§ 2.1.61 - Legge Provinciale 9 novembre 1981, n. 22. [*]
Modifiche e integrazioni ai ruoli organici del personale provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:09/11/1981
Numero:22


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Nel ruolo degli infermieri - quadro O8 dell'allegato I della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, i posti d'organico di infermiere di I/II classe sono diminuiti da [...]
Art. 3.      Alla copertura del maggiore onere di Lire 140.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede mediante riduzione, [...]
Art. 4.      (Omissis)


§ 2.1.61 - Legge Provinciale 9 novembre 1981, n. 22. [*]

Modifiche e integrazioni ai ruoli organici del personale provinciale.

(B.U. 17 novembre 1981, n. 56).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

     Qualora in applicazione del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509, al personale di cui al quarto comma dell'articolo 9 della Legge provinciale 21 aprile 1981, n. 7, in possesso della qualifica di assistente sia attribuita la qualifica di assistente coordinatore, saranno aumentati nel ruolo di cui al precedente comma i posti per il 7° livello in relazione alle unità di personale cui sarà attribuita la qualifica stessa. Conseguentemente in eguale misura si intenderanno diminuiti i posti previsti per il 6° livello.

     Il personale di cui al quarto comma dell'articolo 9 della Legge provinciale 21 aprile 1981, n. 7, conserva nel livello di inquadramento la qualifica rivestita presso l'ente di provenienza.

 

     Art. 2.

     Nel ruolo degli infermieri - quadro O8 dell'allegato I della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, i posti d'organico di infermiere di I/II classe sono diminuiti da 140 a 105.

     Nel ruolo delle infermiere - quadro O9 dell'allegato I della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, i posti d'organico di infermiera di I/II classe sono diminuiti da 100 a 70.

     Nel ruolo degli operai dell'Ospedale psichiatrico provinciale di Pergine quadro O10 dell'allegato I della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, i posti di organico di operaio di I/II classe sono diminuiti da 90 a 80.

     Nel ruolo amministrativo - quadro A 2 dell'allegato I della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, i posti d'organico di coadiutore sono aumentati da 258 a 268.

     Nel ruolo speciale del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi

- sezione chimica - quadro G1 dell'allegato I della Legge provinciale 23

agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, i posti d'organico di

direttore di sezione/consigliere - biologo sono aumentati da 2 a 4.

     Nel Ruolo speciale dei Servizi di salute mentale quadro G2 dell'allegato I della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

     - i posti d'organico di ispettore generale - primario sono diminuiti da 10 a 8;

     - i posti d'organico di direttore di sezione/consigliere - assistente sono aumentati da 13 a 15;

     - i posti d'organico di infermiere professionale sono aumentati da 2 a 11.

     Nel ruolo speciale del personale tecnico della sperimentazione - branca della sperimentazione agraria - quadro M dell'allegato I della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, i posti d'organico di direttore di sezione/consigliere sono aumentati da 4 a 5.

 

     Art. 3.

     Alla copertura del maggiore onere di Lire 140.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «personale in attività di servizio ed in quiescenza» indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della Legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3.

     All'onere valutato nell'importo di Lire 150.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1982, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale», area di attività «personale in attività di servizio ed in quiescenza» del bilancio pluriennale 1981-1983 di cui all'articolo 13 della Legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3.

     Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [2].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Comma modificativo dell'allegato I della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[2] Disposizione finanziaria transitoria ed entrata in vigore.