§ 2.3.27 - Legge Provinciale 2 novembre 1993, n. 28.
Norme in materia di polizia locale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.3 comuni
Data:02/11/1993
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Funzioni di polizia locale.
Art. 3.  Gestione associata.
Art. 4.  Collaborazione intercomunale.
Art. 5.  Dipendenza dei servizi di polizia municipale.
Art. 6.  Istituzione del corpo di polizia municipale.
Art. 7.  Comandante del corpo di polizia municipale.
Art. 8.  Dotazione organica.
Art. 9.  Regolamenti.
Art. 10.  Uniformi e mezzi.
Art. 11.  Professionalità degli addetti al servizio di polizia municipale.
Art. 12.  Formazione ed aggiornamento professionale.
Art. 13.  Comitato tecnico provinciale per le funzioni di polizia locale.
Art. 14.  Compiti del comitato.
Art. 15.  Norma transitoria.
Art. 16.  Riferimento di spese.
Art. 17.  Copertura degli oneri.
Art. 18.  Variazioni di bilancio.


§ 2.3.27 - Legge Provinciale 2 novembre 1993, n. 28. [1]

Norme in materia di polizia locale.

(B.U. 9 novembre 1993, n. 55).

 

TITOLO I

Organizzazione delle funzioni di polizia locale

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze di cui all'articolo 9, numero 1 dello Statuto speciale di autonomia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 concernente «Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale» e dalla legge regionale 19 luglio 1992, n. 5 concernente «Norme sull'ordinamento della polizia municipale», disciplina con la presente legge l'organizzazione delle funzioni di polizia locale, urbana e rurale al fine di assicurare su tutto il territorio provinciale condizioni di uniformità nell'espletamento delle funzioni medesime.

 

     Art. 2. Funzioni di polizia locale.

     1. I comuni sono titolari delle funzioni di polizia locale nelle materie di propria competenza e in quelle ad essi delegate.

     2. A tal fine possono organizzare, anche in forma associata, un apposito servizio di polizia municipale in modo da assicurare le rispettive prestazioni nell'ambito territoriale di appartenenza con carattere di continuità e di uniformità.

     3. Il servizio di cui al comma 2 provvede ad assicurare l'assolvimento dei compiti ad esso demandati dalle leggi e dai regolamenti vigenti ed in particolare a:

     a) prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;

     b) vigilare sulla osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui esecuzione sia di competenza del comune;

     c) prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali del comune;

     d) vigilare sulla integrità e conservazione del patrimonio pubblico;

     e) svolgere incarichi di informazione, accertamento e rilevazione connessi alle funzioni istituzionali comunali e comunque richiesti dalle autorità ed uffici legittimati a richiederli;

     f) predisporre i servizi e collaborare alle operazioni di protezione civile di competenza del comune;

     g) collaborare, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;

     h) esercitare le funzioni tecniche di controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

     i) svolgere le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;

     l) svolgere le funzioni previste dal secondo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e connesse norme di attuazione di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 686 e 19 novembre 1987, n. 526;

     m) esercitare il servizio di polizia stradale attribuito dalla legge alla polizia locale.

 

     Art. 3. Gestione associata.

     1. Al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio, le funzioni di cui all'articolo 2 possono essere esercitate dai comuni anche in forma associata.

     2. In tal caso i comuni, ferma restando la facoltà di adottare le forme associative previste dalla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 concernente «Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige», possono demandare l'esercizio delle funzioni di polizia locale al comprensorio di rispettiva appartenenza, salvo successiva individuazione legislativa di un diverso ente gestore delle funzioni associate.

     3. A tal fine i comuni interessati stipuleranno apposita convenzione con l'ente di cui al comma 2.

     4. La Provincia favorisce ed incentiva l'esercizio in forma associata da parte dei comuni delle funzioni di polizia locale, utilizzando le somme assegnate ai sensi delle leggi in materia di finanza locale.

 

     Art. 4. Collaborazione intercomunale.

     1. Per esigenze di carattere stagionale o temporaneo, ovvero ogni qualvolta lo ritengano opportuno per migliorare la qualità del servizio o per realizzare una maggiore economicità della gestione, i comuni singoli o associati possono attuare forme di collaborazione per aspetti anche settoriali del servizio stesso, stabilendo a tal fine le opportune intese a mezzo di apposite convenzioni.

 

TITOLO II

Ordinamento della polizia municipale

 

     Art. 5. Dipendenza dei servizi di polizia municipale.

     1. Il sindaco o l'assessore da lui delegato impartisce le direttive per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

     2. Nel caso di gestione associata, i comuni interessati prevedono nella relativa convenzione:

     a) le modalità di adozione ed i contenuti essenziali dei regolamenti di cui all'art. 9;

     b) le modalità di utilizzazione del personale e dei mezzi nel territorio di ciascun comune;

     c) le modalità di esercizio delle funzioni di cui al comma 1 da parte del sindaco di ciascun comune;

     d) le modalità della gestione amministrativa e finanziaria del servizio.

     3. Ferme restando le attribuzioni spettanti ai sindaci ai sensi del comma 1 e in armonia con quanto disposto dalla convenzione, nel caso di gestione associata il servizio ai fini organizzativi e di coordinamento dipende su tutto il territorio interessato dall'ente gestore.

 

     Art. 6. Istituzione del corpo di polizia municipale.

     1. Il servizio di polizia municipale, inteso come struttura coordinata di persone e di mezzi, può essere organizzato attraverso l'istituzione di un apposito corpo nei comuni, singoli o associati, nei quali i relativi adempimenti sono espletati da un organico di almeno sette addetti.

     2. L'ordinamento del corpo di polizia municipale deve, di regola, prevedere la presenza:

     a) di un responsabile del corpo (comandante);

     b) di addetti al coordinamento e al controllo;

     c) di operatori (vigili).

 

     Art. 7. Comandante del corpo di polizia municipale.

     1. Ad ogni corpo di polizia municipale è preposto un comandante.

     2. Il comandante del corpo di polizia municipale attua le direttive impartite dal sindaco o dall'assessore da lui delegato ed è responsabile verso lo stesso dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale addetto al corpo.

 

     Art. 8. Dotazione organica.

     1. La dotazione organica di ciascun servizio o corpo di polizia municipale deve essere determinata tenendo conto dei seguenti criteri generali:

     a) consistenza della popolazione residente;

     b) estensione e suddivisione del territorio in circoscrizioni o frazioni;

     c) sviluppo edilizio;

     d) tipo e quantità degli insediamenti industriali e commerciali;

     e) presenze turistiche;

     f) indice di motorizzazione;

     g) caratteristiche socio-economiche del territorio;

     h) presenze scolastiche;

     i) presenza di nodi stradali;

     l) presenza di organi o uffici periferici della amministrazione statale, regionale e provinciale;

     m) fenomeni di pendolarismo.

 

     Art. 9. Regolamenti.

     1. I comuni, singoli o associati, adottano i regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. I regolamenti in materia di polizia locale devono essere comunicati al Ministero dell'Interno tramite il Commissario del Governo.

 

     Art. 10. Uniformi e mezzi.

     1. Le uniformi sono costituite da un insieme organico di oggetti di vestiario, di equipaggiamento e di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle forze di polizia e delle forze armate dello Stato.

     2. Negli allegati A e B della presente legge sono determinate le caratteristiche, rispettivamente, delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale.

     3. Negli allegati C e D della presente legge sono, altresì, determinate le caratteristiche, rispettivamente, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai servizi o corpi di polizia municipale, fatto salvo quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

 

TITOLO III

Formazione ed aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia

municipale

 

     Art. 11. Professionalità degli addetti al servizio di polizia municipale.

     1. Il personale addetto al servizio di polizia municipale deve possedere una professionalità adeguata alle funzioni svolte.

     2. Tale professionalità è assicurata tramite:

     a) la partecipazione a corsi di preparazione ai concorsi di assunzione del personale da adibire a funzioni di polizia locale;

     b) la partecipazione periodica durante il rapporto di lavoro a corsi di aggiornamento;

     c) la partecipazione a corsi di specializzazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi.

     3. In particolare, con riguardo a quanto disposto in materia di porto dell'arma dal comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, il personale addetto al servizio di polizia municipale partecipa a periodici corsi di addestramento all'uso dell'arma, consistenti in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni statali in materia.

     4. La frequenza ai corsi di aggiornamento e di specializzazione è obbligatoria per gli addetti al servizio di polizia municipale.

 

     Art. 12. Formazione ed aggiornamento professionale.

     1. La Provincia, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni ed enti montani (UNCEM) e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore a livello provinciale, promuove l'organizzazione di corsi di preparazione ai concorsi di assunzione del personale da adibire a funzioni di polizia locale.

     2. Al fine di assicurare in via continuativa un adeguato livello di professionalità del personale addetto al servizio di polizia municipale la Provincia, con le modalità di cui al comma 1, promuove altresì l'organizzazione di corsi di aggiornamento e di specializzazione.

     3. I corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione possono essere gestiti direttamente dalla Provincia, dai comuni singoli o associati, ovvero da strutture convenzionate.

     4. La programmazione, le modalità di ammissione dei candidati, la durata e la tipologia dei corsi ed ogni altra norma organizzativa verranno stabilite con apposita deliberazione della Giunta provinciale su proposta del comitato di cui all'articolo 13.

     5. La partecipazione con profitto ai corsi di preparazione ai concorsi costituisce titolo valutabile nei concorsi da bandirsi per il reclutamento del personale da adibire alle funzioni di polizia locale.

     6. La Provincia concorre al finanziamento delle iniziative di formazione ed aggiornamento professionale con i criteri, i limiti e le modalità stabiliti da apposite deliberazioni della Giunta provinciale, sentito il comitato di cui all'articolo 13.

 

TITOLO IV

Organo consultivo

 

     Art. 13. Comitato tecnico provinciale per le funzioni di polizia locale.

     1. E' istituito il comitato tecnico provinciale per le funzioni di polizia locale, composto:

     a) dall'assessore provinciale competente in materia di enti locali che lo presiede;

     b) dal dirigente del servizio enti locali o suo delegato, con funzioni di vicepresidente;

     c) da quattro esperti in materia di polizia locale nominati dalla Giunta provinciale di cui almeno uno scelto tra i comandanti di polizia municipale;

     d) da quattro rappresentanti degli enti gestori designati congiuntamente dall'ANCI e dall'UNCEM;

     e) da tre rappresentanti sindacali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore a livello provinciale da scegliersi fra gli addetti al servizio.

     2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del servizio enti locali.

     3. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura [2].

     4. Le associazioni e le organizzazioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 devono comunicare le designazioni dei componenti di propria competenza entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta [3].

     5. Per la validità delle sedute del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

     6. Ai componenti ed al segretario del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente.

     7. Il servizio enti locali assicura il necessario supporto tecnico e amministrativo all'attività del comitato.

 

     Art. 14. Compiti del comitato.

     1. Il comitato è organo consultivo della Provincia con il compito di:

     a) esprimere pareri e proposte in ordine agli atti provinciali in materia di polizia locale;

     b) formulare proposte in ordine all'organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale di cui all'articolo 12 e al riparto dei relativi oneri;

     c) formulare proposte in ordine ad iniziative per il miglioramento del servizio;

     d) esprimere pareri su altri particolari argomenti o questioni che dovessero riguardare il servizio;

     e) verificare lo stato di attuazione della presente legge.

 

TITOLO V

Norme transitorie e finali

 

     Art. 15. Norma transitoria.

     1. I comuni adeguano le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado nonché le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi a quanto stabilito negli allegati A, B, C e D entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 16. Riferimento di spese.

     1. I corsi di cui all'articolo 12 si svolgono nell'ambito dei programmi di formazione e qualificazione del personale, di cui all'articolo 37 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento», modificato da ultimo dall'articolo 25 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 «Disposizioni sul funzionamento della struttura provinciale».

 

     Art. 17. Copertura degli oneri.

     1. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo complessivo di lire 3.000.000, derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 6, a carico dell'esercizio finanziario 1994, si provvede mediante l'utilizzo di una quota di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Servizi generali» del bilancio pluriennale 19931995 di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4 concernente «Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993-1995».

     2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 18. Variazioni di bilancio.

     (Omissis).

 

 

 

ALLEGATO A

(articolo 10)

 

«CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI»

 

 

UNIFORME INVERNALE MASCHILE

 

Copricapo              berretto  rigido  con  calotta  bianca  e

                        visiera in cuoio

                        nero; rifinito  con fascia blu millerighe

                        per

                        sottufficiali e  graduati e con greca per

                        ufficiali;

                        con foderina intercambiabile; soggolo con

                        eventuali

                        distintivi  di   grado  e   stemma  della

                        polizia municipale.

                        Lo  stemma   della   polizia   municipale

                        corrisponde a

                        quello della Provincia autonoma di Trento

                        previsto

                        dalla    deliberazione    della    Giunta

                        provinciale n. 11470

                        dd. 23  ottobre 1987  e dal  decreto  del

                        Presidente della

                        Repubblica 4 gennaio 1988.

Giacca                 tessuto pesante  colore blu  notte ad  un

                        petto con

                        quattro bottoni  dorati  e  risvolti  con

                        alamari al

                        bavero; quattro  tasche a  soffietto  con

                        pattina e

                        bottoncino di  cui due piccole al petto e

                        due grandi

                        alle falde  laterali; spacco  posteriore;

                        spalline con

                        distintivi   di    grado   cucite   entro

                        l'attaccatura della

                        manica  da  un  lato  e  fermate  con  un

                        bottone di metallo

                        dall'altro;   distintivo    di   servizio

                        recante lo stemma

                        della polizia  municipale applicato  alla

                        tasca sinistra

                        sul petto.

Pantaloni              dello  stesso   tessuto  e  colore  della

                        giacca, senza

                        risvolti e senza bande.

Cappotto               tessuto pesante colore blu notte a doppio

                        petto con

                        collo  aperto;   bavero   rivoltato   con

                        alamari; doppia

                        fila di  bottoni dorati;  due tasche  con

                        pattina;

                        martingala  a   due  bottoni   e   spacco

                        posteriore; spalline

                        con  distintivi  di  grado  cucite  entro

                        l'attaccatura

 

                        della manica  da un  lato e  fermate  con

                        bottone di

                        metallo dall'altro.

Impermeabile           lungo, di colore blu notte; con carré

                        sovrapposto;    cintura    e    cappuccio

                        staccabili;

                        bottoni di colore scuro; tessuto di nylon

                        doppio

                        resinato oppure gore-tex.

Scarpe                 in pelle nera, liscie, con suola in cuoio

                        e

                        gomma.

Stivaletti             in pelle nera con suola in cuoio e gomma.

Calze                  di lana,  colore  blu  notte,  lunghe  al

                        ginocchio.

Cravatta               blu notte.

Camicia                di  cotone,  colore  celeste,  a  maniche

                        lunghe,

                        modello classico.

Maglione               di lana  colore blu  notte, con spalline,

                        con

                        scollatura a  V, rinforzi  alle spalle  e

                        toppe ai

                        gomiti in tessuto.

Dolcevita              colore bianco, misto lana.

Guanti                 in lana bianca e in pelle neri.

Giacca vento           colore blu  notte, tessuto  in  gore-tex,

                        con

                        imbottitura staccabile; taschino al lato

                        sinistro del  petto con patta fermata con

                        bottone

                        a pressione  e due  tasche inferiori  con

                        patta

                        fermata con bottoni a pressione; spalline

                        cucite

                        entro l'attaccatura  della manica  da  un

                        lato e

                        fermate   con    bottone   a    pressione

                        dall'altro;

                        finiture in  materiale rifrangente colore

                        bianco.

Berretto               tipo     «finmark»      imbottito     con

                        copriorecchie

                        colore blu notte, in tessuto impermeabile

                        e

                        stemma della polizia municipale.

Doposci                in pelle nera.

Stivali                in gomma colore nero.

Calzamaglia            in lana, senza piede, colore blu notte.

 

 

UNIFORME ESTIVA MASCHILE

 

Copricapo              della   stessa    foggia   della   divisa

                        invernale.

Giacca-Pant.           colore blu notte, tessuto fresco di lana,

                        della   stessa    foggia   della   divisa

                        invernale.

 

Camicia                di  cotone,  colore  celeste,  a  maniche

                        corte.

Calzature              di pelle colore nero, suola in cuoio.

Cravatta               blu notte.

Calze                  di cotone, colore blu notte.

Guanti                 di cotone, colore bianco.

Impermeabile           di   cotone    blu   notte,   con   carré

                        sovrapposto,    cintura    e    cappuccio

                        staccabili; tessuto in nylon leggero.

Maglione               in misto  lana,  colore  blu  notte,  con

                        spalline, con  scollatura a  V,  rinforzi

                        alle spalle e toppe ai gomiti in tessuto.

 

     La divisa  estiva costituita da giacca e pantalone di tessuto

leggero può  essere indossata: senza giacca, con camicia celeste a

maniche corte  con alamari sulle punte del colletto, distintivo di

servizio applicato al petto sul taschino sinistro.

 

 

UNIFORME INVERNALE FEMMINILE

 

Copricapo              berretto di foggia femminile, con calotta

                        bianca, falde  e frontino  in panno  blu,

                        con foderina intercambiabile; soggolo con

                        eventuali distintivi  di grado  e  stemma

                        della polizia municipale.

Giacca                 dello stesso  tessuto e  colore di quella

                        maschile, di foggia femminile.

Pantalone              dello  stesso   tessuto  e  colore  della

                        giacca, di foggia femminile.

Gonna                  dello  stesso   tessuto  e  colore  della

                        giacca,  lunghezza  tale  da  coprire  il

                        ginocchio.

Cappotto               dello stesso  tessuto e  colore di quello

                        maschile, di foggia femminile.

Impermeabile           dello stesso  tessuto e  colore di quello

                        maschile, di foggia femminile.

Scarpe                 in pelle  nera, chiusura  con lacci,  con

                        suola in cuoio e gomma.

Stivali                in pelle  nera, alti  fino al  ginocchio,

                        con suola in gomma.

Calze                  collant di colore blu notte.

Cravatta               blu notte.

Camicia                la stessa degli uomini.

Maglione               lo stesso degli uomini.

Dolcevita              la stessa degli uomini.

Guanti                 in lana bianchi e in pelle neri.

Giacca vento           la stessa degli uomini.

Berretto               tipo    «finmark»     con    le    stesse

                        caratteristiche di quello maschile.

Doposci                in pelle nera.

Calzamaglia            in lana, senza piede, colore blu notte.

 

 

UNIFORME ESTIVA FEMMINILE

 

Copricapo              della   stessa    foggia   della   divisa

                        invernale.

 

Giacca                 colore blu notte, tessuto fresco di lana,

                        della   stessa    foggia   della   divisa

                        invernale.

Gonna-pant.            colore blu notte, tessuto fresco di lana,

                        della   stessa    foggia   della   divisa

                        invernale.

Camicia                di  cotone,  colore  celeste,  a  maniche

                        corte.

Calzature              in pelle colore nero, suola in cuoio.

Cravatta               blu notte.

Calze                  collant di colore blu notte.

Guanti                 di cotone, colore bianco.

Impermeabile           lo stesso degli uomini.

Maglione               lo stesso degli uomini.

 

     La divisa estiva femminile può essere indossata con le stesse

caratteristiche di quella maschile.

 

 

DIVISA PER IL SERVIZIO MOTOMONTATO

 

     La stessa  di quella  ordinaria estiva  ed invernale  con  le

seguenti varianti:

 

Pantaloni              alla cavallerizza,  di colore  blu notte,

                        dello stesso tessuto della giacca.

Casco                  colore bianco,  di materiale  idoneo alle

                        norme di sicurezza, con piccola visiera e

                        sottogola;   da   usarsi   esclusivamente

                        durante  lo   svolgimento  del   servizio

                        motociclistico.

Stivali                tipo polstrada.

Guanti                 in pelle nera, alla moschettiera.

Maglione               in lana, colore blu notte, con girocollo.

Giacca tecn.           in pelle,  colore nero,  con imbottitura;

                        bavero rivoltato  con  alamari;  spalline

                        cucite entro  l'attaccatura della  manica

                        da un  lato  e  fermate  con  un  bottone

                        dall'altro; due tasche al petto con patta

                        fermate con  bottoni a  pressione  e  due

                        tasche alle  falde fermate  con bottoni a

                        pressione; chiusura con lampo e bottoni a

                        pressione;  maniche   con   linguette   e

                        impunture  dotate  di  polso  interno  in

                        maglia.

 

VIGILI SCIATORI

 

Tuta tecnica           colore blu  notte, con bordature bianche,

                        cinturone  bianco   con  borsello   porta

                        radio.

Maglione               colore blu  notte, in  lana pesante,  con

                        girocollo.

Zainetto               colore  rosso  con  bordature  bianche  e

                        scritte «Polizia Municipale».

 

OGGETTI DI CORREDO

 

Portabollettari        bianchi, in pelle.

 

Fischietto             con catenella in metallo.

Manicotti rifrangenti.

Copriberretto

rifrangente.

Cinturone              bianco, in  pelle, con  spallacci  per  i

                        servizi auto-montati.

Cinturino estivo       bianco,  in   canapa,  con  stemma  della

                        polizia municipale sulla fibbia.

Borsello               bianco, in pelle, da portare a tracolla.

Bottoni                dorati,   con    stemma   della   polizia

                        municipale.

Distint. spec.         (interprete,   motociclista,    sciatore,

                        ecc.) tubolari per gradi.

Casco                  per viabilisti, bianco modello Milano.

Tesserino di           plastificato con  foto, di cm 8 per cm 6,

riconoscimento         contenente i  seguenti dati:  indicazione

                        dell'ente di  appartenenza, stemma  della

                        polizia  municipale,   scritta   «Polizia

                        Municipale», numero di matricola, grado e

                        dati anagrafici.  Sul retro del tesserino

                        devono essere indicati:

                        a) il  decreto  di  riconoscimento  della

                        qualifica di agente di P.S.;

                        b) la  qualifica di agente o di ufficiale

                        di P.G.;

                        c) gli  estremi della  autorizzazione  al

                        porto d'armi;

                        d) il gruppo sanguigno.

Alamari                di  colore   oro,  con  bordi  di  colore

                        porpora. Parte centrale con sfondo colore

                        porpora   e    stemma    della    polizia

                        municipale.

Distintivo di          in metallo  a  forma  di  scudetto  delle

servizio               dimensioni massime  di cm 7,5 per cm 5,8,

                        recante al centro lo stemma della polizia

                        municipale su  sfondo colore porpora e le

                        scritte «POLIZIA  MUNICIPALE» ai  lati  e

                        «PROVINCIA AUTONOMA  DI TRENTO»  sopra lo

                        stemma. Nella  parte superiore,  su fondo

                        bianco di  cm 0,8  è  riportato  il  nome

                        dell'ente di  appartenenza;  nella  parte

                        inferiore  è   indicato  il   numero   di

                        matricola dell'addetto.  Il  bordo  dello

                        scudetto  è   di  colore   oro  (cm  0,3)

                        lavorato con zigrinatura.

 

 

 

ALLEGATO B

(articolo 10)

 

«CARATTERISTICHE DEI DISTINTIVI DI GRADO»

 

     I gradi hanno una funzione simbolica e non incidono sullo stato giuridico.

     Nell'ambito di una medesima qualifica funzionale per gli ufficiali, superiori o inferiori, una volta attribuito il grado non sono previsti avanzamenti; per i sottufficiali ed i graduati l'avanzamento nel grado è determinato dall'anzianità di servizio avendo come riferimento analogico la legge 22 novembre 1979, n. 872.

     I distintivi di grado sono conformi allo schema di seguito riportato.

     (omissis).

 

 

 

ALLEGATO C

(articolo 10)

 

«CARATTERISTICHE DEI MEZZI»

 

Autoveicoli            di colore  di base  blu notte; guarniture

                        di colore  bianco sulle fiancate, a forma

                        di «V» sul cofano anteriore e posteriore.

                        Tetto  bianco.   Stemma   della   polizia

                        municipale  sulle  portiere  anteriori  e

                        riquadro,   sul    parafango    anteriore

                        sinistro,  con  indicato  il  numero  del

                        veicolo   e    il   nome   dell'ente   di

                        appartenenza.      Scritta       «POLIZIA

                        MUNICIPALE» con  lettere di  colore  nero

                        sulle fasce laterali bianche. Dispositivi

                        supplementari di  segnalazione  visiva  a

                        luce   lampeggiante    blu;   dispositivi

                        acustici bitonali.  Altoparlante  e  faro

                        direzionale   manovrabile   dall'interno.

                        Parabrezza e  lunotto posteriore  recanti

                        la  scritta  «POLIZIA  MUNICIPALE»  e  il

                        numero di telefono.

Motoveicoli            di colore  di base  blu notte. Parabrezza

                        con fascia  di colore  bianco recante  la

                        scritta   a    lettere   nere    «POLIZIA

                        MUNICIPALE».   Stemma    della    polizia

                        municipale  sul   serbatoio.  Dispositivi

                        supplementari di  segnalazione  visiva  a

                        luce   lampeggiante    blu;   dispositivi

                        acustici   bitonali.    Borse    laterali

                        portadocumenti con fascia laterale bianca

                        recante  la   scritta  a   lettere   nere

                        «POLIZIA  MUNICIPALE»   e  con   riquadro

                        indicante il numero del veicolo e il nome

                        dell'ente di appartenenza.

 

 

 

ALLEGATO D

(articolo 10)

 

«CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI OPERATIVI»

 

- Impianto radio secondo le norme in materia.

- Autovelox per il controllo della velocità - di tipo omologato.

- Opacimetro  per il controllo delle emissioni gassose dei veicoli a motore

- di tipo omologato

- Attrezzo a chiave per il bloccaggio dei veicoli in sosta vietata con

obbligo di rimozione o blocco di tipo omologato.

- Etilometro per l'accertamento dello stato di ebbrezza dei conducenti dei

veicoli a motore - di tipo omologato.

 

- Fonometro  per il controllo del livello delle emissioni rumorose - di

tipo omologato.

- Armi - con le modalità e i limiti stabiliti dal decreto del Ministro

dell'interno dd. 4 marzo 1987. Le attività da svolgere con il porto

dell'arma saranno determinate dai regolamenti di cui all'articolo 9 della

presente legge.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 25 della L.P. 27 giugno 2005, n. 8, con le eccezioni ivi previste.

[2] Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3.

[3] Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3.