§ 5.4.19 - L.R. 27 luglio 1970, n. 25.
Soppressione dell'Azienda autonoma delle Terme della Valle dei Templi di Agrigento.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 demanio e patrimonio
Data:27/07/1970
Numero:25


Sommario
Art. 1.      L'Azienda autonoma delle terme della Valle dei Templi di Agrigento, istituita con D.L.vo P.Reg. 25 marzo 1957, n. 1, emanato ai sensi dell'art. 2 della L.R. 18 febbraio 1955, n. 15 per le [...]
Art. 2.      Per le esigenze della liquidazione è autorizzata la erogazione da parte della Regione della somma di lire 3 milioni.
Art. 3.      Alle operazioni di liquidazione provvede un Commissario nominato con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti della Regione siciliana tra i funzionari della [...]
Art. 4.      Alla chiusura della liquidazione ed in ogni caso allo scadere del termine di sei mesi indicato all'art. 1 della presente legge, il Commissario presenta all'Assessore per il turismo, le [...]
Art. 5.      Il dipendente dell'Azienda autonoma delle terme della Valle dei Templi di Agrigento, in servizio alla data del 15 aprile 1970, viene destinato dall'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed [...]
Art. 6.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del capitolo 10833 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969, [...]
Art. 7.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.


§ 5.4.19 - L.R. 27 luglio 1970, n. 25.

Soppressione dell'Azienda autonoma delle Terme della Valle dei Templi di Agrigento.

(G.U.R. 1 agosto 1970, n. 37).

 

Art. 1.

     L'Azienda autonoma delle terme della Valle dei Templi di Agrigento, istituita con D.L.vo P.Reg. 25 marzo 1957, n. 1, emanato ai sensi dell'art. 2 della L.R. 18 febbraio 1955, n. 15 per le finalità indicate nell'art. 28 della L.R. 21 aprile 1953, n. 31, è soppressa e posta in liquidazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Le operazioni di liquidazione devono essere definite nel termine massimo di sei mesi.

     La Regione siciliana subentra nei residui attivi e passivi.

 

     Art. 2.

     Per le esigenze della liquidazione è autorizzata la erogazione da parte della Regione della somma di lire 3 milioni.

 

     Art. 3.

     Alle operazioni di liquidazione provvede un Commissario nominato con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti della Regione siciliana tra i funzionari della carriera direttiva del predetto Assessorato.

     Al predetto commissario competono tutti i poteri di deliberazione e di esecuzione spettanti agli ordinari organi statutari.

     Il Commissario, entro il termine di un mese dalla nomina, prende in consegna i libri contabili e gli altri documenti dell'Azienda e riceve il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

 

     Art. 4.

     Alla chiusura della liquidazione ed in ogni caso allo scadere del termine di sei mesi indicato all'art. 1 della presente legge, il Commissario presenta all'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti della Regione siciliana il rendiconto della gestione.

     L'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti della Regione siciliana, previo il parere del Comitato centrale per le aziende idrotermominerali della Regione, dichiara con suo decreto chiusa a tutti gli effetti la liquidazione del patrimonio dell'Azienda e ne approva il rendiconto.

 

     Art. 5.

     Il dipendente dell'Azienda autonoma delle terme della Valle dei Templi di Agrigento, in servizio alla data del 15 aprile 1970, viene destinato dall'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti a prestare servizio presso l'Azienda delle terme di Acireale o presso l'Azienda delle terme di Sciacca.

     Il rapporto di lavoro continua ad essere regolato in base al contratto di categoria.

 

     Art. 6.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del capitolo 10833 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969, utilizzabili a norma della L.R. 27 dicembre 1968, n. 36.

     In dipendenza del precedente comma l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della legge del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo è modificato come appresso:

     (Omissis) [1].

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 7.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.

 

 


[1] Si omettono le modifiche.