§ 3.13.15 - L.R. 18 febbraio 1955, n. 15.
Provvidenze turistico-alberghiere.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.13 turismo e industria alberghiera
Data:18/02/1955
Numero:15


Sommario
Art. 1.      Il Governo della Regione è autorizzato a procedere alla costituzione di un proprio patrimonio turistico-alberghiero mediante nuove costruzioni e ad espropriare le aree all'uopo occorrenti.
Art. 2.      Per la gestione del patrimonio turistico alberghiero di proprietà della Regione nonché per l'utilizzazione delle risorse idrominerali di cui all'art. 28 della L.R. 21 aprile 1953, n. 31, il [...]
Art. 3.      La gestione degli alberghi di proprietà della Regione può essere affidata, a mezzo di apposite convenzioni da approvarsi dagli Assessori al turismo ed allo spettacolo e alle finanze, a società [...]
Art. 4.      (Omissis)


§ 3.13.15 - L.R. 18 febbraio 1955, n. 15.

Provvidenze turistico-alberghiere.

(G.U.R. 19 febbraio 1955, n. 8).

 

Art. 1.

     Il Governo della Regione è autorizzato a procedere alla costituzione di un proprio patrimonio turistico-alberghiero mediante nuove costruzioni e ad espropriare le aree all'uopo occorrenti.

     Al fine di integrare il suddetto patrimonio il Governo della Regione è altresì autorizzato a procedere ad espropriazione di immobili già destinati ad albergo ovvero anche a procedere all'acquisto qualora le parti si rimettano alla stima degli organi tecnici della pubblica Amministrazione.

     Per le costruzioni ed espropriazioni previste dal presente articolo si osservano le norme di cui alla L.R. 3 agosto 1953, n. 45, in quanto applicabili.

     In relazione alle finalità previste dal presente articolo è autorizzata l'istituzione di una scuola alberghiera in Palermo da annettersi al complesso alberghiero del Castello Uteggio e da affidarsi ad enti pubblici ritenuti idonei.

 

     Art. 2.

     Per la gestione del patrimonio turistico alberghiero di proprietà della Regione nonché per l'utilizzazione delle risorse idrominerali di cui all'art. 28 della L.R. 21 aprile 1953, n. 31, il Governo della Regione è autorizzato ad adottare i provvedimenti che si rendano necessari per l'istituzione delle due relative aziende autonome, i cui bilanci saranno iscritti come appendici a quello della Regione siciliana.

 

     Art. 3.

     La gestione degli alberghi di proprietà della Regione può essere affidata, a mezzo di apposite convenzioni da approvarsi dagli Assessori al turismo ed allo spettacolo e alle finanze, a società alberghiere di riconosciuta idoneità tecnica e finanziaria.

     Le convenzioni di cui al comma precedente dovranno, fra l'altro, contenere:

     a) la loro durata che, in nessun caso, dovrà essere maggiore di anni 29;

     b) l'obbligo di arredare ed attrezzare modernamente gli alberghi e mantenerli costantemente nelle migliori condizioni di esercizio;

     c) l'obbligo della corresponsione di un canone annuo a favore della Regione, rivedibile ogni quinquennio;

     d) la facoltà, per la Regione, di rilevare, all'atto della scadenza o della rescissione della convenzione, in tutto o in parte, l'arredamento e l'attrezzatura;

     e) la clausola della risoluzione di diritto senza l'osservanza di alcuna particolare formalità, in caso di inadempienza degli obblighi di cui alle lett. b e c.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [1].

 

 


[1] Norma finanziaria.