§ 5.3.411 - L.R. 7 gennaio 2011, n. 1.
Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2011. Consolidamento del debito residuo a fronte delle anticipazioni concesse ai comuni per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:07/01/2011
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2011
Art. 2.  Consolidamento del debito residuo a fronte delle anticipazioni concesse ai comuni per particolari situazioni di emergenza
Art. 3.  Modifiche di norme
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 5.3.411 - L.R. 7 gennaio 2011, n. 1.

Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2011. Consolidamento del debito residuo a fronte delle anticipazioni concesse ai comuni per particolari situazioni di emergenza.

(G.U.R. 11 gennaio 2011, n. 2)

 

Capo I

Autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2011

 

Art. 1. Esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2011

1. Il Governo della Regione è autorizzato, a norma dell’articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2011, il bilancio della Regione per l’anno finanziario 2011, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge integrati con le note di variazioni presentate all’Assemblea regionale siciliana alla data di approvazione della presente legge con esclusione dello stanziamento di cui al capitolo 472514, U.P.B. 13.2.1.3.1. e con gli effetti di bilancio derivanti dalla delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 212 del 14 dicembre 2010, dalla delibera legislativa recante “Norme in materia di personale dei consorzi di bonifica (n. 661/A)” approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 215 del 29 dicembre 2010 e dalle disposizioni del Capo II della presente legge [1].

2. La limitazione per dodicesimi nell’assunzione degli impegni e nell’effettuazione dei pagamenti non si applica, oltre che alle spese di cui al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, alle spese concernenti la realizzazione di interventi previsti nei Programmi operativi comunitari 2007-2013 e nel Programma attuativo regionale PAR-FAS 2007-2013.

3. L’assunzione di impegni e l’effettuazione di pagamenti concernenti il Piano regionale dell’offerta formativa sono limitate alle spese relative all’anno 2011.

 

Capo II

Consolidamento del debito residuo a fronte delle anticipazioni concesse ai comuni per particolari situazioni di emergenza.

Modifiche di norme.

 

     Art. 2. Consolidamento del debito residuo a fronte delle anticipazioni concesse ai comuni per particolari situazioni di emergenza

1. Le anticipazioni concesse ai sensi del comma 17 dell’articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e dell’articolo 46 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono consolidate alla data del 31 dicembre 2011 ed il debito residuo può essere restituito alla Regione, dai soggetti beneficiari previsti dalle citate norme, in 10 annualità, con le modalità ed i criteri previsti nell’ambito del piano di rientro predisposto dai comuni ai sensi del comma 3 dell’articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni [2].

2. Gli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 3.588 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2011 e in 3.189 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2012 nonché gli oneri relativi agli anni successivi per l’importo massimo annuo di 3.189 migliaia di euro, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012, mediante riduzione del limite di impegno decennale autorizzato dal comma 13 dell’articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 3. Modifiche di norme

1. Al comma 16 dell’articolo 23 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole da ‘A decorrere’ sino a ‘27 aprile 1999, n. 10’ sono soppresse.

2. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, le parole da ‘regionale per le’ sino a ‘dell’Assessorato’ sono soppresse.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano a decorrere dall’1 gennaio 2011.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 aprile 2011 dall'art. 2 della L.R. 24 marzo 2011, n. 3.

[2] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 12 gennaio 2012, n. 7.