§ 3.8.16 - L.P. 7 agosto 2007, n. 14.
Modifiche alla legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e modifiche alla legge [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.8 energia
Data:07/08/2007
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell’azienda [...]
Art. 2.  Modifiche alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 3.8.16 - L.P. 7 agosto 2007, n. 14.

Modifiche alla legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e modifiche alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, in materia di Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG)

(B.U. 7 agosto 2007, n. 32)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell’azienda speciale provinciale per l’energia, disciplina dell’utilizzo dell’energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell’articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)

1. Dopo il comma 15 dell’articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, è inserito il seguente:

"15 bis. Se alla data di scadenza di una concessione non si è ancora concluso il procedimento per l’individuazione del nuovo concessionario, o in caso di rinuncia, decadenza o revoca, la Provincia può provvedere direttamente all’esercizio della grande derivazione a scopo idroelettrico, per il tempo strettamente necessario al perfezionamento delle procedure di assegnazione. Per l’espletamento dei compiti gestionali o di singole e specifiche attività di supporto la Provincia si può avvalere di soggetti qualificati, da identificare con procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle norme comunitarie."

 

     Art. 2. Modifiche alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)

1. Il comma 3 dell’articolo 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, è abrogato.

2. Nell’allegato A (Agenzie ed enti strumentali della Provincia) della legge provinciale n. 3 del 2006 la lettera c) è sostituita dall’allegato A di questa legge.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Allegato A

(articolo 2, comma 2)

 

c) Attività di autorizzazione, controllo, erogazione e contabilizzazione delle misure di sostegno previste dalla politica agricola della Comunità europea in qualità di organismo pagatore

1. Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) (dipartimento agricoltura e alimentazione)