§ 5.1.114 - L.R. 10 novembre 1997, n. 42.
Interventi finanziari straordinari per la riscossione dei tributi in Sicilia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 imposte e tributi
Data:10/11/1997
Numero:42


Sommario
Art. 1.      1. Le somme dovute dalla Regione siciliana alla Montepaschi SERIT S.p.A. per l'attività svolta quale Commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione dei tributi e delle altre [...]
Art. 2.      1. Al fine di assicurare alla Regione siciliana l'affidamento del servizio di riscossione dei tributi nei nove ambiti provinciali, la misura annuale del compenso in cifra fissa per ciascun [...]
Art. 3.      1. Per la gestione commissariale effettuata nell'anno 1997 la somma complessivamente da erogare quale compenso in cifra fissa è determinata, ragguagliata ad anno, in lire 85.000 milioni, [...]
Art. 4.      1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 è determinato per il periodo 1997-2001 in complessive lire 509.923,3 milioni, di cui:
Art. 5.      1. All'onere di lire 200.068,7 milioni derivante dall'applicazione dei precedenti articoli, per l'esercizio finanziario 1997, si provvede quanto a lire 46.860,9 milioni con parte delle [...]
Art. 6.      1. Ad ogni componente di nomina regionale della Commissione paritetica Regione - Montepaschi SERIT S.p.A. sarà erogato un compenso forfettario onnicomprensivo di lire 12 milioni lordi.
Art. 7.      1. Gli importi dei tributi riscossi dall'Automobile Club d'Italia, concessionario in Sicilia per la riscossione delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio, devono essere [...]
Art. 8.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 5.1.114 - L.R. 10 novembre 1997, n. 42.

Interventi finanziari straordinari per la riscossione dei tributi in Sicilia.

(G.U.R. 12 novembre 1997, n. 62).

 

Art. 1.

     1. Le somme dovute dalla Regione siciliana alla Montepaschi SERIT S.p.A. per l'attività svolta quale Commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione dei tributi e delle altre entrate nei nove ambiti territoriali della Sicilia, ad esclusione di quelle di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'articolo 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, sono complessivamente determinate in via eccezionale, per gli anni dal 1991 al 1996 incluso, in lire 635.800,2 milioni.

     2. La somma indicata al comma 1 deve intendersi comprensiva di quelle già erogate al Commissario governativo Montepaschi SERIT S.p.A. nonché di quelle già determinate ed in corso di erogazione.

     3. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è pertanto autorizzato ad erogare al Commissario governativo Montepaschi SERIT S.P.A. una somma che, secondo il criterio di cui al comma 2, per gli anni 1991, 1992, 1995 e 1996 si aggiunge a quelle già erogate o determinate ed in corso di erogazione, e per gli anni 1993 e 1994 sostituisce quelle a determinarsi, fino a concorrenza dell'importo indicato al comma 1.

     4. Al fine di ripartire nel tempo l'ulteriore onere finanziario discendente dalle precedenti disposizioni, quantificato in lire 411.793 milioni, l'erogazione avverrà nel quinquennio 1997-2001 con pagamento annuale posticipato in base ad un piano di ammortamento a rate costanti in linea capitale ed a tasso variabile, che preveda l'applicazione, a decorrere dal 1 gennaio 1997, di un interesse calcolato in misura pari alla media aritmetica, per anno solare, del tasso interbancario sui conti liberi diminuito di 1,5 punti percentuali.

     5. L'erogazione è subordinata alla rinuncia, da parte della Montepaschi SERIT S.p.A., di tutte le azioni intraprese nei confronti della Regione siciliana ed all'assunzione da parte della medesima dell'impegno di non intraprenderne altre sulla base di eventuali pretese nascenti dalla gestione del servizio di riscossione in regime commissariale.

 

     Art. 2.

     1. Al fine di assicurare alla Regione siciliana l'affidamento del servizio di riscossione dei tributi nei nove ambiti provinciali, la misura annuale del compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziato per ogni ambito territoriale, di cui all'articolo 61, terzo comma, lettera d), del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 è determinata per il restante periodo del decennio 1995-2004 di gestione a regime come segue:

 

 

------------------------------------------------------------------

                        lett. d) pro-capite       lett. d) totale

------------------------------------------------------------------

Agrigento                      lire 19.100    lire 9.108.368.000

Caltanissetta                       17.415         4.915.035.000

Catania                             14.994        16.137.627.000

Enna                                22.282         4.161.210.000

Messina                             17.714        12.118.848.000

Palermo                             16.114        19.999.969.000

Ragusa                              17.302         5.126.091.000

Siracusa                            11.835         4.815.778.000

Trapani                             19.942         8.617.074.000

 

 

     Il decreto per l'affidamento in concessione dei nove ambiti territoriali dovrà conseguentemente indicare quale compenso ex articolo 61, terzo comma, lettera d) D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 i suddetti importi.

 

     Art. 3.

     1. Per la gestione commissariale effettuata nell'anno 1997 la somma complessivamente da erogare quale compenso in cifra fissa è determinata, ragguagliata ad anno, in lire 85.000 milioni, comprensiva del compenso già erogato al Commissario governativo Montepaschi SERIT S.p.A. nell'anno 1997.

     2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, ricadente nell'esercizio finanziario 1997, è quantificato in lire 85.000 milioni.

 

     Art. 4.

     1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 è determinato per il periodo 1997-2001 in complessive lire 509.923,3 milioni, di cui:

     a) lire 411.793 milioni per la quota capitale, ripartita in rate annuali costanti di lire 82.358,6 milioni per ciascun anno;

     b) lire 98.130,3 milioni per la quota interessi calcolata sulla base del tasso medio dei conti interbancari dell'anno 1996, ripartita in rate annuali:

     - anno 1997 lire 32.710,1 milioni;

     - anno 1998 lire 26.168,1 milioni;

     - anno 1999 lire 19.626,1 milioni;

     - anno 2000 lire 13.084,0 milioni;

     - anno 2001 lire 6.542,0 milioni.

     La quota interessi potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4.

 

     Art. 5.

     1. All'onere di lire 200.068,7 milioni derivante dall'applicazione dei precedenti articoli, per l'esercizio finanziario 1997, si provvede quanto a lire 46.860,9 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21704 e quanto a lire 153.207,8 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 91010 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     2. La spesa per gli esercizi finanziari 1998 e 1999, valutata in lire 200.000 milioni in ragione d'anno trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 110.000 milioni nel codice 2001 e quanto a lire 90.000 milioni nel codice 07.06.

 

     Art. 6.

     1. Ad ogni componente di nomina regionale della Commissione paritetica Regione - Montepaschi SERIT S.p.A. sarà erogato un compenso forfettario onnicomprensivo di lire 12 milioni lordi.

     2. Al relativo onere di lire 36 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1997, si provvede mediante la riduzione di pari importo della disponibilità del capitolo 21658 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 7.

     1. Gli importi dei tributi riscossi dall'Automobile Club d'Italia, concessionario in Sicilia per la riscossione delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio, devono essere versate non oltre il giorno lavorativo immediatamente successivo a quello della riscossione.

     2. La presente disposizione ha effetto dalla stessa data di operatività del decreto ministeriale 8 agosto 1992.

 

     Art. 8.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.