 3.

     Possono godere dei benefici di cui alla presente legge coloro che hanno esercitato, all'atto della presentazione della domanda, una normale ed ininterrotta attività almeno per tre anni, come dovrà risultare dal certificato di iscrizione della Camera di commercio.

     In mancanza del certificato della Camera di commercio, l'ininterrotta attività può essere dimostrata con certificazione rilasciata dal Comune sede dell'impresa, dalla quale risulti inequivocabilmente che l'azienda per la quale è richiesto il contributo esiste da almeno tre anni.

     Nel computo di tre anni di attività non si tiene conto di eventuali interventi cambiamenti del titolare dell'impresa e, per i pubblici esercizi in possesso della licenza stagionale di P.S., di eventuali interruzioni di attività derivanti dalla limitazione della licenza stessa.

 

     Art. 4.

     Possono beneficiare dei contributi le imprese che non abbiano più di trenta dipendenti, esclusi gli apprendisti.

     Tale limite non si estende alle cooperative di consumo e loro consorzi.

 

     Art. 5.

     Non possono beneficiare dei contributi i ristoranti e pubblici esercizi, anche annessi ad alberghi, che abbiano beneficiato delle provvidenze di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 326. I richiedenti il contributo, che esercitino tali attività, dovranno produrre una dichiarazione da loro sottoscritta, dalla quale risulti che non hanno beneficiato delle provvidenze della citata legge e che non hanno in corso la pratica per ottenere.

 

     Art. 6.

     Sono comunque escluse dal contributo le spese di primo impianto e le spese destinate all'acquisto di scorte. Possono invece usufruire dei benefici della presente legge gli acquisti di automezzi destinati solo al trasporto di cose e che siano necessari nel quadro della ristrutturazione e dell'ammodernamento aziendale.

 

     Art. 7.

     Il contributo può essere concesso per:

     a) le spese di miglioramento o rinnovo delle attrezzature, comprese le indispensabili opere murarie per l'adattamento dei locali; le nuove attrezzature devono rispondere alle esigenze di una maggiore produttività [1];

     b) la ristrutturazione aziendale che comporti, oltre al rinnovo delle attrezzature ed alle opportune opere murarie, un aumento delle dimensioni aziendali espresso o in aumento delle superfici di vendita, o nella introduzione di nuovi articoli. La ristrutturazione da apportare all'azienda deve rispondere alle tecniche produttivistiche.

     Nel finanziamento per la ristrutturazione aziendale sono ammesse anche la costruzione, l'ampliamento o l'acquisto di una propria sede, nonchè l'acquisto dei locali nei quali già si esercita l'attività, purché tali operazioni siano necessarie nel quadro del programma di ammodernamento e ristrutturazione dell'impresa.

     La rispondenza del miglioramento o della ristrutturazione aziendale alle esigenze o alle tecniche produttivistiche, è accertata dalla commissione di cui all'articolo 16 della presente legge.

 

     Art. 8.

     Per le spese effettuate ai fini previsti dalla lettera a) del precedente articolo, il contributo regionale è limitato alla spesa massima ammissibile di Lire 7.000.000 e può essere concesso per un periodo di cinque anni.

     Per le spese effettuate ai fini previsti dalla lettera b) del precedente articolo, il contributo regionale è limitato alla spesa massima ammissibile di Lire 25.000.000 e può essere concesso per un periodo di dieci anni.

     Qualora più filiali appartengono ad una unica impresa, il limite della spesa di cui ai commi precedenti non può essere complessivamente superato, anche frazionando la spesa fra le varie filiali.

     Tale limitazione non è applicabile nel caso che beneficiari del contributo siano le cooperative di consumo e loro consorzi, indicati nell'ultimo comma dell'articolo 4, i quali potranno usufruire, al massimo, del quinto degli stanziamenti previsti per ciascuna provincia dall'articolo 18 della presente legge.

 

     Art. 9.

     Il contributo di cui all'articolo 1, può essere concesso in misura non superiore al 6 per cento e non inferiore al 3,50 per cento. La misura massima può essere concessa solo nei casi previsti dal punto a) del successivo articolo 14.

     La spesa è ammessa a contributo in base alle seguenti percentuali:

     - 100 per cento della spesa per rinnovo delle attrezzature fisse e mobili, per le conseguenti opere murarie e per l'ammodernamento dei locali;

     - 70 per cento per la costruzione, ampliamento o acquisto dei locali per l'attività dell'azienda;

     - 50 per cento per l'acquisto del terreno occorrente per la costruzione e per l'eventuale area di parcheggio; la spesa ammessa a contributo per l'acquisto del terreno non può superare comunque il 50 per cento della spesa ammessa per l'esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi.

 

     Art. 10.

     Il contributo è corrisposto dalla Provincia al beneficiario.

     Nel caso che sia stato acceso un mutuo presso un istituto di credito, il contributo può essere corrisposto direttamente all'istituto mutuante.

     Il contributo continua ad essere concesso agli eredi nel caso di trasferimento dell'azienda mortis causa, ed al beneficiano in caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi.

     Il contributo viene a decadere dal momento della cessazione dell'azienda, e viene revocato nel caso che alla costruzione destinata ad attività commerciale venga data, senza preventiva autorizzazione, da rilasciarsi' con decreto del Presidente della Giunta provinciale una diversa destinazione.

     Nel caso di revoca del contributo, per il ricupero dei contributi già versati si procede ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 11.

     Le domande di contributo devono essere presentate all'Assessorato provinciale al quale è affidata la materia del commercio.

     Alla domanda, in carta legale, devono essere allegati, oltre agli altri documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere il contributo:

     a) se si tratta di opere murarie o di acquisto di immobili:

     1) relazione e perizia tecnica;

     2) disegni;

     3) computo metrico estimativo;

     4) piano di finanziamento.

     b) se si tratta di acquisto di attrezzature:

     1) preventivi di spesa;

     2) planimetria dei locali;

     3) piano di finanziamento.

 

     Art. 12.

     L'esame dei progetti e dei preventivi di spesa per l'accertamento della congruità dei prezzi, esposti ai fini della determinazione della spesa occorrente per l'esecuzione dell'opera e per gli acquisti da effettuarsi e per l'accertamento della loro regolare esecuzione, spetta - in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 25 novembre 1963, n. 31 - all'Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici.

     Qualora in sede di verificazione dei lavori e degli acquisti, venisse accertata una spesa inferiore a quella, in base alla quale il contributo è stato concesso, Il contributo medesimo sarà proporzionalmente ridotto.

     La liquidazione del contributo viene disposta dall'Assessore provinciale competente in materia di commercio; il contributo è corrisposto al beneficiario in due semestralità, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera, con decorrenza dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo alla data del decreto di concessione del contributo medesimo.

 

     Art. 13.

     Il contributo regionale viene assegnato alle imprese che abbiano o che raggiungano le superfici minime che verranno fissate, a seconda dei vari tipi di negozi, con regolamento da emanarsi dal Presidente della Giunta provinciale previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la commissione di cui all'articolo 15 della presente legge.

     Ai fini del minimo dimensionale per i negozi che esercitino più rami di attività, si terrà conto dell'attività prevalente, che sarà determinata dalla commissione di cui all'articolo 15. Per i tipi di negozio che non saranno elencati nel regolamento o che non rientreranno, per l'attività prevalente da loro svolta, in tale elenco, il contributo può essere concesso a prescindere dalle dimensioni aziendali.

     Il contributo per l'acquisto di apparecchiature frigorifere, destinate alla conservazione dei prodotti dell'alimentazione, compresi i banchi frigoriferi, può essere concesso indipendentemente dai minimi dimensionali.

 

     Art. 14.

     Il contributo che viene concesso per ogni singola operazione, può essere differenziato - entro il limite massimo di cui all'articolo 9 - allo scopo di agevolare maggiormente e con carattere di priorità:

     a) la concentrazione di più imprese al dettaglio in una unica impresa esercitata in un solo punto di vendita; uguale priorità viene data alle imprese che andranno ad esercitare la loro attività o in centri commerciali o in un unico locale di vendita, avendo quindi in comune almeno parte delle spese di gestione; ciascuna delle imprese che si concentrano e che andranno ad esercitare in un unico locale potrà beneficiare del contributo entro i limiti di cui all'articolo 8;

     b) le imprese al dettaglio, aderenti ai consorzi acquisti collettivi o alle unioni volontarie grossisti dettaglianti;

     c) le imprese, che hanno sede in comprensori o in Comuni commercialmente poco attrezzati;

     d) le imprese, che hanno sede in centri storici od in immobili vincolati dalla Sovraintendenza al monumenti, che devono essere restaurati o ricostruiti dopo la demolizione;

     e) le imprese appartenenti al settore della alimentazione;

     f) i pubblici esercizi che intendono rinnovare anche gli impianti di cucina ed I servizi igienici.

     Nel regolamento di esecuzione della presente legge, saranno determinati i punteggi in base ai quali i criteri di differenziazione potranno trovare pratica applicazione; nel regolamento verranno inoltre determinati i comprensori ed i Comuni commercialmente poco attrezzati, di cui alla lettera c) del presente articolo.

 

     Art. 15.

     Il Presidente della Giunta provinciale nomina, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta, per un triennio, una commissione regionali e suddivisa in due commissioni provinciali, ciascuna delle quali risulterà formata da:

     a) l'Assessore regionale al quale è affidata la materia del commercio, con funzione di presidente;

     b) un Assessore provinciale;

     c) un rappresentante delle minoranze del Consiglio regionale;

     d) un rappresentante della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

     e) un esperto del settore della produttività;

     f) un rappresentante dei commercianti;

     g) un rappresentante dei pubblici esercenti;

     h) un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

     i) un rappresentante della Federazione dei consorzi cooperativi.

     L'Assessore provinciale sarà designato dalla rispettiva Giunta provinciale e, in caso di assenza del presidente della commissione, lo sostituisce.

     I membri di cui alla lettera f) e g) saranno designati dalle rispettive associazioni di categoria.

     Funge da segretario delle due commissioni provinciali un funzionario dell'Amministrazione regionale.

     Ai componenti e al segretario delle commissioni spetta il trattamento stabilito dalla legge regionale 10 gennaio 1954, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni.

     La composizione della commissione provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale di Bolzano.

 

     Art. 16.

     Le domande intese ad ottenere il contributo, corredate della documentazione di cui all'articolo 11, devono pervenire all'Assessorato provinciale, al quale è affidata la materia del commercio, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 17.

     Possono usufruire dei benefici della presente legge gli acquisti effettuati od i lavori iniziati dopo la data di presentazione della domanda.

 

     Art. 18.

     (Omissis) [2].

 

 


[*] Legge non più applicata nella Provincia autonoma di Trento per effetto dell'art. 3 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, secondo quanto disposto dall'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] V. anche art. 68 della L.P. 23 febbraio 1981, n. 2.

[2] Norma finanziaria transitoria.