§ 3.8.4 - Legge Provinciale 22 dicembre 1980, n. 42.
Intervento per la realizzazione di progetti pilota in campo energetico.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.8 energia
Data:22/12/1980
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Aree di intervento.
Art. 3.  Modalità di intervento.
Art. 4.  Settore fotovoltaico.
Art. 5.  Concessione e liquidazione dei contributi.
Art. 6.  Anticipazione dei contributi.
Art. 7.  Modalità di assunzione degli impegni di spesa.
Art. 8.  Autorizzazione di spesa: convenzioni.
Art. 9.  Autorizzazione di spesa: contributi.


§ 3.8.4 - Legge Provinciale 22 dicembre 1980, n. 42.

Intervento per la realizzazione di progetti pilota in campo energetico.

(B.U. 30 dicembre 1980, n. 65).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Provincia autonoma di Trento, in sintonia con le indicazioni del programma energetico nazionale, pone in atto iniziative per favorire la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e la razionalizzazione della domanda complessiva di energia nell'ambito delle aree di intervento previste dal successivo articolo 2 [1].

 

     Art. 2. Aree di intervento.

     1. La Giunta provinciale, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo precedente, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con università, enti, società, ditte ed esperti nel campo del settore energetico, dirette a realizzare interventi operativi nelle seguenti aree di specifico interesse provinciale:

     a) verifica delle disposizioni termiche negli edifici pubblici e privati mediante rivelazioni termografiche infrarosse;

     b) tipologie edilizie ad uso pubblico e privato secondo le moderne tecniche dell'edilizia solare passiva;

     c) criteri per la valutazione delle prestazioni nel campo delle applicazioni delle tecniche che utilizzano le fonti alternative;

     d) mappe del territorio provinciale predisposte secondo le caratteristiche meteosolari, anemologiche e le anomalie geotermiche;

     e) studio dei fabbisogni energetici e relativi usi finali;

     f) realizzazione di impianti autonomi per la distribuzione continua di fluidi energetici;

     g) estensione della metanizzazione in arde potenzialmente allacciabili al metanodotto principale;

     h) redazione di un modello per la verifica dei benefici potenziali derivanti al sistema energetico provinciale dall'introduzione di particolari interventi;

     i) piano di fattibilità di impianti di teleriscaldamento mediamente il recupero di cascami di calore industriale;

     l) realizzazione di impianti per il recupero di energia da rifiuti solidi;

     m) redazione di alcuni progetti tipo di impianti anaerobici per il trattamento dei liquami zootecnici per la produzione di biogas, che prevedono anche una razionale utilizzazione del gas prodotto [2].

 

     Art. 3. Modalità di intervento.

     1. Ciascuna convenzione deve contenere uno specifico piano di lavoro in cui vengono individuate le direttrici di intervento, le modalità di esecuzione ed i tempi di realizzazione nonché gli uffici e le persone responsabili delle fasi operative.

     2. L'erogazione dei finanziamenti relativi agli oneri previsti dalla convenzione può essere disposta in più soluzioni secondo le modalità stabilite nella convenzione stessa [3].

 

     Art. 4. Settore fotovoltaico. [3]a

     [1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere ad imprese operanti sul territorio della Provincia autonoma di Trento contributi in conto esercizio finalizzati a ridurre i costi e/o le perdite sostenute durante l'avviamento di iniziative relative a processi di sviluppo nel settore delle centrali elettriche fotovoltaiche, che comunque coinvolgano istituti di ricerca e strutture universitarie ai fini dello sviluppo tecnologico dei prodotti, dei componenti e del processo produttivo.

     2. Il contributo è concesso nella misura massima del 35% sul costo della quantità prodotta e/o del 70% delle perdite di esercizio e per un periodo non superiore a tre anni].

 

     Art. 5. Concessione e liquidazione dei contributi. [3]a

     [1. Alla concessione dei contributi di cui all'art. 4 provvede la Giunta provinciale sulla base delle domande pervenute e corredate dai programmi e dai progetti che evidenziano l'ammontare delle necessità finanziarie ed economiche.

     2. La liquidazione del contributo è disposta previa presentazione della documentazione e dopo l'accertamento con relativo verbale da parte di un organo tecnico designato dalla Giunta provinciale delle spese o delle perdite sostenute annualmente, secondo le risultanze dei libri contabili].

 

     Art. 6. Anticipazione dei contributi. [3]a

     [1. Nella fase iniziale di insediamento dell'impresa la Giunta provinciale è autorizzata a concedere anticipi fino al 70% sull'ammontare complessivo dei contributi di cui all'articolo precedente accordati sulle spese e/o sulle perdite annue individuate dai programmi pluriennali aziendali].

 

     Art. 7. Modalità di assunzione degli impegni di spesa. [3]a

     [1. Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della presente legge, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre per l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva autorizzata con l'art. 9 della legge medesima, ai sensi degli articoli 8, secondo comma, e 55, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7].

 

     Art. 8. Autorizzazione di spesa: convenzioni.

     1. Per i fini all'art. 2 della presente legge autorizzato lo stanziamento di lire 275.000.000 a carico dell'esercizio 1980.

     2. Per gli esercizi successivi, fino al 1982, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Art. 9. Autorizzazione di spesa: contributi. [3]a

     [1. Per i fini di cui all'art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.800.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 1.300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982].

 

     Artt. 10. - 11.

     (Omissis) [4].

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. unico della L.P. 27 aprile 1981, n. 9.

[2] Articolo così sostituito dall'art. unico della L.P. 27 aprile 1981, n. 9.

[3] Articolo così modificato dall'art. unico della L.P. 27 aprile 1981, n. 9.

[3]3a Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[3]3a Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[3]3a Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[3]3a Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[3]3a Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[4] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.