§ 3.3.17 - Legge Provinciale 28 giugno 1982, n. 10.
Contributi perequativi in relazione alle espropriazioni di competenza statale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.3 lavori pubblici
Data:28/06/1982
Numero:10


Sommario
Art. 1.      1. La Provincia integra, con un proprio contributo perequativo, sino alla misura prevista dalla legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni, gli indennizzi, dovuti ai [...]
Art. 2.      1. L'integrazione di cui alla presente legge spetta ai soggetti che avrebbero diritto, qualora la procedura espropriata fosse di competenza della Provincia, a ricevere importi ai sensi della [...]
Art. 3.      1. Il presidente della Giunta provinciale, tenuto conto degli importi che spetterebbero ai sensi della legge provinciale, determina con proprio decreto la misura dell'integrazione da [...]
Art. 4.      1. Nei casi di cui al primo comma, lettere a) e b), e al secondo comma del precedente articolo 3, in attesa delle autorizzazioni di cui alla legge 20 marzo 1968, n. 391, è autorizzata la [...]
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      1. Qualora dovesse essere corrisposto ai beneficiari della integrazione provinciale il conguaglio previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, e successive [...]
Art. 7.      1. La presente legge si applica alle espropriazioni per le quali sia stato ordinato il deposito del piano particolareggiato di esecuzione dopo entrata in vigore della legge provinciale 30 [...]
Art. 8.      1. Al fine di realizzare più compiutamente le finalità perequative della presente legge in riferimento anche al protrarsi nel tempo delle procedure espropriative, la stessa si applica, in via [...]
Art. 9.      1. I rimborsi dovuti dallo Stato nonché le restituzioni ed i recuperi previsti dalla presente legge sono introitati nel bilancio della Provincia.
Art. 10.      1. Per i fini di cui agli articoli 1, 3, quarto comma, 4 e 8 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 1 miliardo da iscrivere negli stati di previsione della spesa della [...]


§ 3.3.17 - Legge Provinciale 28 giugno 1982, n. 10.

Contributi perequativi in relazione alle espropriazioni di competenza statale.

(B.U. 6 luglio 1982, n. 31).

 

Art. 1.

     1. La Provincia integra, con un proprio contributo perequativo, sino alla misura prevista dalla legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni, gli indennizzi, dovuti ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, nei casi di espropriazioni ed occupazioni ordinate dallo Stato per l'esercizio di opere di sua competenza.

     2. Nel seguito del presente articolo e negli articoli seguenti sono usate per indicare la legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni, e la legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, le sole parole «legge provinciale» e «legge statale».

     3. L'integrazione di cui al primo comma pari alla differenza fra gli importi che spetterebbero a ciascun interessato ai sensi della legge provinciale e i rispettivi importi totali comprensivi di tutte le eventuali maggiorazioni con esclusione del costo delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni eventualmente esistenti.

 

     Art. 2.

     1. L'integrazione di cui alla presente legge spetta ai soggetti che avrebbero diritto, qualora la procedura espropriata fosse di competenza della Provincia, a ricevere importi ai sensi della legge provinciale.

     2. Sono altresì compresi fra i soggetti di cui al primo comma i proprietari che hanno convenuto la cessione volontaria delle aree all'espropriante nei termini previsti dalla legge statale ai quali l'integrazione spetta in misura pari alla differenza tra il prezzo stabilito ai sensi della legge provinciale ed il rispettivo prezzo ai sensi della legge statale.

     3. In relazione ai commi precedenti gli interessati devono far pervenire alla Giunta provinciale apposita domanda corredata dai documenti e dalle indicazioni che saranno prescritte in via generale dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

     4. I richiedenti l'integrazione, allo scopo di permettere la valutazione dell'immobile, devono inoltre impegnarsi a consentire ai tecnici provinciali l'accesso allo stesso, prima dell'inizio dei lavori.

     5. Qualora non sia stato adempiuto a quanto previsto dai due commi precedenti in tempo utile da consentire alla Provincia di rilevare la natura e lo stato degli immobili espropriandi prima dell'inizio dei lavori sugli immobili stessi, l'integrazione da corrispondere agli interessati verrà calcolata sulla base della misura minima per il tipo di coltura in atto ai sensi della legge provinciale.

     6. Ai fini di cui al precedente comma, il tipo di coltura in atto sulle aree da espropriare viene accertato sulla base di eventuali documenti, redatti dall'amministrazione che esegue i lavori, prodotti dall'interessato ovvero, in mancanza, mediante dichiarazione resa dall'interessato nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

     7. Eventuali successivi aventi causa nei diritti sugli immobili espropriandi, che intendono ricevere l'integrazione di cui alla presente legge, sono tenuti a presentare apposita domanda, indicando anche i diritti in cui essi sono subentrati. Tali domande annullano e sostituiscono, per la parte in cui i nuovi titolari sostituiscono i precedenti, eventuali precedenti domande riguardanti gli stessi immobili. Qualora le domande degli aventi causa siano fatte pervenire dopo l'inizio dei lavori sugli immobili e la Provincia non abbia già rilevato, a seguito di precedenti domande concernenti gli stessi immobili, la natura e lo stato degli stessi, vale quanto previsto dal quinto e sesto comma del presente articolo.

     8. Le domande di integrazione devono essere inoltrate subito dopo l'inizio della procedura espropriativa e comunque, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla inserzione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto che pronuncia l'espropriazione ovvero, per il caso di cessione volontaria, entro sessanta giorni dalla data in cui stata stipulata la relativa convenzione.

 

     Art. 3.

     1. Il presidente della Giunta provinciale, tenuto conto degli importi che spetterebbero ai sensi della legge provinciale, determina con proprio decreto la misura dell'integrazione da corrispondere agli aventi diritto, a seguito della presentazione di copia di uno dei seguenti documenti:

     a) atto di accettazione della indennità provvisoria offerta dall'espropriazione;

     b) provvedimento di determinazione dell'indennità ai sensi dell'articolo 15 della legge statale;

     c) sentenza passata in giudicato che ha deciso sulla opposizione presentata contro il provvedimento amministrativo di determinazione della indennità;

     d) atto di cessione volontaria per il caso in cui i proprietario ha convenuto con l'espropriante la medesima nei termini della legge statale.

     2. La determinazione della misura della integrazione dovuta nei casi di indennità aggiuntive ovvero di maggiorazioni è subordinata all'esibizione di copia dell'atto rilasciato dal competente ufficio statale che ne determina la misura a carico dell'espropriante.

     3. [1].

     4. Nei casi di cui al primo comma, lettere a) e b) e al secondo comma, il pagamento è disposto dopo il ricevimento da parte della Provincia dell'autorizzazione al pagamento di cui alla legge 20 marzo 1968, n. 391 (Modificazioni agli articoli 30, 47 e 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità); nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della predetta autorizzazione può essere disposto anche il pagamento delle somme dovute ai sensi della legge statale. Qualora invece le indennità spettanti ai sensi della legge statale siano depositate nella cassa depositi e prestiti, il pagamento delle integrazioni avverrà dopo lo svincolo delle indennità stesse [2].

 

     Art. 4.

     1. Nei casi di cui al primo comma, lettere a) e b), e al secondo comma del precedente articolo 3, in attesa delle autorizzazioni di cui alla legge 20 marzo 1968, n. 391, è autorizzata la corresponsione agli interessati di acconti nella misura del 70 per cento della integrazione provinciale determinata ai sensi del precedente articolo 3 previo rilascio da parte degli stessi di dichiarazione contenente l'impegno a non effettuare, a pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente legge, atti di alienazione o costituzione di diritti sull'immobile o parte di immobile espropriando, nonché a restituire alla Provincia eventuali somme che non risultassero dovute.

     2. [1].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 6.

     1. Qualora dovesse essere corrisposto ai beneficiari della integrazione provinciale il conguaglio previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, e successive modificazioni, il Presidente della Giunta provinciale ridetermina la misura dell'integrazione diminuendola dell'importo corrispondente al conguaglio. L'interessato pertanto, prima del pagamento della integrazione e di eventuali acconti, deve impegnarsi a cedere alla Provincia, nei limiti dell'integrazione ricevuta, l'eventuale credito verso lo Stato derivante dal predetto conguaglio o a versare alla Provincia il corrispondente importo.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge si applica alle espropriazioni per le quali sia stato ordinato il deposito del piano particolareggiato di esecuzione dopo entrata in vigore della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, purché entro il 5 giugno 1981 non sia stata notificata ai proprietari espropriandi l'indennità provvisoria ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     2. Nel caso di cui al primo comma del presente articolo, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge i lavori siano già iniziati, il tipo di coltura e le condizioni che possono concorrere a determinare gli importi per il calcolo della integrazione zone sono da accertarsi sulla base degli eventuali stati di consistenza redatti dall'amministrazione che esegue i lavori o dalla Provincia, ovvero, qualora gli stessi manchino o risultino insufficienti, mediante dichiarazione resa nelle forme previste dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dall'interessato e confermata da almeno tre testimoni alla presenza del sindaco del comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili interessati all'espropriazione, o di un suo delegato.

 

     Art. 8.

     1. Al fine di realizzare più compiutamente le finalità perequative della presente legge in riferimento anche al protrarsi nel tempo delle procedure espropriative, la stessa si applica, in via transitoria, anche alle espropriazioni per le quali sia stato ordinato il deposito del piano particolareggiato di esecuzione dopo l'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1972, n. 31, quando l'indennità provvisoria ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sia stata notificata ai proprietari espropriandi nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 33, e il 5 giugno 1981.

     2. In tal caso per la determinazione della misura della integrazione si terrà conto della media dei lavori stabiliti ai sensi della legge provinciale, riferiti all'anno di comunicazione ai proprietari espropriandi della citata offerta dell'indennità provvisoria.

     3. Il tipo di coltura e le altre condizioni che possono concorrere a determinare gli importi per il calcolo della integrazione sono da accettarsi con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 7.

     4. Le domande per ottenere l'integrazione prevista dalla presente norma transitoria devono essere inoltrate a pena di decadenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredate dai documenti di cui al primo comma dell'articolo 3.

     5. L'istruttoria delle domande inoltrate ai sensi del presente articolo sarà condotta rispettando l'ordine di inizio delle procedure espropriative cui le domande di contributo si riferiscono.

 

     Art. 9.

     1. I rimborsi dovuti dallo Stato nonché le restituzioni ed i recuperi previsti dalla presente legge sono introitati nel bilancio della Provincia.

 

     Art. 10.

     1. Per i fini di cui agli articoli 1, 3, quarto comma, 4 e 8 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 1 miliardo da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 200 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1982 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1983 e 1984.

 

     Artt. 11. - 12.

     (Omissis) [4].

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 61 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[2] Comma così sostituito dall'art. 61 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[1] Comma abrogato dall'art. 61 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[3] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.P. 2 maggio 1983, n. 14.

[4] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.