§ 1.5.7 - D.P.G.R. 23 febbraio 1984, n. 3/L.
Approvazione del testo unico delle leggi regionali contenenti norme sul referendum abrogativo di leggi regionali e provinciali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:1. assetto istituzionale
Capitolo:1.5 partecipazione e referendum
Data:23/02/1984
Numero:3


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 


§ 1.5.7 - D.P.G.R. 23 febbraio 1984, n. 3/L. [1]

Approvazione del testo unico delle leggi regionali contenenti norme sul referendum abrogativo di leggi regionali e provinciali.

(B.U. 22 maggio 1984, n. 24 - suppl. ord. n. 1).

 

CAPO I

REFERENDUM PER L'ABROGAZIONE DI LEGGI REGIONALI

 

SEZIONE I

Richiesta di referendum

 

Art. 1.

     (Art. 1 L.R. 24 giugno 1957, n. 11 Art. 1 L.R. 9 novembre 1983, n. 13).

     1. Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali per la elezione del Consiglio regionale può farsi promotore, ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto speciale, di un referendum per l'abrogazione totale o parziale di leggi regionali. lì referendum è indetto quando venga presentata richiesta scritta da almeno quindicimila elettori iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale.

     2. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:

     a) le leggi tributarie e di bilancio;

     b) le leggi emanate ai sensi dell'articolo 7 dello statuto speciale;

     c) le leggi o le disposizioni in esse contenute che riguardano la tutela di una minoranza linguistica.

     3. La richiesta di referendum non può essere presentata prima che sia decorso un anno dall'entrata in vigore della legge oggetto di referendum.

     4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale.

     5. La proposta soggetta a referendum è approvata se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressa, purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.

     6. Perché una richiesta di referendum concernente l'abrogazione di una legge regionale che riguarda prevalentemente una delle due Province sia accolta, è necessario che almeno la meta delle firme richieste provenga dalla Provincia interessata.

 

     Art. 2.

     (Art. 1 L.R. 26 settembre 1978, n. 18).

     1. Non può essere depositata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale.

 

     Art. 3.

     (Art. 2 L.R. 24 giugno 1957, n. 11).

     1. Sono considerate come riguardanti la tutela di una minoranza linguistica le leggi o singole disposizioni delle medesime che tendono a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico dei gruppi di lingua tedesca e ladina ed in particolare le leggi emanate comunque in attuazione del secondo comma del paragrafo primo dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra Italia e Austria.

 

     Art. 4.

     (Art. 2 L.R. 9 novembre 1983, n. 13).

     1. Qualora le firme raccolte per la richiesta di referendum siano di cittadini residenti nei comuni delle valli Bada, Gardena e Fassa e la legge o le disposizioni di legge di cui si propone l'abrogazione riguardino la minoranza ladina il numero di firme necessarie è ridotto a mille.

 

     Art. 5.

     (Art. 4 L.R. 24 giugno 1957, n. 11 Art. 3 L.R. 9 novembre 1983, n. 13).

     1. L'elettore che intende farsi promotore di un referendum abrogativo di leggi regionali deve darne notizia alla cancelleria della Corte di Appello di Trento, presentandosi alla stessa e indicando la data, il numero e il titolo della legge e, qualora richieda referendum per abrogazione parziale, il numero dell'articolo o degli articoli nonché, qualora richieda referendum per l'abrogazione di parte di uno o più articoli, il numero del comma ed il testo integrale delle disposizioni delle quali intende proporre l'abrogazione.

     2. Il cancelliere ne dà atto con verbale, del quale una copia viene rilasciata al promotore ed un'altra viene trasmessa al Presidente della Giunta regionale.

     3. All'atto di tale comunicazione il promotore presenta al cancelliere i fogli sui quali si propone di raccogliere le firme dei richiedenti il referendum.

     4. Nei singoli fogli, che devono essere di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, si devono indicare, all'inizio della prima facciata, i termini del quesito che si intende sottoporre al referendum, completando la formula «volete che sia abrogata...» con l'indicazione dell'oggetto del quesito, formulato in conformità alle disposizioni del primo comma.

     5. Il cancelliere appone ai fogli il timbro a data della Corte di Appello e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.

 

     Art. 6.

     (Art. 5 L.R. 24 giugno 1957, n. 11, Art. 4 L.R. 9 novembre 1983, n. 13).

     1. La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'art. 5.

     2. I sottoscrittori debbono essere indicati con il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

     3. Le sottoscrizioni degli elettori devono essere autenticate dai soggetti e con le modalità indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni. L'autenticazione deve contenere l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso oltre la data, deve indicare il numero delle firme contenute nel foglio.

     4. Alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi, relative ai cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale.

     5. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro cinque giorni dalla relativa richiesta. i certificati collettivi possono essere sostituiti da dichiarazione apposta in calce ai singoli fogli contenenti le firme dei sottoscrittori quando i firmatari di un foglio risultino tutti iscritti nelle liste elettorali di un medesimo comune.

     6. Le spese per l'autenticazione del numero minimo delle firme necessarie, ove la richiesta di referendum sia dichiarata ammissibile, sono a carico della Regione o della Provincia interessata, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali.

     7. Per ottenere il rimborso di tali spese, il promotore del referendum deve fare domanda scritta alla Giunta regionale o alla Giunta provinciale interessata, indicando il nominativo del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

 

     Art. 7.

     (Art. 6 L.R. 24 giugno 1957, n. 11 Art. 5 L.R. 9 novembre 1983, n. 13).

     1. Il deposito deve avvenire entro quattro mesi dalla data del verbale di cui all'art. 5, e può essere effettuato da uno dei richiedenti, il quale deve dichiarare al cancelliere il numero delle firme contenute nella richiesta.

     2. Il cancelliere rilascia ricevuta.

     3. Salvo il disposto dell'art. 1 della L.R. 26 settembre 1978, n. 18, le richieste di referendum devono essere depositate in ciascun anno dall'I gennaio al 30 settembre.

 

     Art. 8.

     (Art. 6 L.R. 9 novembre 1983, n. 13).

     1. Il Presidente della Corte d'Appello di Trento, qualora entro il termine di cui al terzo comma dell'articolo 7 sia stata depositata richiesta di referendum, procede entro il 5 ottobre alla designazione di una sezione della Corte che assume le funzioni di «Ufficio centrale per il referendum abrogativo di leggi regionali del Trentino Alto Adige».

     2. Non appena costituito, l'Ufficio centrale accerta se le richieste di referendum siano state presentate nei termini prescritti e quindi procede alla verifica e al computo delle firme. Sulla base delle indicazioni contenute nelle richieste e nelle relative sottoscrizioni, delle dichiarazioni di autenticazione e dei certificati allegati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali, l'Ufficio centrale verifica se i richiedenti siano elettori del Consiglio regionale e se siano state osservate le disposizioni di cui all'articolo 6, escludendo dal computo le sottoscrizioni irregolari.

     3. Tali operazioni, delle quali è redatto verbale, debbono essere ultimate entro il 5 novembre. Entro lo stesso termine l'Ufficio centrale rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste di referendum. La suddetta ordinanza è notificata a mezzo di ufficiale giudiziario al depositante entro il 10 novembre successivo, assegnando al depositante medesimo un termine non superiore a cinque giorni dalla data della notifica per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità rilevate e per la presentazione di memorie intese a contestare l'esistenza delle irregolarità medesime.

     4. Entro i tre giorni successivi alla scadenza del termine fissato nell'ordinanza, l'Ufficio centrale decide con ordinanza definitiva sulla mera regolarità formale delle singole richieste di referendum depositate e, qualora le stesse siano riconosciute regolari, notifica l'ordinanza a mezzo di ufficiale giudiziario

entro i cinque giorni successivi al Presidente del Consiglio regionale e, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale ed al depositante.

     5. Qualora invece una richiesta di referendum sia riconosciuta irregolare, l'Ufficio centrale dà atto di tale irregolarità con propria ordinanza definitiva che viene immediatamente trasmessa al Presidente della Giunta regionale il quale provvede per la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La richiesta di referendum perde efficacia e non può essere rinnovata se non sia decorso almeno un anno dalla data dell'ordinanza definitiva.

 

     Art. 9.

     (Art. 7 L.R. novembre 1983, n. 13).

     1. Il Presidente del Consiglio regionale, ricevuta notificazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara la regolarità formale di una o più richieste di referendum convoca immediatamente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per un giorno non oltre il ventesimo successivo alla notificazione dell'ordinanza medesima, dandone contemporaneamente comunicazione al Presidente della Giunta regionale e al depositante i quali, non oltre tre giorni prima della data fissata per la riunione dell'Ufficio di Presidenza, possono presentare alla segreteria generale del Consiglio regionale memorie circa l'ammissibilità delle richieste di referendum.

     2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delibera all'unanimità sulla ammissibilità delle singole richieste di referendum.

     3. Qualora non si raggiunga l'unanimità, delibera il Consiglio regionale entro quindici giorni dalla data della riunione dell'Ufficio di Presidenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre.

     4. La deliberazione definitiva di ammissibilità dell'Ufficio di Presidenza o del Consiglio regionale viene immediatamente comunicata d'ufficio al Presidente della Giunta regionale, al depositante ed al Commissario del Governo per la Provincia di Trento nonché pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 10.

     (Art. 8 L.R. 24 giugno 1957, n. 11 Art. 8 L.R. 9 novembre 1983, n. 13).

     1. I presentatori di una richiesta di referendum, qualora prima della scadenza prevista dal primo comma dell'articolo 7 risulti essere stato depositato un numero di firme pari o superiore a quello richiesto, possono presentare domanda all'Ufficio centrale per richiedere la chiusura delle operazioni di raccolta prima della scadenza del termine previsto dal primo comma dall'articolo 7. L'Ufficio provvede con propria ordinanza.

 

     Art. 11.

     (Art. 2, comma 1, L.R. 26 settembre 1978, n. 18 - Art. 10 L.R. 9 novembre 1983, n. 13).

     1. I referendum abrogativi si effettuano, una volta all'anno, in una domenica compresa tra il 1° marzo e il 30 aprile.

     2. Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale o di un Consiglio provinciale, il referendum già indetto nella Regione o nella Provincia il cui Consiglio sia stato sciolto, si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto del Presidente della Giunta regionale concernente l'indizione dei comizi elettorali per la elezione del nuovo Consiglio regionale o per la elezione suppletiva dei Consiglieri regionali della circoscrizione provinciale interessata. I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere a datare dal 180° giorno successivo alla data dell'elezione.

     3. Nei modi e nei termini di cui al precedente comma si intende pure sospeso il referendum eventualmente già indetto per l'abrogazione di una legge o di singole disposizioni di essa della Regione o della Provincia autonoma di Trento quando in almeno due terzi dei comuni di tale Provincia hanno luogo le elezioni delle Assemblee comprensoriali.

     4. Nell'anno in cui hanno luogo le elezioni per il rinnovo di consigli comunali in almeno due terzi dei comuni della Regione o della Provincia interessata il referendum è indetto per un giorno compreso nel periodo dal 15 ottobre al 30 novembre dello stesso anno.

 

SEZIONE II

Svolgimento del referendum

 

     Art. 12.

     (Art. 11 L.R. 24 giugno 1957, n. 11 Art. 2, comma 2, L.R. 26 settembre 1978 n. 18 - Art. 11 L.R. 9 novembre 1983, n. 13).

     1. Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi non meno di 50 e non più di 60 giorni prima della sua effettuazione.

     2. La data di effettuazione del referendum abrogativo deve essere fissata dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Trento e con il Commissario del Governo competente, per un giorno compreso nel periodo previsto all'articolo 11. Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente a quello della votazione.

     3. Qualora siano stati richiesti più referendum per la abrogazione di leggi diverse, essi si svolgono contemporaneamente con unica convocazione di elettori per il medesimo giorno.

     4. Ogni richiesta di referendum non può riguardare più di due leggi o disposizioni in due leggi contenute.

 

     Art. 13.

     (Art. 13 L.R. 24 giugno 1957, n. 11 Art. 13 L.R. 9 novembre 1983, n. 13).

     1. In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un Presidente e di cinque scrutatori, applicando le disposizioni previste dalla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni.

     3. Se i referendum da effettuare contemporaneamente siano più di uno, i compensi fissi, spettanti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione in base alla legge regionale citata nel precedente comma, sono maggiorati di lire 10.000.

 

     Art. 14.

     (Art. 14 L.R. 24 giungo 1957, n. 11 Art. 14 L.R. 9 novembre 1983, n. 13).

     1. Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico: sono fornite dalla Giunta regionale con le caratteristiche essenziali del modello riprodotto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico. Nella faccia interna si presentano divise verticalmente in tre sezioni, delle quali la centrale contiene la formula indicata nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotta a caratteri chiaramente leggibili; nella sezione posta a sinistra è scritta in colore, la parola «abrogazione» e in quella a destra sono scritte in nero le parole «non abrogazione».

     2. Nel caso che il referendum debba svolgersi per più leggi, all'elettore vengono consegnate più schede, una per ognuna delle leggi sottoposte al referendum. Le schede devono essere di colore diverso.

     3. L'elettore esprime il voto favorevole alla abrogazione apponendo un segno nella sezione posta a sinistra della scheda: quello contrario apponendo un segno nella sezione posta a destra. Nel caso che non vengano apposti segni nelle sezioni laterali, il voto non è valido.

 

     Art. 15.

     (Art. 15 L.R. 24 giugno 1957, n. 11 Art. 15 L.R. 9 novembre 1983, n. 13).

     1. Per le operazioni preelettorali e per quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dalla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni.

     2. Se i referendum da effettuare contemporaneamente siano più di uno, l'urna destinata a contenere le schede autenticate è sostituita da un'apposita cassetta.

 

     Art. 16.

     (Art. 16 L.R. 24 giugno 1957, n. 11 Art. 16 L.R. 9 novembre 1983, n. 13).

     1. Una copia dei verbali delle operazioni degli uffici elettorali di sezione ed una copia delle tabelle di scrutinio sono trasmesse alla cancelleria della Corte d'Appello di Trento.

     2. L'Ufficio centrale per il referendum popolare abrogativo di leggi regionali, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici e comunque non oltre i quindici giorni dall'effettuazione del referendum procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto a partecipare alla votazione ed alla somma dei voti favorevoli e dei voti contrari all'abrogazione della legge e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum. Di tali operazioni è redatto verbale in 4uattro esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte stessa e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale e al Commissario del Governo.

 

     Art. 17.

     (Art. 17 L.R. 24 giugno 1957, n. 11).

     1. Sulle proteste e sui reclami relativi all'operazione di referendum, che devono essere presentati entro i tre giorni successivi a quello nel quale è avvenuta la votazione, decide la Corte di Appello di Trento prima dell'accertamento previsto dal precedente articolo al fine della determinazione dei voti validi da considerare nel computo.

 

     Art. 18.

     (Art. 18 L.R. 24 giugno 1957, n. 11 Art. 17 L.R. 9 novembre 1983, n. 13).

     1. Il Presidente della Giunta regionale, non appena in possesso del verbale previsto dall'art. 16, provvede a far pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione i risultati del referendum.

 

     Art. 19.

     (Art. 18 L.R. 9 novembre 1983, n. 13).

     1. Qualora i risultati del referendum siano favorevoli all'abrogazione di una legge regionale, o di singole disposizioni di essa, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara l'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni di essa.

     2. Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino ufficiale della Regione e l'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     3. Il Presidente della Giunta regionale nel decreto stesso, previa deliberazione della Giunta, può ritardare l'effetto della abrogazione per un termine non superiore a 90 giorni dalla data della pubblicazione.

     4. Qualora i risultati del referendum siano favorevoli all'abrogazione di una legge provinciale o di singole disposizioni di essa, il decreto di cui ai precedenti commi è emesso dal Presidente della Giunta provinciale di Trento o di Bolzano e, previa deliberazione della rispettiva Giunta, se viene fatto uso della facoltà di cui al precedente comma.

 

     Art. 20.

     (Art. 20 L.R. 24 giugno 1957, n. 11).

     1. Nel caso che il risultato del referendum sia contrario alla abrogazione, non può proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione della medesima legge o delle singole disposizioni, prima che siano state fatte le elezioni per il Consiglio regionale e, in ogni caso, non prima di due anni.

 

     Art. 21.

     (Art. 19 L.R. 9 novembre 1983, n. 13).

     1. Se prima della data dello svolgimento del referendum la legge o le singole disposizioni di essa, cui il referendum si riferisce, siano abrogate o sostituite con altre che tengano conto delle richieste dei promotori del referendum o siano dichiarate incostituzionali il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su parere vincolante del Tribunale regionale di giustizia amministrativa e, per le leggi provinciali di Bolzano, della sezione autonoma del TAR per la Provincia di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, che le operazioni relative non abbiano più corso.

 

 

CAPO II

REFERENDUM PER L'ABROGAZIONE DI LEGGI PROVINCIALI

 

     Art. 22.

     (Art. 20 L.R. 9 novembre 1983, n. 13).

     1. Il referendum previsto dall'art. 60 dello Statuto speciale per l'abrogazione totale o parziale di una legge provinciale è indetto quando venga presentata richiesta sottoscritta da almeno ottomila elettori, iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale, dei comuni della Provincia interessata.

     2. Il referendum abrogativo di leggi provinciali che riguardino la minoranza ladina è indetto quando venga presentata richiesta da almeno mille elettori, iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale, dei comuni della Valle di Fassa per la Provincia di Trento e dei comuni delle Valli Badia e Gardena per la Provincia di Bolzano.

     3. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:

     a) le leggi tributarie e di bilancio;

     b) le leggi di programmazione economica e di pianificazione urbanistica;

     c) le leggi o le disposizioni in esse contenute che riguardano la tutela di una minoranza linguistica.

     4. Al referendum abrogativo di leggi provinciali si applicano le disposizioni contenute nel presente testo unico per il referendum abrogativo di leggi regionali, intendendosi sostituiti alla Corte d'Appello il Tribunale di Trento, per la Provincia di Trento, e il Tribunale di Bolzano, per la Provincia di Bolzano, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale quello del Consiglio provinciale di Trento, per la Provincia di Trento, e quello del Consiglio provinciale di Bolzano, per la Provincia di Bolzano, al Consiglio regionale il Consiglio provinciale di Trento, per la Provincia di Trento, e il Consiglio provinciale di Bolzano per la Provincia di Bolzano, ed al Commissario del Governo per la Provincia di Trento, quello per la Provincia di Bolzano quando il referendum si effettua in tale Provincia.

     5. La sezione all'uopo designata dal Presidente del Tribunale di Trento, rispettivamente di Bolzano, assume la denominazione di «Ufficio centrale per il referendum abrogativo di leggi della Provincia autonoma di Trento», rispettivamente, «di Bolzano».

     6. I provvedimenti da notificarsi, ai sensi del presente testo unico, al Presidente della Giunta regionale devono essere notificati anche al Presidente della Giunta provinciale della Provincia interessata, qualora si tratti di referendum per l'abrogazione di leggi provinciali.

 

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 23.

     (Art. 23 L.R. 24 giugno 1957, n. 11).

     1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum popolari, sono a carico della Regione. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le occorrenti variazioni in dipendenza del presente testo unico. Le spese per i referendum provinciali sono a carico della rispettiva Provincia.

 

     Art. 24.

     (Art. 24 L.R. 24 giugno 1957, n. 11 Art. 21 L.R. 9 novembre 1983, n. 13).

     1. Per quanto riguarda le disposizioni penali, valgono le disposizioni di cui al titolo VI del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni.

 

     Art. 25.

     (Art. 22 L.R. 9 novembre 1983, n. 13).

     1. Le caratteristiche delle schede per il referendum abrogativo indicate nelle tabelle A e B allegate alla L.R. 24 giugno 1957, n. 11 e successive modificazioni, sono sostituite da quelle indicate nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico.

 

     Art. 26.

     (Art. 23 L.R. 9 novembre 1983, n. 13).

     1. Il personale dipendente della Regione addetto al servizio elettorale o chiamato a collaborare nel servizio medesimo, può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di ottanta ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di emanazione del decreto che fissa il giorno della votazione al trentesimo giorno successivo alla data della votazione stessa.

 

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

     Art. 27.

     (Omissis).

 

     Art. 28.

     (Art. 26 L.R. 9 novembre 1983, n. 13).

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente testo unico si provvede con la legge di bilancio nei limiti previsti dall'art. 9 della L.R. 13 aprile 1970, n. 6 ai sensi dell'art. 3 della L.R. 27 novembre 1981, n. 8.

 

 


[1] Il presente testo unico raccoglie e coordina le seguenti leggi regionali: L.R. 24 giugno 1957, n. 11; L.R. 26 settembre 1978, n. 18; L.R. 9 novembre 1983, n. 13. Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 29 ottobre 2014, n. 10.