§ 4.3.67 - L.R. 8 luglio 1977, n. 56.
Norme per l'affidamento e l'esecuzione dei programmi di edilizia scolastica di cui alla L. 5 agosto 1975, n. 412.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:08/07/1977
Numero:56


Sommario
Art. 1.  (Norma generale).
Art. 2.  (Approvazione dei programmi).
Art. 3.  (Individuazione e acquisizione delle aree).
Art. 4.  (Progettazione delle opere).
Art. 5.  (Approvazione dei progetti).
Art. 6.  (Finanziamento dei progetti).
Art. 7.  (Appalto dei lavori).
Art. 8.  (Esecuzione dei lavori).
Art. 9.  (Concessione).
Art. 10.  (Qualificazione dei concorrenti).
Art. 11.  (Bando per l'affidamento della concessione).
Art. 12.  (Convenzione).
Art. 13.  (Finanziamento delle convenzioni).
Art. 14.  (Esecuzione delle opere in concessione).
Art. 15.  (Revoca delle assegnazioni).
Art. 16.  (Accreditamenti).
Art. 17.  (Dichiarazione di pubblica utilità).
Art. 18.  (Organi competenti).
Art. 19.  (Anagrafe scolastica).
Art. 20.  (Disposizioni transitorie e finali).
Art. 21.  (Norme finanziarie).
Art. 22.  (Dichiarazione di urgenza).


§ 4.3.67 - L.R. 8 luglio 1977, n. 56.

Norme per l'affidamento e l'esecuzione dei programmi di edilizia scolastica di cui alla L. 5 agosto 1975, n. 412.

(G.U.R. 16 luglio 1977, n. 31).

 

 

TITOLO I

 

Art. 1. (Norma generale).

     L'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica, comprese nei programmi triennali di cui alla L. 5 agosto 1975, n. 412, sono disciplinati dalla presente legge.

 

     Art. 2. (Approvazione dei programmi).

     I programmi sono approvati con provvedimenti dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione, previa ripartizione territoriale della spesa da effettuarsi dalla Giunta regionale di Governo, sentito il parere della Commissione legislativa per la pubblica istruzione dell'Assemblea regionale siciliana.

     Le procedure previste nella presente legge si applicano anche per i programmi di edilizia scolastica relativi al prossimo triennio.

 

     Art. 3. (Individuazione e acquisizione delle aree).

     Le aree necessarie per l'esecuzione delle opere sono prescelte in conformità dell'art. 10 della L. 5 agosto 1975, n. 412.

     Il formale provvedimento di vincolo previsto dal quinto comma dell'art. 10 della suddetta legge n. 412 del 1975 è emesso dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione.

     Per l'acquisizione delle aree si applicano le disposizioni di cui alla L. 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni.

     Il sindaco autorizza l'accesso ai luoghi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. 25 giugno 1865, n. 2359.

 

     Art. 4. (Progettazione delle opere).

     Alla progettazione delle opere e alla direzione dei lavori provvedono gli enti obbligati, che possono avvalersi dell'opera di privati professionisti.

     La progettazione delle opere è effettuata secondo gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica contenuti nel d.m. 18 dicembre 1975.

     Nell'importo totale del progetto sono comprese le spese per la progettazione, secondo le vigenti disposizioni regionali, la direzione ed il collaudo delle opere, nonché le spese relative all'acquisizione delle aree.

     Nel caso in cui la progettazione e la direzione dei lavori siano effettuate direttamente dall'ufficio tecnico dell'ente obbligato, l'importo delle spese di progettazione e di direzione, da liquidarsi a favore dell'ente obbligato, è fortemente determinato in una aliquota pari al due per cento dell'importo dei lavori a base e delle opere scorporate.

     I progetti possono comprendere anche gli arredamenti didattici ed amministrativi e le attrezzature.

     Possono altresì essere comprese le spese relative ad opere di urbanizzazione, entro il limite non superiore al dieci per cento del costo totale dell'opera.

     Tra le somme a disposizione dell'amministrazione sono incluse quelle relative al pagamento degli oneri revisionali per una aliquota non superiore al venti per cento, calcolata sull'importo dei lavori di appalto e delle forniture ed opere scorporate.

     La direzione dei lavori è affidata allo stesso progettista.

     La corresponsione dei compensi per progettazione può avvenire dopo che siano stati effettuati almeno il trenta per cento dei lavori.

 

     Art. 5. (Approvazione dei progetti).

     I progetti esecutivi, o i progetti di massima nel caso di appalto- concorso, sono approvati dall'ente obbligato previo parere tecnico espresso dal capo dell'ufficio tecnico comunale per le opere d'importo fino a lire 300 milioni, dall'ingegnere capo del genio civile o della provincia per le opere di importo fino a lire 500 milioni e dal comitato tecnico- amministrativo regionale per le opere di importo superiore a lire 500 milioni.

     Il capo dell'ufficio tecnico comunale esprime il suddetto parere anche se geometra, purché i lavori da eseguirsi rientrino nella competenza professionale dello stesso; nel caso contrario - o in mancanza di ufficio tecnico - il parere è espresso dall'ingegnere capo del genio civile o della provincia.

     I progetti esecutivi sono muniti dell'attestazione di cui all'art. 9, primo comma, della L.R. 31 marzo 1972, n. 19.

     Il parere igienico-sanitario, ove occorra, è espresso dall'ufficiale sanitario del comune per le opere di importo fino a lire 500 milioni.

     Per le opere di importo superiore il parere del comitato tecnico- amministrativo regionale assorbe ogni altro parere di organi sanitari scolastici.

 

     Art. 6. (Finanziamento dei progetti).

     L'Assessore regionale per la pubblica istruzione autorizza l'esecuzione delle opere comprese nei programmi triennali di edilizia scolastica, nei limiti delle disponibilità annuali comunicate in sede di attribuzione dei fondi, ai sensi dell'art. 3, quinto comma, della L. 5 agosto 1975, n. 412, e notifica il provvedimento al Ministero dei lavori pubblici, per gli effetti di cui all'art. 6 della predetta legge n. 412.

     Il provvedimento di cui al precedente comma conferma l'eventuale vincolo già emesso ai sensi dell'art. 3 della presente legge ed assegna i termini per l'inizio ed il compimento dei lavori e delle espropriazioni.

     L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato ad integrare gli stanziamenti assegnati utilizzando all'uopo i fondi previsti al sesto comma dell'art. 3 della L. 5 agosto 1975, n. 412.

 

     Art. 7. (Appalto dei lavori).

     Agli appalti delle opere e delle forniture provvede l'ente obbligato.

     La scelta dell'appaltatore avviene mediante licitazione privata o appalto-concorso da bandirsi entro trenta giorni rispettivamente dalla comunicazione del provvedimento emesso ai sensi del precedente art. 6 o dalla apposita autorizzazione dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione che consenta l'appalto-concorso.

     La licitazione privata, da effettuarsi ai sensi della L.R. 17 marzo 1975, n. 8, va esperita con le modalità di cui all'art. 1, lett. c, della L. 2 febbraio 1973, n. 14.

     L'avviso di gara è pubblicato esclusivamente sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana almeno venti giorni prima del termine fissato per la presentazione delle richieste per essere invitati alla gara.

     Possono essere indetti appalti anche in aumento, con le modalità di cui all'art. 3 della suddetta L.R. 17 marzo 1975, n. 8.

     Quando all'appalto si procede mediante appalto-concorso la aggiudicazione è pronunziata da una commissione tecnico-amministrativa composta da cinque membri di cui due designati dalla giunta dell'ente obbligato, uno scelto su terna proposta dagli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti della provincia, nonché da un dirigente dei ruoli tecnici della Regione e da un funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

     Alle forniture si provvede a trattativa privata quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'art. 41 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827.

 

     Art. 8. (Esecuzione dei lavori).

     Gli enti obbligati provvedono a tutti gli atti di gestione tecnico- amministrativa riguardanti la conduzione dei lavori fino al collaudo.

     L'alta vigilanza sui lavori compete all'ispettorato tecnico costituito presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

     Nei limiti dell'importo contrattuale delle somme per imprevisti e dell'intero ribasso d'asta, il direttore dei lavori può predisporre, a mezzo di apposite perizie, l'esecuzione di maggiori opere, di lavori non previsti o di varianti, di cui si presenti la necessità, sempre che non alterino la natura e la destinazione dell'opera e siano finalizzati esclusivamente al completamento della stessa.

     Oltre i suddetti limiti le perizie di varianti e suppletive, sempre che non modifichino la natura e la destinazione dell'opera, e siano finalizzate al completamento della stessa, sono approvate dalla giunta dell'ente obbligato, purché le relative maggiori spese siano contenute nei limiti dell'importo totale assegnato per l'esecuzione dell'opera.

     Le varianti che comportino maggiori spese che superino le previsioni del programma e che non siano coperte da interventi integrativi dell'ente obbligato, sono autorizzate dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione.

     Non si applicano le disposizioni sulle anticipazioni fra le quali quelle di cui all'art. 9 della L.R. 17 marzo 1975, n. 8.

 

 

TITOLO II

 

     Art. 9. (Concessione).

     Nei casi in cui l'ente obbligato intenda realizzare un'opera o piani organici di opere funzionali mediante l'istituto della concessione, ne dà immediata comunicazione all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, ai fini della promozione delle eventuali intese con altri enti territoriali interessati.

     Gli enti obbligati possono delegare con delibera consiliare all'Assessorato medesimo gli adempimenti di competenza previsti dal presente titolo, al fine di realizzare piani organici di opere interessanti enti locali diversi.

 

     Art. 10. (Qualificazione dei concorrenti).

     Ai fini della qualificazione dei concorrenti che saranno ammessi al concorso per l'affidamento in concessione, il concedente compila un programma di massima contenente gli elementi atti ad individuare la consistenza degli edifici, degli impianti e dei servizi relativi agli interventi da realizzare ed in genere ogni eventuale onere che possa gravare sul concessionario, quantificando nel contempo la spesa prevista.

     Il programma di massima, approvato dal consiglio dell'ente o dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione nell'ipotesi di cui al secondo comma del precedente art. 9, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e ove occorra anche su quotidiani.

     Entro il termine di trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, gli enti, imprese o consorzi di imprese, nonché le cooperative e loro consorzi che intendano concorrere alla concessione, ne fanno richiesta.

     La qualificazione dei concorrenti viene effettuata, entro trenta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, sulla base della dimostrazione delle capacità tecniche ed economiche dei concorrenti.

 

     Art. 11. (Bando per l'affidamento della concessione).

     Effettuata la qualificazione dei concorrenti sulla base degli elementi di cui al precedente articolo, i prescelti sono invitati direttamente e simultaneamente a presentare, entro 120 giorni dal bando, le proprie offerte corredate da un progetto preliminare.

     Il bando dovrà contenere l'indicazione delle aree prescelte ai sensi dell'art. 3 della presente legge, ogni elemento utile all'individuazione delle prestazioni richieste al concorrente, le modalità di pagamento del corrispettivo, nonché tutti i patti e condizioni che faranno parte della convenzione da stipularsi.

 

     Art. 12. (Convenzione).

     L'affidamento in concessione avviene con provvedimento motivato sulla base di un confronto tecnico ed economico delle offerte, cui fa seguito la stipula di apposita convenzione, e conformemente al parere di una commissione appositamente istituita.

     La convenzione dovrà contenere, fra l'altro, gli elementi previsti dall'art. 5 della L. 5 agosto 1975, n. 412.

     L'Assessore regionale per la pubblica istruzione emana le opportune particolareggiate disposizioni sulla compilazione dei programmi di massima, sulle modalità di dimostrazione delle capacità tecniche ed economiche dei concorrenti, sulla composizione delle commissioni per la scelta dei concessionari, nonché sulla compilazione dei bandi e delle convenzioni, adottando, ove occorra, schemi tipo cui i consigli degli enti obbligati sono invitati ad uniformarsi.

 

     Art. 13. (Finanziamento delle convenzioni).

     Il finanziamento delle convenzioni per l'esecuzione delle opere affidate in concessione è effettuato con provvedimento dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione.

     Ai pagamenti si provvede con gli accreditamenti disposti ai sensi del successivo art. 16.

 

     Art. 14. (Esecuzione delle opere in concessione).

     I progetti esecutivi redatti dal concessionario devono essere approvati dalla giunta dell'ente obbligato entro trenta giorni dal parere tecnico reso ai sensi del precedente art. 5.

     Le imprese esecutrici dei lavori devono essere iscritte all'albo nazionale o regionale dei costruttori nella pertinente categoria per classifica non inferiore all'importo dell'appalto.

     La direzione dei lavori è affidata dal concessionario a un tecnico di fiducia del concedente, che non può essere sostituito in corso d'opera senza il consenso del concedente medesimo.

 

     Art. 15. (Revoca delle assegnazioni).

     Le amministrazioni comunali provvedono all'approvazione dei progetti, prevista dall'art. 5 della presente legge, entro sei mesi decorrenti dalla data della comunicazione dell'avvenuta inclusione dell'intervento nei programmi di edilizia scolastica.

     Per i progetti superiori a lire 300 milioni le stesse amministrazioni inviano i progetti, entro il suddetto termine, all'organo competente ad emettere il parere tecnico e provvedono alla successiva approvazione entro due mesi dalla data in cui verrà reso il suddetto parere.

     I termini di cui sopra si applicano alle amministrazioni provinciali con decorrenza dalla data dell'avvenuta individuazione delle aree, ai sensi dell'art. 3 della presente legge.

     Per gli interventi previsti dal primo programma triennale di edilizia scolastica i termini di cui al presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     La mancata osservanza dei termini previsti dal presente articolo per l'adempimento degli incombenti previsti dalla presente legge comportano la revoca dell'assegnazione.

     Nel caso di revoca, l'Assessore regionale per gli enti locali provvede in surrogatoria con provvedimenti assessoriali.

 

     Art. 16. (Accreditamenti).

     L'Assessore regionale per la pubblica istruzione procede alla erogazione delle somme assegnate, mediante accreditamenti a favore del legale rappresentante dell'ente obbligato, nella misura del venticinque per cento dell'importo totale dei progetti.

     Gli ulteriori accreditamenti possono essere disposti anche se il precedente accreditamento non sia esaurito o rendicontato.

     Il primo accreditamento è effettuato a lavori appaltati.

     Gli enti provvedono ai pagamenti esclusivamente mediante ordinativi a favore dei creditori.

     Copia degli ordinativi emessi dovrà essere trasmessa, entro cinque giorni dall'avvenuto pagamento, all'Assessorato regionale della pubblica istruzione.

 

     Art. 17. (Dichiarazione di pubblica utilità).

     Tutte le opere comprese nei programmi formulati in esecuzione della L. 5 agosto 1975, n. 412, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

 

     Art. 18. (Organi competenti).

     Tutti gli adempimenti previsti a carico degli enti locali sono adottati con provvedimento del sindaco o del presidente

dell'amministrazione provinciale, con eccezione di quelli riguardanti il conferimento dell'incarico di progettazione e di direzione dei lavori, l'approvazione dei progetti e delle varianti o suppletive, la scelta del sistema di appalto, la nomina delle commissioni per l'aggiudicazione a seguito di appalto-concorso, che competono alla giunta dell'ente obbligato.

     Restano salve le competenze attribuite ai consigli comunali dall'art. 10 della L. 5 agosto 1975, n. 412.

 

     Art. 19. (Anagrafe scolastica).

     Presso il gruppo per l'edilizia e l'arredamento della scuola è istituita l'anagrafe scolastica al fine di acquisire ed elaborare i dati relativi alla scolarizzazione e alle strutture.

 

     Art. 20. (Disposizioni transitorie e finali).

     Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le vigenti disposizioni in materia di esecuzione di opere pubbliche degli enti locali, in quanto compatibili.

     Si applica la disposizione di cui al nono comma dell'art. 6 della L. 5 agosto 1975, n. 412.

     Nella prima applicazione della presente legge gli accreditamenti di cui al precedente art. 16 sono effettuati in favore degli enti obbligati entro otto giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'avviso di gara di cui al quarto comma dell'art. 7.

 

     Art. 21. (Norme finanziarie).

     Agli oneri per l'esecuzione dei programmi previsti dalla presente legge si fa fronte con le assegnazioni disposte dallo Stato ai sensi della L. 5 agosto 1975, n. 412.

     Nei limiti delle assegnazioni di cui al comma precedente ed ai fini dell'applicazione dell'art. 16 della presente legge, si applica l'ultimo comma dell'art. 8 della L.R. 30 dicembre 1976, n. 92.

 

     Art. 22. (Dichiarazione di urgenza).

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.